T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 1530 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – L’atto generale di azzonamento acustico definitivamente approvato e adottato dal qui intimato comune e che riguarda il proprio territorio (atto in rubrica menzionato per i relativi estremi) viene aggredito – premessa descrizione di situazioni e condizioni di fatto e pur circostanze ambientaliterritoriali ed antropomorfiche pacifiche ed allocazioni logisticofunzionali e di compendio immobiliare e infrastrutturale altrettanto pacifiche di diversi azzonamenti urbanistici in zona agricola per il ricorrente ed in zona industriale per l’intimata ditta privata – alla stregua dei qui riassunti motivi di censura:

a – eccesso di potere e violazione di legge per contrasto con la Legge n. 447/1995, il DPCM 14.11.1997, la Legge Regionale n. 13/2011 e la deliberazione GR n. VII/9776 del 02.07.2002 (Regione Lombardia);

b – eccesso di poter e violazione dell’art. 3 L. 241/90 per carenza e contraddittorietà di motivazione ed incompleta attività istruttoria;

c – eccesso di potere per illogicità delle scelte effettuate.

Si è costituita in giudizio la sola Amministrazione comunale di Borgoforte; la medesima, ex adverso deducendo e puntualmente confutando ogni su trascritto assunto del ricorrente, ha poi concluso per la infondatezza di ogni inerente censura.

3 – All’U.P. del 12.01.2011 – dopo breve discussione – la causa è stata spedita, una prima volta, in decisione. Al seguito ne è scaturita una statuizione interlocutoria di profilo istruttorio (n. 277 del 16.2.2011).

3.1 – Di quest’ultima se ne riportano le espressioni utili al caso:

"E’ necessario, per decidere in modo compiuto, acquisire dal Dipartimento provinciale ARPA di Mantova (via Risorgimento, 43) una relazione esplicativa.

A tale riguardo un idoneo e qualificato funzionario (scelto dal Direttore protempore di detta struttura), una volta ricevuta, brevi manu, copia del fascicolo di causa (che dovrà essere consegnato allo stesso dalla Segreteria nel momento in cui medesimo si presenterà con nota di nomina), letti i motivi del ricorso, le memorie delle parti e le varie deduzioni e controdeduzioni – ciò al solo fine di formarsi un quadro generale di riferimento – indicherà eventuali profili problematici, sotto l’aspetto di diffusione cardinale delle ricadute sonore e dei rumori tutti, che possano rilevarsi alla stregua delle sorgenti sonore e dei rumori tutti, che possano rilevarsi alla stregua delle sorgenti sonore presenti (anche transitorie o di passaggio) in ambito classificatorio annotato nel ricorso e dedotto come fuori luogo dal punto di vista dell’azzonamento: pur tenendo conto delle controdeduzioni avverse.

La conseguente relazione andrà depositata preso la Segreteria dell’adito TAR entro 90 giorni dalla data di notifica di copia delle presente o della data di ricezione della stessa, se anteriore. Copia della presente va inviata anche a tutte le parti in causa.

Alla citata relazione andrà allegata nota spese omnicomprensiva ed eventuale somma di compenso orario professionale per prestazioni occasionale qualora la stessa si svolga al di fuori dell’orario d’ufficio.

Si avverte che, in relazione a quanto sopra, ci si deve attenere alle disposizioni statali in materia di spese di giustizia. Sono consentiti sopralluoghi di verificazione tecnica nei luoghi pubblici circostanti gli stabili in discussione, senza preavviso. In ogni caso si rileva che compito del verificatore non è quello di rilevare eventuali sforamenti sonori con riguardo ai limiti fissati per ciascuna classe in discussione ma solo quello di raccogliere dati a campione intorno allo stato di fatto."

4 – Il riportato incombente è stato portato a termine con deposito della inerente relazione in data 3.5.2011 con allegata, in quanto richiesta, nota di spesa e di prestazioni.

5 – La causa è tornata così in discussione in data odierna e, al seguito, la stessa è stata rispedita in decisione essendo ormai definite le posizioni e le conclusioni delle parti.

6 – Il primo mezzo di censura, nel fare leva sulla asserita prevalenza di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico in relazione al precipuo benessere delle persone, predica che i relativi obiettivi sono quelli di prevenire il deterioramento delle aree non inquinate ed altresì di risanare quelle aree dove sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Al seguito con tale mezzo si richiamano, per quanto di asserita ragione, ulteriori periodi di cui alla delib. GRL n. 9776/02, sostenendo che, nel caso, l’azzonamento di specie non perseguirebbe alcun obiettivo fissato dalle norme ma si imiterebbe a fotografare l’esistente altresì non determinandone la successiva incompatibilità di zona della allocazione della ditta de qua (meglio descritta in relazione e ben nota alle parti e comunque pacifica).

