Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso al giudice di pace di Naso depositato il 28 febbraio 2000 l’istituto autonomo case popolari di Messina proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 10/00, emessa dal sindaco del Comune di Naso il 3 febbraio 2000, con la quale questi gli applicava la sanzione amministrativa di complessive lire 17.200.000, in quanto l’intimato aveva fornito 43 alloggi popolari ad altrettanti assegnatari, senza provvedere alla prescritta comunicazione dei relativi contratti e adempimenti connessi all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Il Comune suindicato si costituiva con memoria, con la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione, siccome destituita di fondamento. Con sentenza del 10 dicembre 2001 il giudice, nel definire la causa, rigettava il ricorso, e condannava il ricorrente al rimborso delle spese, osservando che il suddetto istituto aveva la gestione degli alloggi, e perciò, ancorché su graduatoria stilata dall’ente territoriale, i relativi contratti di locazione facevano capo ad esso, e pertanto l’obbligo della prescritta comunicazione in questione gravava sul medesimo ente territoriale.
Avverso questa sentenza l’Iacp ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, che ha illustrato con memoria.
Il Comune di Naso non si è costituito.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 14 della legge 689/81, 2697 Cc e 112 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata non era stata preceduta dalla prescritta contestazione dell’illecito amministrativo, e quindi non poteva essere pronunciata. In ogni caso non erano stati indicati nemmeno gli estremi del verbale di contestazione, né la data, sicché la addotta violazione era estinta per decorso del prescritto termine. Il motivo è infondato. Il giudice di prime cure esattamente osservava che, contrariamente all’assunto del ricorrente, l’illecito in questione era stato regolarmente notificato all’intimato mediante il verbale redatto dalla polizia tributaria di Messina, sicché esso ne era stato posto preventivamente a conoscenza in modo regolare. Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 12 del Dl 59/1978, e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c., giacché il giudice non considerava che in realtà, a seguito dell’evolversi della legislazione in subjecta materia, ormai la competenza a scegliere gli assegnatari e a consegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica spetta ai Comuni, e per essi ai sindaci, i quali perciò sanno chi sono gli assegnatari e gli effettivi detentori di tale tipo di beni. Infatti l’Iacp si limita solo a stipulare i contratti di locazione su delega degli enti locali, e a gestire tale patrimonio immobiliare. Pertanto nessuna comunicazione doveva essere effettuata dall’istituto autonomo, al sindaco, l’unica autorità di Ps in Naso, in mancanza di altra rappresentanza delle forze di polizia, dacché questi era già a conoscenza delle persone cui andavano assegnati gli alloggi. La censura è priva di fondamento. Il giudice di prime cure osservava esattamente che la materiale disponibilità degli alloggi da parte degli assegnatari si verifica solo dopo che l’Iacp ha stipulato i relativi contratti di locazione, a nulla rilevando il fatto che siano i Comuni a provvedere alla formazione della graduatoria degli aspiranti all’alloggio. Infatti potrebbe anche verificarsi che, nonostante l’inserimento di qualche soggetto nell’apposito elenco, tuttavia egli non sia poi in realtà divenuto locatario dell’alloggio medesimo. Tali circostante in realtà possono essere conosciute soltanto da chi materialmente è incaricato di procedere all’effettiva stipula del contratto che, unico, legittima il beneficiario ad avere la detenzione del bene. Pertanto è tale ente che ha il compito di comunicare la generalità di coloro che vanno ad abitare negli alloggi di edilizia pubblica. Su questo punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto e adeguato.
3. Infine col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 8 legge 689/81, poiché la sanzione doveva essere molto più contenuta, atteso che in realtà si era trattato solamente di una sola infrazione avente ad oggetto il fabbricato o una porzione di esso, anche se le locazioni erano state ventuno.
La doglianza non ha pregio.
Infatti il giudice di pace osservava esattamente che il regime sanzionatorio invocato dal ricorrente non era applicabile nella presente fattispecie, atteso che le violazioni ascritte erano state diverse, e non invece commesse mediante un?unica azione od omissione. Si tratta in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.
Ne deriva che il ricorso va rigettato. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante che l’amministrazione comunale non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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