Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-10-2011, n. 36518

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GIP di Vallo della Lucania ha dichiarato ai sensi dell’art. 425 c.p.p. non luogo a procedere nei confronti di G.A. per insussistenza del fatto in relazione al delitto di calunnia ascrittogli, per avere con querela del 17.3.2009 incolpato C. E., suo precedente datore di lavoro, di averlo diffamato parlando con il nuovo suo datore di lavoro, mediante giudizi offensivi e poco lusinghieri sulle sue capacità lavorative e sulla sua litigiosità, il GIP dava atto della strumentalità della querela ma, osservato che i fatti lì rappresentati non erano mendaci, giudicava assorbente la loro irrilevanza penale, trattandosi di apprezzamenti comunque intervenuti nel corso di una telefonata tra i due datori di lavoro, quindi non integranti alcuna diffamazione.

2. Ricorre per cassazione il C., quale persona offesa costituitasi parte civile ed a mezzo del difensore, con unico articolato motivo deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al delitto di calunnia, attraverso richiami di dottrina e giurisprudenza sull’istituto.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

Nelle numerose pagine in cui sono svolte deduzioni non sempre comprensibili quanto a pertinenza al caso concreto, pur dopo articolate citazioni di giurisprudenza e dottrina in realtà il ricorrente non si confronta con il punto essenziale dell’argomentazione del GIP: il fatto attribuito al C., da ritenersi materialmente sussistente, configura comunque una condotta immediatamente priva di rilevanza penale, essendo la conversazione nella quale C. esprimeva quelle valutazioni negative intercorsa con una sola persona, diversa dal G.: da qui la non configurabilità dei delitti di diffamazione o di ingiuria, e quindi l’immediata evidenza dell’irrilevanza penale del fatto storico addebitato.

Il che è situazione strutturale del tutto diversa da quella del fatto con rilevanza penale al amento della consumazione, poi venuta meno (ipotesi cui si riferisce parte del motivo).

Consequenziale la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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