Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-03-2012, n. 3688 Concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

IDEA spa ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza del TSAP, depositata in cancelleria il 2.12.2009, con cui detto giudice aveva dichiarato improcedibile il ricorso n 127/2007 e inammissibile il ricorso n. 40/2009 proposto dalla Idropadana srl; aveva accolto il ricorso n 141 del 2008, proposto dalla stessa Società. Ed aveva, per l’effetto, annullato la determinazione del dirigente della direzione Tutela e valorizzazione ambientale – Protezione civile della Provincia di Alessandria 21.2.2008, n. 20800 30131 e la determinazione del dirigente della tutela e valorizzazione ambientale – Protezione civile della Provincia di Alessandria del 16.12.2008 n. 20080182270, condannando la Provincia di Alessandria e la Società IDEA in solido, alle spese del giudizio.

La Idropadana srl ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria, contestando le censure svolte dalla ricorrente ed eccependo preliminarmente la inammissibilità, per tardività, del ricorso.

Fissato in un primo tempo in Camera di consiglio, il ricorso, con ordinanza collegiale in data 7.6.2011, è stato rimesso alla pubblica udienza e perviene pertanto in data odierna di fronte alle Sezioni unite di questa corte, appunto in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata la questione della pretesa tardività del ricorso, formalmente sollevata dalla controricorrente.

Risulta dagli atti che la Cancelleria presso il TSAP ha notificato l’estratto della sentenza ai procuratori costituiti e nel domicilio eletto dalla IDEA spa in data 29.12.2009.

Secondo la ricorrente, tale notifica avrebbe determinato la decorrenza del termine breve di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza de qua dinanzi a queste Sezioni unite; dalla relata di notifica del ricorso per cassazione della IDEA spa risulta che lo stesso è stato notificato a controparte il 14.5.2010, e quindi ben oltre la scadenza del ricordato termine breve.

Da ciò l’eccezione di tardività del ricorso e la inammissibilità dello stesso. Va rilevato che l’eccezione in argomento si basa sul mutamento giurisprudenziale in ordine al termine per impugnare le sentenze del TSAP, intervenuto in forza della sentenza n. 7607 del 30.3.2010, con cui appunto si è ritenuto sufficiente la notifica dell’estratto della sentenza per far decorrere il termine breve; è infatti su tale orientamento giurisprudenziale, poi consolidatosi, che si fonda la dedotta tardività del ricorso.

Posto che il ricorso era stato proposto quando era già intervenuto il mutamento, ci si deve porre il problema attinente al se tale circostanza possa o meno costituire presupposto per una valutazione più sensibile alla situazione quale determinatasi nella fattispecie.

Premesso che la mera lettura delle date della notifica dell’estratto della sentenza impugnata e della notifica del ricorso dimostrano oggettivamente che il termine breve, applicabile nella specie (cfr.

Cass. SS. UU. 30.3.2010 n 7607 e 11.7.2011, n 15144), era stato superato, può peraltro nella specie trovare applicazione la recente giurisprudenza (Cass. SS. UU. n 15144 del 2011) secondo cui deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante da un mutamento giurisprudenziale da parte della cassazione nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto, caso per caso) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene solo sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo, resa proprio con riferimento al mutamento di giurisprudenza in tema di termini di impugnazione delle sentenze del TSAP. Il fatto che il ricorso sia stato proposto nel termine breve di quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione della sentenza in questione (7607 del 2010), appare del tutto congruo a lasciar ritenere che nella specie si sia trattato di errore scusabile e che pertanto la dedotta eccezione di inammissibilità per tardività debba essere respinta.

Venendo quindi all’esame del merito, con il primo motivo ci si duole della pretesa erroneità della sentenza impugnata in ragione dell’inammissibilità della domanda attorea introduttiva del giudizio n. 41/08, per violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 19 e segg..

Ci si duole in primo luogo del fatto che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che nella specie sarebbe stato proposto un ricorso cumulativo contro provvedimenti diversi e precisamente la concessione illegittimamente assentita alla IDEA mentre era ancora in corso il procedimento integrato per la valutazione di impatto ambientale e, allo stesso tempo, per la concessione della derivazione chiesta anni prima dalla controparte e il provvedimento inerente al detto procedimento integrato.

Si attribuisce ancora alla sentenza impugnata il vizio di non aver rilevato il difetto di interesse e di legittimazione attiva della idropadana ad impugnare la decisione con cui la provincia di Alessandria aveva attribuito alla IDEA la concessione da essa richiesta quando era stata eliminata la situazione di incompatibilità tra la originaria e precedente domanda della odierna controricorrente e quella della IDEA spa.

Il presupposto del primo profilo su cui il motivo in esame si articola, è quello secondo cui i provvedimenti impugnati non fossero connessi.

