Cass. civ., sez. III 21-02-2006, n. 3676 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – Lastrico solare di proprietà esclusiva – Mancata manutenzione – Danni derivati a terzi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6.2.02. Po.Gi. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Palombara Sabina On.Pa. per ottenere che detto convenuto venisse riconosciuto responsabile dell’infiltrazione di acqua che dal suo appartamento di via De.Co. in Pa.Sa. arrivava all’appartamento sottostante di proprietà dell’attore, e condannato al risarcimento dei danni subiti dal Po. e quantificabili in lire 400.000, pari a E. 206,58 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia; il tutto espressamente ricompreso nella competenza per valore del Giudice Adito.

Resisteva in giudizio il convenuto.

Il Giudice di Pace, con sentenza 14.12.2002 – 27.1.2003, definitivamente pronunciando, decideva come segue:

"accoglie la domanda proposta e condanna il convenuto On.Pa. al pagamento nei confronti di Po.Gi. della somma di Euro 260,00 (ducentosessanta/OO), con gli interessi legali dalla domanda ed al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 700,00 (settecento/00) di cui Euro 200/00 per esborsi, compreso il rimborso della metà della somma anticipata per il C.T.U. ed Euro 500 per diritti ed onorari oltre IVA e CAP, come per legge.".

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione On.Pa.

Po.Gi. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo di ricorso On.Pa. denuncia "VIOLAZIONE DELL’art. 102 C, C. In RELAZIONE ALL’art. 360 COMMA PRIMO N. 4 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Con il presente motivo si chiede all’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione che voglia annullare la sentenza impugnata in quanto emessa all’esito di un giudizio inficiato da nullità per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. Il Giudice di primo grado, nonostante fosse stato sottoposto allo stesso il problema, riteneva di superarlo senza addurre alcuna motivazione limitandosi a dire "Preliminarmente viene respinta sia l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e sia quella di nullità dell’atto di citazione per difetto di integrità del contraddittorio sollevate dal convenuto poiché manifestamente infondate". Ebbene, come di già fatto rilevare con la comparsa di costituzione prima e con la comparsa conclusionale poi, a seguito anche della espletata C.T.U. la quale faceva rilevare che "la cucina della terrazza del Sig. Po. è coperta dalla terrazza a livello dell’appartamento soprastante di proprietà del Sig. On.", il procedimento era viziato sin dall’origine da una improcedibilità della domanda per difetto e/o grave violazione di fondamentale presupposto processuale attinente la regolare instaurazione del contraddittorio. Costituisce jus receptum del nostro ordinamento che il terrazzo a livello del condominio sia giuridicamente equiparabile al lastrico solare e, come tale, costituisca uno di quei beni di cui all’elencazione contenuta nell’art. 1117 c.c.; pertanto, qualora il proprietario dell’immobile sottostante il predetto terrazzo a livello abbia a lamentarsi per l’infiltrazione promanante dal terrazzo nell’immobile di sua proprietà la relativa azione va proposta non già nei riguardi del proprietario in via esclusiva del predetto lastrico, ma nei riguardi dell’intero condominio posta la ineliminabile funzione di copertura dell’intero edificio svolta dal predetto terrazzo. Venivano altresì indicati anche i nomi dei ritenuti litisconsorti necessari al fine di assolvere al dovere gravante su chi propone eccezione di regolarità del contraddittorio.

Con il secondo motivo di ricorso On.Pa. denuncia "NULLITÿ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL’art. 360 COMMA PRIMO N. 5 c.p.c. PER CONTRADDITTORIETÿ DELLA MOTIVAZIONE E MERA APPARENZA DELLA STESSA" esponendo le seguenti doglianze. Il giudice di Pace, dapprima prende atto di quanto riferito dal C.T.U. sostenendo testualmente: "dalla C.T.U. espletata risulta incontrovertibile che nell’ambiente cucina si è prodotta un’infiltrazione di acqua piovana proveniente dal soprastante terrazzo a livello dell’appartamento del Sig. On.Pa. che ha prodotto un modestissimo distacco di intonaco dal soffitto". Aggiunge poi " Risulta pertanto evidente la responsabilità del convenuto nella causazione dell’evento per cui è causa". Ebbene delle due l’una. O il danno è stato provocato da infiltrazioni di acqua piovana o è stato provocato dal Sig. On. con un suo atteggiamento diretto o indiretto. Infatti, se il danno è stato provocato da infiltrazioni di acqua piovana, e se il terrazzo da cui queste si sono verificate è un terrazzo a livello, non si comprende perché la relativa spesa per la riparazione del danno debba gravare unicamente sul Sig. On. nei confronti del quale veniva emessa una pronuncia di responsabilità aquiliana in totale difetto dei presupposti legittimanti l’azione stessa così come meglio specificato sul punto nella memoria conclusionale alla quale il ricorrente si riporta integralmente.

