Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-10-2011, n. 36502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati, avverso la sentenza 3 dicembre 2010 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza 9 marzo 2009 il Tribunale monocratico di Bologna di condanna per il delitto di calunnia.

1.) La decisione di primo grado.

Con sentenza 9 marzo 2009 il Tribunale monocratico di Bologna ha affermato la responsabilità di D.C.A., imputato di calunnia per avere falsamente denunciato (in data 18/7/2003), ai Carabinieri di Bologna, il furto e (in data 18/8/2003) ai Carabinieri di Porto Cervo, lo smarrimento di assegni, che invece aveva regolarmente negoziato, consegnandoli in pagamento di propri debiti a soggetti suoi creditori, che così aveva indirettamente accusato di ricettazione degli assegni.

L’accusato è stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli (limitatamente al fatto integrato dalla denuncia del 18 agosto) e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

In relazione al fatto integrato dalla denuncia del 18 luglio, invece, è intervenuta declaratoria di improcedibilità per la preclusione del precedente giudicato costituito dalla sentenza 19 aprile 2007 Tribunale Bologna -irrevocabile il 20/9/2007- avente per oggetto questo solo fatto.

2) la motivazione della Corte di appello.

2.1) l’esclusione del "ne bis in idem".

La corte distrettuale investita del gravame dell’imputato in punto di preclusione per precedente giudicato, ha escluso la ricorrenza del "ne bis in idem".

Per la gravata sentenza l’oggetto del furto denunciato il 18 luglio era molto ampio: comprendeva infatti capi di abbigliamento, CD musicali, una valigetta, un timbro della società Baia delle Sirene amministrata dal prevenuto, un libretto di assegni della Banca Agricola Mantovana (conto n. 66925/34) ed i due libretti della Cassa di risparmio di Forlì.

L’imputazione portata alla cognizione tribunale di Bologna in occasione del precedente giudizio, concluso con la sentenza in data 19/4/2007 del Tribunale Bologna, irrevocabile il 20/9/2007, era delimitata alla sola denuncia di furto del luglio ed al solo libretto di assegni della Banca Agricola Mantovana, anzi, al suo interno, al solo assegno consegnato a tale R.V. (numero (OMISSIS)). In quella sede non si è indagato in merito agli assegni che rimasero del tutti estranei all’accertamento giudiziale.

2.2) la conferma del giudizio di responsabilità.

Quanto al profilo soggettivo, per la corte distrettuale la deposizione dei testimoni e le stesse ammissioni del prevenuto provano che gli assegni furono consegnati a soggetti ben noti ed a titolo di pagamento di debiti del prevenuto verso di loro.

La consapevolezza della falsità della denuncia dello smarrimento dei titoli da loro portati e messi all’incasso è per la corte distrettuale desumibile dalla convergenza di consistenti elementi fattuali e logici.

Ai rilievi del primo giudice la Corte di appello ha aggiunto:

a) le dichiarazioni del teste M.V. che ha riferito di abboccamenti con il prevenuto (successivi alla comunicazione del mancato pagamento del titolo) e che questi aveva chiesto al creditore insoddisfatto di attendere e soprassedere, circostanza che dimostrerebbe come il prevenuto avesse avuto specifici richiami della sua attenzione sulla circolazione dei titoli da lui emessi;

b) l’osservazione che la denuncia del 18 agosto venne fatta in condizioni atipiche (in Porto Cervo ed in periodo di ferie estive ferragostane) e rappresentò un fatto (smarrimento) incompatibile con quello (furto) inizialmente denunciato: anche ciò depone per una iniziativa adottata in extremis dal prevenuto, e non per mera leggerezza, ma al preciso fine di "bloccare" titoli di cui aveva avuto notizia o sentore di presentazione per l’incasso.

3.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell’art. 648 bis cod. proc. pen. in ordine al ne bis in idem sostanziale.

Con un secondo motivo, che rappresenta lo sviluppo logico del primo, si lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione dal momento che, pur prendendo le mosse da premesse che pongono in evidenza gli elementi caratterizzanti l’identità del fatto-reato, approda a conclusioni del tutto opposte.

In conclusione, per il ricorrente, in relazione a tali due motivi, non vi era nessuna volontà del D.C. di dar corso ad un nuovo procedimento esponendo fatti nuovi, ma solo quella di dare a contezza ai Carabinieri di elementi riconducibili a quell’unico evento denunciato un mese prima, circostanza questa che sarebbe avvalorata dalla trasmissione dell’atto alla Procura della Repubblica di Bologna ad integrazione della denuncia 18 luglio 2003.

Pertanto, secondo l’assunto difensivo, il fatto giudicato con sentenza n. 1231 del 19.4.2007 coinciderebbe con il fatto ancora sub judice atteso che, il giudice del processo svoltosi per primo, ha avuto cognizione sia del furto dei due libretti di assegni relativi a conti correnti personali dell’imputato, sia degli assegni oggetto della "seconda" denuncia.

Ritiene la Corte che l’argomentare del ricorso non superi la soglia dell’ammissibilità a fronte della completa, esaustiva, corretta e logica argomentazione della corte distrettuale, la quale, con ineccepibile motivazione, ha spiegato:

a) che l’imputazione portata alla cognizione tribunale di Bologna in occasione del precedente giudizio, concluso con la sentenza in data 19/4/2007 del Tribunale Bologna, irrevocabile il 20/9/2007, era delimitata alla sola denuncia di furto del luglio ed al solo libretto di assegni della Banca Agricola Mantovana, ed in quella sede non si è indagato in merito agli assegni che rimasero del tutte estranei all’accertamento giudiziale;

b) che anche sotto il profilo della condotta materiale di denuncia di fatti penalmente rilevanti, i due giudizi si distinguono e incentrano su fatti diversi, sia per oggettività storica (il primo fatto è del luglio 18 luglio, il secondo del 18 agosto), sia per la oggettività del fatto narrato (nel primo caso un furto, nel secondo uno smarrimento); e non è possibile ritenere che la seconda denuncia sia integrazione e specificazione della prima, di cui non viene neppure fatta menzione;

c) che pure dal punto di vista della obiettività giuridica delle condotte non vi è coincidenza, atteso che la calunnia consiste nell’incolpare una persona che si sa essere innocente, e nel caso del primo processo la incolpazione era quella – implicitamente – rivolta al R.V. in relazione al possesso dell’assegno numero (OMISSIS); per contro, nel caso del secondo processo la incolpazione era quella implicitamente rivolta ad altri creditori del prevenuto in relazione al possesso di due dei quattro titoli oggetto della seconda denuncia (precisamente, gli assegni n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 2.800 e n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 3.700 e quello di cui riferisce il teste M.V.).

Da ciò la correttezza della conclusione che il fatto giudicato nei due processi, esclusa la parte per cui è già intervenuta pronuncia ex art. 649 c.p.p., è dunque diverso a nulla valendo le contrarie valutazioni critiche del ricorso che in parte ignorano la spiegazione offerta dalla corte distrettuale ed in parte esigono una rivalutazione dei dati probatori inammissibile in sede di giudizio di legittimità.

Entrambi i motivi vanno quindi dichiarati inammissibili.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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