Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-10-2011, n. 36497

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.A. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 19 ottobre 2009 della Corte di appello di Bari (che in parziale riferma della decisione 16 giugno 2008 del Tribunale monocratico di Foggia, sezione di S. Severo, ha ridotto la pena ad anni 1 e mesi 6 di reclusione), deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) le decisioni dei giudici di merito.

Con sentenza 16 giugno 2008 del Tribunale monocratico di Foggia, Sezione Distaccata di San Severo, il B. è stato dichiarato colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie convivente R.I.G., per fatti commessi dall'(OMISSIS), come contestatogli al capo A) dell’imputazione, nonchè del reato di lesioni personali continuate, in danno della stessa, come contestatogli al capo B), per fatti posti in essere il (OMISSIS); previa unificazione dei reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave ipotesi delittuosa di cui al capo A) e tenuto conto della contestata recidiva reiterata infraquinquennale, è stata irrogata la pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Su appello dell’imputato la Corte di appello di Bari, con sentenza 19 ottobre 2009, in parziale riforma della decisione del primo giudice ha ridotto la pena ad anni 1 e mesi 6 di reclusione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo degli artt. 192 e 572 cod. pen..

Il motivo è inammissibile in quanto è costituito da una serie di pronunce di legittimità senza una critica specifica delle argomentazioni sul punto dei giudici di merito.

Con un secondo motivo indicato come "violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione del principio del libero convincimento di cui all’art. 192 cod. proc. pen." si lamenta che l’attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa sia stata affermata senza riscontri fattuali ed in presenza di elementi di segno contrario non valorizzati dai giudici di merito.

Il motivo sostiene inoltre carenza di motivazione in ordine al profilo soggettivo del ritenuto delitto che non poteva essere inferito dalla presenza di tre isolati episodi di violenza frutto di dolo d’impeto.

Le doglianze formulate sono inammissibili.

La giustificazione del giudizio di colpevolezza, offerta in modo diffuso ed analitico, dalla corte distrettuale, nei termini dianzi trascritti e con una rigorosa e ponderata valutazione delle difese dell’accusato, risulta infatti sui punti lamentati priva di incoerenze o salti logici, "apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazioni di responsabilità", tali non potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni più volte prospettate nel ricorso, le quali finiscono con delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati probatori, notoriamente non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata.

Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della sanzione.

Il motivo è palesemente infondato.

E’ noto che la sussistenza di attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purchè congrua e non contraddittoria – come nella specie – non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato"(Cass. Penale sez. 4^, 12915/2006 Billeci..

Bene pertanto la gravata sentenza ha giustificato la negazione delle chieste circostanze attenuanti generiche facendo esplicito riferimento alla personalità dell’imputato, ai suoi gravi precedenti penali ed alla condotta processuale, priva di segni di resipiscenza.

Quanto alla sanzione, risulta che la corte distrettuale ha ritenuto di contenerne la portata rispetto alla decisione del primo giudice, riducendo l’aumento per la recidiva e motivando ampiamente e senza illogicità sulla pena base.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile, attesa la sua palese infondatezza, avuto riguardo alla coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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