Tale asserto peraltro risulta smentito dall’assetto normativo su cui la Regione Piemonte ha articolato il procedimento per la concessione di derivazione di acque pubbliche; tale provvedimento amministrativo è infatti collegato (art. 26 del Reg. Regione Piemonte 29.7.2003, n 10 R) e coordinato con quello della VIA, cosa questa che emerge con assoluta chiarezza dalla lettura della surricordata norma e che consente quindi di affermare l’intima connessione degli atti impugnati con il ricorso di che trattasi. Invero la natura dei provvedimenti impugnati è tale che, alla luce delle svolte considerazioni anche sul piano normativo, non può dubitarsi delle connessione che li connota.

Quanto al secondo profilo dello stesso motivo, rilevato come lo stesso si basa, almeno in parte, su documenti irritualmente prodotti in questa sede di legittimità, devesi comunque rilevare che l’interesse della Idropadana risiedeva inconfutabilmente nel fatto che la società era stata invitata dalla provincia di Alessandria a modificare il progetto originariamente presentato, di talchè risultava evidente il suo interesse a che non fosse adottato alcun provvedimento in pendenza del procedimento relativo.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo motivo si lamenta erroneità della sentenza impugnata per falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 7, comma 9, e art. 12.

Ricordato come il nono comma della disposizione surricordata si applichi a domande riferite a derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, si conclude che solo in ordine a queste domande doveva applicarsi il procedimento concorrenziale disciplinato nei commi successivi.

Si evidenzia come il progetto già Villosio (cui è succeduta Idropadana) non poteva comportare incompatibilità con quello della IDEA in ragione di una ritenuta irrealizzabilità sotto il profilo tecnico.

Non si poteva dunque pretendere che una derivazione tecnicamente inattuabile potesse essere posta in concorrenza con qualsiasi altro progetto di derivazione, di cui, in ultima analisi, poteva pervenire e precludere la realizzazione.

Vanno al riguardo in primo luogo ribadite le considerazioni già svolte a proposito del secondo profilo del primo motivo, ribadendosi che la valutazione di compatibilità tra due domande di concessione di acque pubbliche attiene ad una valutazione di merito e tanto appare sufficiente a rendere inammissibile tale doglianza, quanto meno in relazione a tale specifico aspetto; per quanto residua, va altresì evidenziato che un giudizio siffatto va effettuato con riferimento alle domande come presentate e non alle variazioni che nel corso del procedimento possono essere apportate ai progetti relativi in ottemperanza ad interventi della Pubblica Amministrazione, titolare del relativo potere.

In tale ultima ipotesi, il procedimento concorsuale, giunto al suo termine, non può aprirsi nuovamente; occorre infatti concludere il procedimento principale e solo in seguito può riaprirsi, ove del caso, un nuovo procedimento finalizzato all’eventuale rilascio di concessione di derivazione di acque.

In ragione di tanto, anche tale motivo è privo di pregio.

Con il terzo motivo ci si duole di erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, artt. 3 e 25.

Va rilevato che tale doglianza si basa sulla pretesa natura della spa IDEA, società costituita anche dalla Azienda Multiservizi casalesi, costituita anche da Enti locali, ovviamente portatori di interessi istituzionali, che ne possiede la maggioranza delle azioni.

Detto che la censura, peraltro afferente in parte ad un profilo di merito (la natura della società stessa), come tale incensurabile in sede di legittimità, siccome congruamente motivato, si basa in larga misura su documenti prodotti in violazione dell’art. 372 c.p.c. e pertanto inutilizzabili ai fini voluti, devesi rilevare che la doglianza, in non concessa ipotesi di fondatezza, risulterebbe ininfluente ai fini del decidere in considerazione della pregnante valenza delle altre ragioni poste a base della sentenza impugnata, sufficienti da sole a sostenere la decisione adottata.

In ragione di tanto, anche tale mezzo non può trovare accoglimento.

Il quarto motivo attiene alla condanna alle spese della odierna ricorrente, pronunciata dal TSAP; ci si duole che anche a carico di IDEA spa siano state poste le spese del relativo procedimento, pur essendo la società solo controinteressata.

Devesi ritenere che, al riguardo, la sentenza impugnata abbia compiutamente valutato, come emerge implicitamente dalla motivazione tutta, l’attività processuale svolta dalla IDEA spa nel corso del giudizio e ne abbia dedotto che sussistevano concrete ragioni per pervenire alla condanna al pagamento delle spese anche a carico della ricorrente società.

Deve peraltro rilevarsi che il motivo relativo pecca anche di genericità, non essendo in alcun modo stato affrontato il tema della posizione processuale che si vorrebbe attribuire alla IDEA spa.

Anche tale motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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