T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 1533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che

– è impugnato il provvedimento dell’ 8.9.2010, recante il rigetto della dichiarazione di emersione presentata ex L. 102/09;

– con ord. N. 277/11 del 24.3.2011 è stata accolta l’istanza cautelare e fissata l’udienza di discussione del 26.10.2011;

– la Prefettura di Cremona, con nota del 1.8.2011 (depositata in Segreteria il 2.8.2011), ha comunicato di aver provveduto alla revoca del provvedimento qui impugnato, riammettendo il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario alla procedura di emersione (allegando copia di tale atto);

– il difensore del ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse alla decisione del gravame all’esame;

– essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa annullatoria azionata dal ricorrente, va dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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