T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 08-11-2011, n. 2667 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 7 ottobre 2011, i ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la patria potestà, hanno impugnato il provvedimento (meglio in epigrafe indicato) di non ammissione alla classe III media della figlia P.P., chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa all’odierna udienza del 27 ottobre 2011.

1.1. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti.

2. Nel merito, il provvedimento dell’amministrazione scolastica è immune dalle censure dedotte.

3. Gli istanti lamentano che la figlia non è stata ammessa per la terza volta alla classe successiva, sostenendo che ciò concreterebbe la violazione dell’articolo 182, comma I, d.lgs. n. 297/1994, secondo cui "una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 112". Secondo l’interpretazione fornita dai ricorrenti, in particolare, se il discente al compimento del 15° anno di età, pur non avendo conseguito la licenza media, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico, non potrebbe essere bocciato una seconda volta (nel caso di specie, la minore compirà 15 anni il 20 novembre 2011 e, al compimento del 15° anno di età la stessa risulterebbe aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico).

3.1. Ritiene il Collegio che la norma non garantisca affatto una inspiegabile ammissione automatica degli studenti dopo il secondo anno di ripetenza bensì, in senso esattamente inverso, stabilisca semplicemente il divieto di ulteriore frequentazione della stessa classe (e il conseguente proscioglimento dagli obblighi scolastici) per gli studenti che abbiano ricevuto due valutazioni negative circa il possesso dei requisiti (culturali e di maturità) necessari e sufficienti per essere ammessi alla classe successiva. Solo tale lettura spiega coerentemente il fondamento della deroga prevista dal legislatore in favore degli alunni handicappati (ai quali, in ragione della minorazione sofferta, può essere consentita una terza ripetenza; cfr. II comma del citato art. 182) e di quanti non abbiano ancora completato il periodo di istruzione obbligatoria.

4. Con altro motivo, viene censurata la violazione degli articoli 9 comma 5 l. 517/1977, 11 d.lgs. n. 59/ 2004, nonché della circolare n. 10/2009, alla cui stregua la valutazione finale dell’alunno nella scuola secondaria di primo grado, deve tener conto sia del livello globale di maturazione, con riguardo alle capacità e alle attitudini dimostrate, sia nei processi di apprendimento e dei loro esiti; per contro la valutazione della minore P.P. avrebbe avuto per oggetto soltanto elementi caratteriali.

4.1. E’ bene, preliminarmente, ripetere la consueta premessa della Sezione, secondo cui, in tema di pubblica istruzione, i giudizi espressi dal consiglio di classe ai fini della ammissione alla classe successiva sono connotati da discrezionalità tecnica. Difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

4.2. Non è inutile, inoltre, ricordare che il d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (art. 4, comma 5), stabilisce che il mancato conseguimento della sufficienza in uno o più discipline di studio comporta la non ammissione alla classe successiva, a prescindere dal tipo di insegnamento (purché si tratti di disciplina valutata con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente).

4.3. Orbene, ritiene il Collegio come non sia affatto vero che il giudizio espresso dal consiglio di classe non abbia tenuto conto del livello globale di maturazione dell’alunna con riguardo alle sue attitudini e capacità, bensì soltanto di elementi caratteriali. Difatti, il giudizio di insufficienza espresso all’unanimità dai docenti è stato compiutamente motivato e giustificato proprio in ragione della immaturità culturale e delle numerose carenze di preparazione manifestate dalla discente al termine del lavoro formativo e didattico svolto nel corso dell’ultimo anno scolastico. Il consiglio di classe ha rilevato che la preparazione della minore nella maggior parte delle discipline si è dimostrata assai lacunosa, non consentendole di affrontare la classe successiva con adeguati strumenti. In particolare, i voti inferiori alla sufficienza riguardano ben sette materie quali: italiano, inglese, storia, matematica, scienze, arte, scienze motorie. Si evince, dalla griglia di valutazione, che l’alunna presenta "scarsa partecipazione", "impegno scadente", che l’apprendimento didattico oscilla tra il "cinque ed il quattro"; sul piano comportamentale, hanno pesato, inoltre, le troppe assenze. Tale valutazione del consiglio di classe è, del resto, coerente con i giudizi emersi negli anni precedenti, nonché con l’esito del primo quadrimestre (laddove la stessa aveva già riportato sei insufficienze).

5. Da ultimo, le parti ricorrenti lamentano, altresì, la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno e la non predisposizione di specifiche iniziative di recupero.

5.1. Orbene, contrariamente a quanto dedotto, il consiglio di classe ha effettivamente deliberato ed effettuato specifiche modalità di recupero in favore della minore P.P. La relazione del dirigente scolastico, depositata agli atti il 24 ottobre 2011 (e non contestata specificatamente dai ricorrenti che neppure hanno articolata prova testimoniale contraria), chiarisce che il recupero indicato nelle comunicazioni alla famiglia è stato svolto durante l’intero anno scolastico (in particolare, nel corso delle lezioni pomeridiane del lunedì e del venerdì, in cui i contenuti delle lezioni venivano spiegati nuovamente e le esercitazioni semplificate; nonché nelle ore di mercoledì e venerdì mattina, in cui venivano attuate attività di ripasso e consolidamento che coinvolgevano gli alunni con risultati soddisfacenti). Di tali attività, peraltro, la minore ha fruito in modo limitato a causa delle frequentissime assenze (cfr. doc. n. 14; dell’inefficacia di tali interventi a causa delle assenze è stata data esplicita comunicazione scritta alla famiglia, cfr. doc. 10).

5.2. Per quanto concerne, poi, l’assegnazione di un insegnante di sostegno, è noto che essa è subordinata ad una apposita istanza dei genitori accompagnata dalla diagnosi funzionale di handicap di una azienda sanitaria (circostanza quest’ultima, nella specie non ricorrente).

6. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Il Collegio, ai fini della liquidazione, non può non tener conto del fatto che la difesa erariale si è costituita in giudizio con memoria di puro stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 180,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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