Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-10-2011, n. 36516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.B., M.M., Me.Ma., M. S. ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso l’ordinanza 24 febbraio 2011 del Tribunale del riesame di Pesaro che ha confermato i decreti di sequestro preventivo 8 febbraio 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la vicenda processuale.

Il provvedimento impugnato va inquadrato nei fatti che attengono al procedimento penale 1385/09 R.G.N.R. nell’ambito del quale sono stati adottati i provvedimenti cautelari in relazione ai reati di corruzione e concussione commessi nell’ambito dell’attività della 4^ Commissione tributaria provinciale di Pesaro.

2.) i motivi di impugnazione.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell’art. 11 cod. proc. pen. laddove l’ordinanza esclude che per i componenti delle commissioni tributarie operi lo speciale criterio di competenza funzionale e territoriale previsto da detta norma.

Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 322-ter c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies laddove l’ordinanza attribuisce, al termine "disponibilità" del bene, il significato di ricomprendere tutti i beni acquistati con risorse finanziarie dell’imputato, a prescindere da qualsiasi ulteriore circostanza.

Con un terzo motivo si prospetta la violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies laddove il Tribunale di Pesaro ravvisa una sproporzione del patrimonio raffrontando il tenore di vita degli anni dal 2008 al 2010 per acquisti avvenuti nel 1979 e negli anni 2000. Si lamenta altresì, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione dell’art. 324 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, laddove l’ordinanza, nel ritenere esistente una sproporzione del patrimonio rispetto al reddito del M., omette la motivazione, evitando di prendere in considerazione la puntuale ricostruzione effettuata da questa difesa nel motivo LI, punti B e C (all. i), sottoposto al Tribunale del riesame.

Con un quarto motivo si evidenzia violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies laddove l’ordinanza non ritiene che questa difesa abbia adempiuto all’onere probatorio finalizzato a superare la presunzione iuris tantum prevista dalla norma.

Con un quinto motivo si sostiene l’erronea applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies nella parte in cui il Tribunale del riesame qualifica l’ipotesi di confisca ivi prevista come misura di sicurezza patrimoniale e non come pena.

Con un sesto motivo si solleva questione di legittimità costituzionale della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies in relazione all’art. 27 Cost., commi 2 e 3; nonchè artt. 25 e 24 Cost., là dove la confisca prevista venga interpretata come misura di sicurezza.

3.) le ragioni della decisione di questa Corte.

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, M.B., in data 11 luglio 2011, ha patteggiato la pena avanti al G.I.P. del Tribunale di Pesaro e a tale decisione si è accompagnata la confisca dei beni oggetto della presente impugnazione.

La decisione di patteggiamento, giusta attestazione della Cancelleria del Tribunale di Pesaro è stata impugnata dal solo Procuratore generale nei confronti del M.B. e limitatamente alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Con atti depositati in data 14 e 22 settembre 2011 tutti i ricorrenti hanno ritualmente dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi, con la conseguenza della inammissibilità dell’impugnazione, a sensi del combinato disposto dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, per ciascuno dei ricorrenti, il pagamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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