La contraddittorietà della motivazione della sentenza che si impugna emerge ancora in maniera più evidente nel momento in cui con la stessa il Giudice di Pace sostiene: "la domanda attorea, tra l’altro, può qualificarsi alla stregua delle deduzioni complessive dell’attore, quale azione ex art. 2043 c.c. per responsabilità di atto illecito, consistito nel non avere il Sig. On. provveduto a porre rimedio per i disagi e i danni lamentati dal Po. per il verificarsi delle infiltrazioni nel suo appartamento. Infatti il convenuto non si attivò, benché ripetutamente sollecitato, come risulta dalla corrispondenza in atti, ad eseguire le necessarie riparazioni per la eliminazione delle infiltrazioni esistenti, accertate anche dai testi escussi". Se il Giudice avesse effettivamente esaminato la corrispondenza intercorsa avrebbe rilevato che non appena On. (19.06.2000) seppe dell’infiltrazione in questione, si dichiarò immediatamente disponibile alle riparazioni (27.06.2000). La risposta del Po. arrivava dopo ben otto mesi cui seguiva l’atto di citazione originario della presente controversia. Non viene assolutamente specificato in cosa sia consistita la responsabilità custodiale dell’On. Anche in ordine alla quantificazione del danno del danno il Giudice dapprima richiama la C.T.U. espletata in ordine alla rilevata infiltrazione e alla quantificazione del danno relativo per poi addebitarla unicamente al Sig. On. non tenendo in alcuna considerazione ciò che lo stesso C.T.U. riferiva circa la finizione di terrazza a livello svolta appunto dalla terrazza di proprietà dell’appartamento soprastante del Sig. On. cosa che comporta il concorso nella spesa di quel condomini che traggono utilità dalla copertura.

I due motivi non possono essere accolti.

Va anzitutto rilevato che nella seconda facciata della sentenza il Giudice di Pace, nel citare il contenuto della comparsa di risposta, osservava che veniva eccepita la carenza di legittimazione passiva "in quanto la terrazza a livello, pur essendo di proprietà esclusiva di un solo condomino."; in altri termini detto Giudice (sulla base dello stesso assunto del convenuto) considerava come circostanza pacifica che il terrazzo in questione era di proprietà esclusiva della parte convenuta.

Tale punto non è stato oggetto di rituali e specifiche doglianze da parte del ricorrente. Vengono pertanto a perdere rilevanza tutte le argomentazioni basate sulla presunzione di proprietà comune ("?se il contrario non risulta dal titolo?") ex art 1117 c.c.

Va a questo punto ricordato che in tema di condominio di edifici l’obbligo di provvedere alla riparazione o ricostruzione del lastrico solare grava su tutti i condomini sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto al condomino che ne abbia la proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 00642 del 17/01/2003: "In tema di condominio di edifici il lastrico solare – anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini – svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ. Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. – in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo – risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 cod. civ.").

Nella specie, come giustamente rilevato dal P.M. "Il Giudice di pace ha accertato la responsabilità del ricorrente nella determinazione del danno per cui è causa, imputando il distacco dell’intonaco dal soffitto della cucina del Po. a ritardi nella esecuzione delle necessarie riparazioni del sovrastante terrazzo di proprietà esclusiva dell’On?.? attribuendo il danno (distacco intonaco) alla colpevole inerzia dell’On?.", in altri termini detto Giudice ha ritenuto che le infiltrazioni derivassero da un fatto imputabile solo all’On.; ed ha quindi (implicitamente) ritenuto sussistente la legittimazione passiva del medesimo ed insussistente la necessità di integrare il contraddittorio (proprio in quanto detto condomino doveva ritenersi l’unico responsabile).

Una volta assodato che l’impugnata desione è immune dai vizi lamentati quanto alla predetta legittimazione ed al predetto contraddittorio, va rilevato che anche le ulteriori doglianze non possono essere accolte.

Infatti nella specie la motivazione sussiste e (se considerata anche nei punti in cui appare espressa in modo implicito) appare immune dai vizi logici denunciati (ritualmente). Né sussistono i vizi giuridici affermati dal ricorrente.

In particolare, con riferimento al sopra citato rilievo concernente la corrispondenza ("?Se il Giudice avesse effettivamente esaminato la corrispondenza intercorsa avrebbe rilevato?), si osserva che si è di fronte ad una doglianza inammissibile (prima ancora che priva di pregio) perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene ritualmente esposto il contenuto della corrispondenza medesima (come questa Corte ha osservato più volte (v. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; cfr. anche Cass. n. 05608 del 04/05/2000; cfr. per ipotesi assimilabili: Cass. n. 16132 del 02/08/2005; Cass. n. 10357 del 17/05/2005; e Cass. n. 00376 dell’11/01/2005) ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell’autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative; inoltre l’indicazione della risultanza che si assume non valutata (o non logicamente valutata), non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza ed in particolare la sua decisività, deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima).

Il ricorso deve dunque ritenersi manifestamente infondato.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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