T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-11-2011, n. 2674

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione ad un bando promosso dalla Regione Lombardia per la concessione di finanziamenti utili a sostenere i processi di innovazione e sviluppo competitivo sul mercato interno e internazionale delle imprese del settore dei servizi, in particolare per la "Misura A" relativa al sostegno alla creazione di nuove imprese di produzione di servizi innovativi o di global service o servizi chiavi in mano.

Nel presentare la domanda aveva indicato un numero di telefono e di fax su un’utenza gestita da H3G s.p.a. e in data 17.5.2010 riceveva una telefonata di un funzionario della Finlombarda s.p.a., che doveva svolgere per conto della Regione la valutazione economicofinanziaria dei progetti presentati, per sapere se avesse provveduto ad inviare entro dieci giorni le informazioni aggiuntive chieste con fax inviato il 20.4.2010.

Non avendo mai ricevuto tale richiesta veniva fornito un diverso numero di fax cui veniva nuovamente inviata la richiesta di informazioni che erano inviate il giorno seguente.

Da successivi controlli presso il fornitore del servizio di telefonia emergeva che il servizio di invio e stampa dei fax era sospeso dal 2008 senza che mai una comunicazione fosse stata inviata all’utente.

Il disguido verificatosi alla Regione fu subito fatto presente con una email di spiegazioni, cui la Regione rispose che secondo il loro servizio di assistenza tecnica il fax risultava inviato con successo secondo i tempi di connessione e l’orario di conferma.

Fu poi richiesto in più occasioni di accogliere come tempestive le integrazioni inviate in data 18.5.2010 consentendo la remissione in termini.

Sembrava che la richiesta fosse stata accolta poiché il progetto veniva sottoposto alla valutazione tecnica e riceveva un punteggio che gli avrebbe garantito il finanziamento sulla base della graduatoria poi pubblicata.

Invece con il provvedimento impugnato veniva comunicata al ricorrente la sua esclusione per aver trasmesso la documentazione integrativa oltre il termine come previsto dall’art. 9 del bando.

Veniva presentata anche un richiesta di riesame in autotutela che veniva rigettata formando anche essa oggetto dell’impugnazione in esame.

Il ricorso si articola su due motivi.

Il primo eccepisce la violazione del principio della remissione in termini per decadenza non imputabile e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione oltre a quello del favor partecipationis e la violazione dell’art. 9 del Bando oltre all’eccesso di potere per istruttoria perplessa e contraddittoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e carenza di proporzionalità.

Il provvedimento di decadenza non ha tenuto conto della non imputabilità della mancata tempestività nell’invio della documentazione richiesta al ricorrente che è dimostrata dal carteggio intervenuto tra quest’ultimo e la società che gestisce il servizio di telefonia.

L’esistenza di un rapporto di trasmissione regolare non impedisce al destinatario che invece per disguidi tecnici non abbia ricevutola comunicazione di provare tale circostanza.

Inoltre la regione ha applicato in modo formalistico l’art. 9 del Bando poiché per poter integrare la decadenza prevista dal Bando vi doveva essere un ricevimento della richiesta di integrazioni che nel caso di specie non si è mai verificato; inoltre il breve termine di decadenza si giustifica con la necessità di non ritardare i tempi della valutazione tecnica delle domande; ma la integrazione da parte del ricorrente è stata effettuata quando l’istruttoria non si era ancora svolta e quindi essa era giunta in tempo utile per una valutazione tempestiva tanto è vero che è stata utilizzata per assegnare un punteggio alla domanda di finanziamento.

Risulta pertanto irragionevole un’applicazione formalistica del bando e laddove si dovesse ritenere tale interpretazione come l’unica possibile esse non si sottrarrebbe alla censura di irragionevolezza perché imporrebbe un aggravio ai concorrenti non giustificato da un’effettiva utilità per l’amministrazione con violazione anche del principio del favor partecipationis.

Il secondo motivo lamenta la violazione del principio del giusto procedimento e delle regole sulla partecipazione procedimentale ex art. 7 L. 241\90, dei principi di correttezza e buona fede, dell’art. 3 L. 241\90 nonché l’eccesso di potere per motivazione erronea, difettosa e perplessa, traviamento dei fatti, omessa ed insufficiente istruttoria.

La Regione ha ignorato i contributi partecipativi del ricorrente che giustificavano il ritardo nella trasmissione dei dati richiesti tanto che non vi è traccia del motivo per cui non sono stati ritenuti scusanti nei provvedimenti impugnati; una simile condotta è anche in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.

Il provvedimento che ha negato l’esercizio dell’autotutela da parte della Regione soffre degli stessi vizi in quanto ha continuato a non motivare sulla mancata persuasività delle argomentazioni proposte dal ricorrente e si mostra in contrasto con le finalità del bando in quanto a quella data vi erano state delle rinunce rispetto ai progetti finanziati per un importo che avrebbe consentito di coprire il finanziamento richiesto.

