T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-11-2011, n. 2673 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza richiamata in epigrafe era stato disposto l’annullamento del provvedimento con il quale la Commissione Medica di 2 ^ istanza di Milano ha giudicato l’Ass. P.S. P.A. non idoneo permanentemente al servizio di Istituto e nella Polizia di Stato in modo assoluto. può a domanda transitare nelle corrispondenti qualifiche delle Amministrazioni Civili dello Stato, invitando la Commissione a procedere ad una nuova valutazione dell’idoneità del ricorrente che tenesse conto dei giudizi tecnici espressi da vari consulenti interpellati dall’A..

Restano da liquidare con la presente decisione i danni scaturiti dalla vicenda culminata nella decisione annullata della Commissione Medica che sono di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Quanto ai primi, il ricorrente ha prodotto una serie di documenti che attestano le spese che egli ha dovuto sostenere per contrastare i giudizi di non idoneità al servizio che prima in via temporanea e poi in via permanente erano stati formulati dagli organi di valutazione medicolegale dell’amministrazione.

Si tratta di diminuzioni patrimoniali che il poliziotto ha dovuto subire per dimostrare quale fosse la sua reale situazione psichica e la non incompatibilità della stessa con lo svolgimento delle delicate mansioni connesse al suo ruolo.

La somma complessiva di tali spese è pari a Euro 6.596,95 che dovranno essere risarcite con rivalutazione delle stesse a partire dalla data della loro materiale erogazione e fino al soddisfo e con gli interessi legali calcolando le voci accessori secondo il criterio recentemente ribadito dalla sentenza 18/2011 dell’Adunanza Plenaria.

Quanto al danno non patrimoniale risarcibile di cui all’art. 2059 c.c., la sua sussistenza deve essere dimostrata, secondo la Suprema Corte, anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce "danno conseguenza", e non "danno evento"; né può sostenersi fondatamente che "nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo" (Cass. Civ., SS.UU, sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008).

L’accertamento del danno, però, può scaturire da elementi presuntivi acquisiti al giudizio e da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass 15.1.2000 n. 409), valendo il principio generale per cui il giudice se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 421 c.p.c. non può invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto..

Il caso in esame, pur nella sua peculiarità, può essere assimilato ad una vicenda di demansionamento; infatti a causa dei reiterati giudizi di non idoneità al servizio, basati su un fondamento che secondo la sentenza parziale si è rivelato fallace, l’A. è stato privato della possibilità di esplicare la sua personalità attraverso lo svolgimento delle mansioni lavorative connesse al ruolo ed inoltre la vicenda ha causato un discredito presso i colleghi e le persone comunque presenti nel suo ambiente di lavoro poiché per lungo tempo è stato allontanato dall’espletamento della attività lavorativa sul presupposto che fosse un cocainomane con personalità border line.

Le circostanze all’origine del danno non patrimoniale per lesione dei diritti personali del ricorrente sono state messe in evidenza nel ricorso e si ricavano dall’andamento complessivo della vicenda, che partendo da un episodio di condotta censurabile da parte del ricorrente, al limite rilevante disciplinarmente, ma circoscrivibile nell’ambito di un puntuale illecito disciplinare, si è ingigantito fino a compromettere la possibilità di una prosecuzione della carriera dell’A. con pesanti ripercussioni sul morale del dipendente.

Sussiste pertanto la lesione della reputazione e dell’onore personale e professionale del ricorrente cui si fa riferimento nel ricorso ed è quindi fondata anche la richiesta di danno non patrimoniale che può essere liquidata equitativamente tenuto conto della non breve durata della vicenda (oltre due anni) e delle ripercussioni che la stessa ha avuto non solo nei rapporti con i colleghi e le persone comunque collegate con l’ambiente di lavoro, ma anche con persone che lo conoscevano fuori di tale ambito e che senz’altro hanno conosciuto la sua situazione di poliziotto non ritenuto idoneo a svolgere il suo lavoro con le ovvie conseguenze sul piano della reputazione ma anche dell’autostima.

La misura che il Collegio ritiene di riconoscere al ricorrente è pari a Euro 25.000 che vanno liquidati in aggiunta al danno patrimoniale con corresponsione di interessi legali dall’emanazione della sentenza fino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie disponendo la condanna dell’amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 6.596,95 con rivalutazione e interessi legali nei sensi di cui in motivazione a titolo di danno patrimoniale e di Euro 25.000 a titolo di danno non patrimoniale.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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