Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 10-10-2011, n. 36526 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Genova con ordinanza del 17.6.2011 ha tra l’altro respinto la richiesta di sostituzione della custodia carceraria, adottata nell’ambito di procedura estradizionale, su richiesta del Governo Svizzero, in corso nei confronti del cittadino tedesco G.M.E., con gli arresti domiciliari, argomentando che l’esistenza del nucleo familiare sul territorio dello Stato non era idonea a eliminare il pericolo di fuga connesso all’entità della pena per la cui esecuzione è stata richiesta la consegna e al precedente sottrarsi dall’esecuzione di misura carceraria mentre era detenuto in Svizzera.

2. Ricorre nell’interesse del G. il difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perchè la Corte distrettuale non avrebbe valutato la presenza in Italia di un solido nucleo familiare (con moglie di doppia cittadinanza e due figli minorenni iscritti alle scuole locali) e le spiegazioni fornite dal richiesto in ordine alla precedente vicenda svizzera, avendo comunque lo stesso già richiesto in udienza di voler scontare la pena in Italia.

3. Il ricorso è infondato.

Le esigenze cautelari nella procedura estradizionale si caratterizzano per la necessità di assicurare la consegna, ove la richiesta venga accolta. La Corte distrettuale ha richiamato la già avvenuta sottrazione del richiesto all’esecuzione di pena in territorio svizzero. Si tratta di fatto non contestato nella sua storicità che per sè è idoneo a giustificare il giudizio di permanenza delle esigenze cautelari (le spiegazioni difensive essendo sul punto essendo del tutto generiche e sostanzialmente contraddette dal contenuto dei provvedimenti giurisdizionali svizzeri in atti).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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