Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-03-2012, n. 3927 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza 7 aprile 2008 emessa su domanda della sig.ra B.E. di revisione delle disposizioni economiche del divorzio fra la stessa e il sig. C. L., pronunciato con sentenza del 30 dicembre 1989, dispose in favore della B. un assegno di 350 Euro mensili rivalutabili annualmente.

In accoglimento del reclamo del sig. C., la Corte d’appello di Firenze ha invece respinto la domanda con ordinanza del 10 luglio 2008.

La Corte ha premesso che essa stessa, con precedente ordinanza del 4 dicembre 2007 impugnata con ricorso per cassazione ancora pendente, aveva accolto il reclamo del C. avverso precedente ordinanza in data 16 gennaio 2007 con cui il Tribunale, sempre in accoglimento della domanda della B. e a modifica delle condizioni di divorzio, aveva disposto in favore della donna un assegno di 200 Euro mensili rivalutabili; e che a distanza di soli tre mesi dalla predetta pronuncia del Tribunale la B., con ricorso del 3 aprile 2007 deciso con il provvedimento oggetto del reclamo de quo, aveva nuovamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio sempre allegando la sua mutata situazione economica.

Ha quindi osservato che, se il ricorso del 3 aprile 2007 si riferiva alla modificazione del provvedimento del Tribunale del 16 gennaio 2007, era evidentemente inammissibile data la pendenza del giudizio di cassazione; se, invece, si riferiva alla modificazione delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio, allora era inammissibile per un’altra ragione, e comunque era infondato.

In questo secondo caso la ragione di inammissibilità era che il ricorso si basava sulle medesime circostanze di fatto di cui al procedimento già in corso: non era infatti verosimile che le condizioni economiche della B. fossero ulteriormente peggiorate dal gennaio all’aprile 2007, e la stessa ricorrente aveva dedotto, con il (secondo) ricorso, di aver dovuto smettere di lavorare e di non poter più svolgere attività redditizie dal 2006, dunque da epoca ben più remota del gennaio 2007. La ragione di infondatezza, invece, consisteva nel fatto che, mentre all’epoca in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio la ricorrente non era titolare di alcun reddito o proprietà, successivamente aveva invece ereditato degli immobili in parte venduti ricavando del denaro, aveva ottenuto una pensione di invalidità, sia pur minima (360,21 Euro mensili), ed era in procinto di percepire la pensione di vecchiaia;

onde le sue condizioni economiche erano migliorate e non peggiorate, mentre non rilevava che nel periodo intermedio ella avesse svolto un’attività lavorativa, dato che il ricorso faceva riferimento alle condizioni in atto alla data del divorzio.

La sig.ra B. ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L’intimato si è difeso con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente, premesso che il ricorso 3 aprile 2007, introduttivo del primo grado del presente giudizio, aveva ad oggetto la modifica delle statuizioni economiche della sentenza di divorzio, contesta l’inammissibilità del ricorso stesso affermata dalla Corte d’appello. Nega che il ricorso si basasse sulle medesime circostanze evidenziate nel procedimento di revisione già pendente e fa presente che con esso aveva dedotto di aver smesso di lavorare nel novembre 2006: dunque tale circostanza non poteva essere stata considerata nel primo provvedimento del Tribunale di Grosseto, che aveva assunto la causa in decisione nel luglio dello stesso anno, anche se poi il provvedimento era stato depositato il 16 gennaio 2007. 1.1. – Il motivo è fondato.

Che il Tribunale di Grosseto avesse assunto in decisione sin dal luglio 2006 la causa poi definita con il provvedimento del 16 gennaio 2007 non è contestato. E’ allora impossibile – come correttamente afferma la ricorrente – che davanti ad esso, in quel procedimento, fosse stato dedotto dalla B. il peggioramento delle proprie condizioni economiche verificatosi soltanto nel novembre 2006. Dunque la domanda proposta dalla medesima in quel procedimento e quella proposta con il ricorso del 3 aprile 2007 non si basavano sugli stessi presupposti di fatto, come erroneamente afferma la Corte d’appello per farne derivare l’inammissibilità del secondo ricorso.

La statuizione di inammissibilità va pertanto cassata.

2. – Il secondo e il terzo motivo del ricorso per cassazione, attinenti alla statuizione di rigetto nel merito del ricorso 3 aprile 2007 al Tribunale di Grosseto sono inammissibili.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez. Un. 3840/2007). Tale affermazione, fatta con riferimento al processo ordinario di cognizione, va estesa, per identità di ratio, anche al rito camerale contenzioso, come quello relativo alla revisione delle condizioni di divorzio.

3. – In conclusione il decreto impugnato va cassato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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