Sicchè l’aver attribuito alla zona in cui è inserita la proprietà del ricorrente la cl. 5° (area a prevalenza industriale) sarebbe del tutto fuori luogo altresì permettendosi così un aumento del fattore inquinante sonoro sia in termini assoluti giornalieri che in termini differenziali.

Del resto, a detta del ricorrente, la zona di proprio interesse dovrebbe essere allocata – con riguardo alla destinazione urbanistica – in classe 3° (agricolarurale) anziché in classe 5°.

6.1 – Con il secondo mezzo di censura si assume carenza di motivazione e carenza istruttoria sul primo dedotto punto per irregolare ed improprio azzonamento e per mancanza di qualsiasi approfondita analisi ed acquisizione di dati singolari, segnalando giustificazioni asseritamente apodittiche e fuorvianti.

6.2 – Il terzo mezzo di censura introduce il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ritenendo la scelta in discorso del tutto irrazionale e non sostenuta da dati conferenti in quanto la classe 5° – posta a ridosso della classe 6°, quest’ultima nella quale si trova ora la ditta intimata, – non potrebbe aver quella funzione di cuscinetto virtuale e perciò tale da ridurre, in ragione della relativa distanza, la rumorosità dei vari fattori inquinanti derivanti dalla inerente attività industriale.

7 – Il Comune ha anche replicato al seguito del deposito della commissionata attività istruttoria.

8 – Alla stregua delle relazioni tecniche prodotte,anche in relazione a vari allegati di piano ed in ragione delle risultanze e conclusioni istruttorie, il Collegio ritiene che, nel caso, non possano essere condivise le affermazioni critiche del ricorrente. Infatti non pare, all’evidenza, che l’azzonamento de quo – è ora, per la sola parte che interessa con riguardo alle attività della ditta menzionata (6°) – tenga solo conto dell’esistente edilizio ambientale e che lo stesso non sia tale da garantire un sufficiente benessere a chi abitava nella circostante ulteriore zona, peraltro non di profilo residenziale ma agricolo sotto l’aspetto urbanistico (TAR MI, Sez. II, 11.12.2010 n. 6724; CdS Sez. IV, 31.12.2009 n. 93011; TAR MI, Sez.. III, 24.1.2007 n. 187; TAR MI, Sez. IV, 13.12.2010 n. 7545).

Infatti le criticità di tale azzonamento e dell’ulteriore azzonamento in classe 5° per la abitazione del ricorrente sembrano essere quasi del tutto altre. Esse invero derivano dalla presenza di una strada ad intenso traffico; ma sul punto non esiste censura specifica od indicazione di dati fuori limite. In ogni caso i vari esili principi di prova addotti in relazione alle altrimenti diverse censure, se visti alla luce dei rilievi tecnici dell’ARPA, appaiono del tutto insufficienti e tali da non poter consentire la condivisione di ogni assunto prospettato.

Resta così indimostrata l’illogicità della scelta anche per quanto riguarda la denunciata carenza di attività istruttoria; del resto, dagli atti prodotti, non traspare una tale carenza.

D’altra parte il Comune pare aver valutato ogni tipo di controdeduzione prima della approvazione definitiva.

9 – Il ricorso è, dunque, infondato.

9.1 – Del tutto fuori luogo è perciò la domanda risarcitoria. Resta impregiudicato l’aspetto civilistico ed i profili di eventuale imposizione di materializzazioni di cautela e mitigatorie, via via che se ne rilevino inquinamenti acustici; ma ciò all’occasione e cioè allorquando si verificheranno superamenti dei limiti di tollerabilità (v. Cass. Civ., Sez. II, 17.1.2011 n. 939).

10 – Le spese di lite possono compensarsi. Quanto alle spese di verificazione – su presentazione di fattura da parte della ARPA al Comune – andranno da quest’ultimo liquidate alla prima nella esposta somma di Euro 3.371,76, con diritto di rivalsa per la metà nei confronti del ricorrente, essendo le risultanze della relazione utili per entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge lo stesso in un con la domanda risarcitoria.

Le spese di lite sono compensate.

Le spese dell’attività dell’ARPA sono accollate nel modo descritto in precedenza.

Copia della presente andrà comunicata all’ARPA – Dip. Mantovano, da parte della Segreteria del TAR.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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