La Regione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità per difetto di contraddittorio non essendo stato notificato a tutti i ricorrenti utilmente collocati in graduatoria e formulava la richiesta istruttoria di assunzione in forma scritta della testimonianza della funzionaria che aveva seguito la vicenda.

Con ulteriore ricorso depositato in data 26.1.2011 veniva presentata una richiesta di risarcimento danni per effetto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella quale venivano esposte le varie voci del danno emergente e l’entità del lucro cessante che la gestione aziendale aveva dovuto subire per effetto del mancato finanziamento iniziale.

Alla camera di consiglio del 23.11.2010 veniva disposta la fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al finanziamento.

Va preliminarmente affrontata l’eccezione preliminare della Regione Lombardia che deve essere respinta.

L’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione di controinteressati deve essere pronunciata quando il ricorso non sia notificato ad almeno uno dei controinteressati individuabili dall’atto impugnato.

Nel caso in esame il ricorrente ha assolto tale obbligo notificando il ricorso a tre controinteressati; è stata poi disposta dal Collegio l’integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente che ha provveduto ad effettuarla.

Nel merito il ricorso è fondato.

Dalla lettera inviata dalla s.pa. H3G gestore del servizio di telefonia in uso al ricorrente (doc. 13 del ricorrente) risulta in modo inequivocabile che il fax inviato a suo tempo dalla Regione non era mai stato ricevuto dal destinatario per effetto di scelte tecniche del gestore stesso che erano state comunicate al ricorrente solo a seguito della richiesta di chiarimenti scaturita a seguito della comunicazione del funzionario della Finlombarda s.p.a. del 17.5.2010.

Tale circostanza è stata comunicata dal ricorrente non appena ne è venuto a conoscenza e prima che fossero adottati i provvedimenti negativi impugnati e peraltro lo stesso aveva provveduto con assoluta tempestività a inviare quanto richiesto non appena era divenuto consapevole della richiesta in precedenza mai pervenuta.

La inequivocabilità della ricostruzione in fatto dell’accaduto rende superflua la testimonianza richiesta e pertanto il Collegio rigetta l’istanza istruttoria della testimonianza scritta avanzata dalla regione resistente.

Anche a voler dubitare che l’istituto della remissione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., invocato dal ricorrente, non sia applicabile al di fuori del processo, resta il fatto che, per poter affermare che il termine perentorio previsto dall’art. 9 del bando sia decorso inutilmente, è necessaria la certezza che l’atto dalla cui comunicazione comincia a decorrere il termine sia sicuramente pervenuto al destinatario.

Quando, come nel caso di specie, è stata fornita la prova che tale comunicazione non era giunta al destinatario, anche se per il cattivo funzionamento degli apparati il mittente aveva avuto la conferma della ricezione del fax, bisognava prendere atto che il termine non era utilmente decorso e che quindi doveva essere computato dal momento in cui effettivamente la richiesta di integrazione documentale era giunta al destinatario.

Solo questa poteva essere la valutazione corrispondente a principi di logica del rispetto o meno del termine per l’integrazione documentale, tenuto conto oltretutto del fatto il ritardo nella trasmissione dei documenti non aveva intralciato in alcun modo l’attività istruttoria che si era conclusa con una positiva valutazione da parte dell’organo tecnico.

Appare pertanto illegittima l’esclusione disposta con i provvedimenti impugnati che vanno conseguentemente annullati.

Dall’annullamento dei provvedimenti deriva anche il diritto al risarcimento del ricorrente dal momento che sussistono evidentemente gli estremi della responsabilità extracontrattuale della Regione sia per quanto attiene l’elemento oggettivo il provvedimento illegittimo in rapporto di causalità diretta con la mancata corresponsione del contributo, sia per quanto attiene l’elemento soggettivo poiché nella vicenda in esame non si ravvisano gli estremi di un errore scusabile che soli consentirebbero di escludere la colpa dell’amministrazione.

Non si può però concordare con il ricorrente circa l’entità del risarcimento, ritenendo il Collegio che l’unico danno direttamente riconducibile ai provvedimenti annullati sia quello della mancata corresponsione del finanziamento richiesto e valutato positivamente dall’organo tecnico.

L’art. 1223 c.c. prevede il risarcimento integrale del danno nelle due componenti di danno emergente e lucro cessante solamente "in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

Le voci esposte dal ricorrente nella richiesta risarcitoria sono collegate a maggiori costi e minori ricavi che si sarebbero verificati nella gestione dell’attività che era stata comunque avviata per effetto della mancata concessione del finanziamento richiesto.

Si tratta però di effetti che solo indirettamente possono essere ricondotti alla mancata erogazione del finanziamento e come tali non valutabili in questa sede.

Deve pertanto essere liquidato il danno nella misura dell’importo che era stato richiesto come contributo nella domanda presentata con rivalutazione monetaria ed interessi moratori a partire dalla data di notifica del ricorso e fino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Regione Lombardia al risarcimento del danno quantificato nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Regione Lombardia alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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