Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-03-2012, n. 3890

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 5/11/1991 C.G. e Z. M.R. convenivano in giudizio Residence Europa s.r.l. ed esponevano:

– di avere concluso con la convenuta un contratto di permuta per il quale essi avevano ceduto un terreno con progetto edilizio contro cessione dell’ultimo piano di una delle due case previste in progetto, suddiviso in tre appartamenti, oltre la relativa copertura, quanto altro sovrastante e tre box oltre ad un conguaglio in denaro;

che era stato pattuito che le unità immobiliari oggetto di permuta avrebbero dovuto essere consegnate ad essi attori entro 36 mesi dalla data dell’atto di permuta (18/11/1987);

– che, scaduto il termine, le unità immobiliari non erano state consegnate.

Ciò premesso gli attori chiedevano la condanna della convenuta al pagamento della penale, prevista contrattualmente, salvo cause di forza maggiore non dipendenti dalle parti, nell’importo di L. 100.000 (Euro 51,64) per ogni giorno di ritardo.

La convenuta si costituiva ed eccepiva che il termine di consegna doveva ritenersi superato o prorogato a causa di una nuova progettazione e per la progettazione di una seconda variante in corso d’opera, con le relative approvazioni e per l’esecuzione di lavori extracontratto dei quali, in via riconvenzionale chiedeva il pagamento.

Con sentenza del 16/7/2007, dopo l’espletamento di prove testimoniali e CTU, il Tribunale di Chiavari condannava Residence Europa s.r.l. al pagamento della penale liquidata in complessivi Euro 50.513,70 oltre interessi e gli attori a pagare a Residence Europa, per lavori extracontratto, Euro 3.980,00 oltre interessi. Residence Europa proponeva appello e per gli appellati si costituivano i loro eredi Ca.Ma.Au., C.R., C. A. ed C.E. che chiedevano il rigetto del gravame. Con sentenza del 27/10/2009 la Corte di Appello di Genova, ritenendo minore il numero di giorni di ritardo imputabile (escludendo 25 giorni impiegati per le opere extracontrattuali richieste dagli attori), riduceva l’importo dovuto a titolo di penale a Euro 49.223 e rideterminava in Euro 10.431,56 il corrispettivo dovuto alla Residence Europa per opere extracontrattuali. La Corte distrettuale, per quanto interessa con riferimento ai motivi di ricorso, rilevava:

– che siccome era richiesta la prestazione stabilita in una clausola penale per il caso di ritardo, Residence Europa, che aveva effettivamente ritardato la consegna delle unità immobiliari, avrebbe dovuto provare che il ritardo era dipeso da forza maggiore ad essa non attribuibile;

che le modifiche progettuali (che secondo l’appellante avevano prodotto i ritardi) si erano rese necessarie, secondo le risultanze della CTU, solo in minima parte per correggere le impostazioni dell’originario progetto ed erano invece apportate nell’interesse di Residence Europa (per ottenere maggiori superfici e volumi) la quale si era avvalsa della clausola contrattuale che le consentiva di apportare varianti ai progetti già approvati; – che pertanto era difficilmente sostenibile l’assunto per il quale l’errore di impostazione del progetto originario sarebbe stata la causa del ritardo;

che, comunque nel tempo intercorrente tra la richiesta e il rilascio della prima variante (contenente l’emenda dell’originario vizio progettuale), le parti avevano redatto (in data 15/11/1988) una scrittura con la quale dichiaravano di accettare il nuovo progetto senza alcun accenno al termine di scadenza originariamente pattuito, mentre se Residence Europa avesse veramente attribuito rilevanza, quanto ai tempi di realizzazione, all’iniziale vizio progettuale, avrebbe chiesto la rinegoziazione dei termini anche in vista delle varianti che apportava nel proprio interesse;

– che dalla mancata modifica dei tempi di consegna si doveva desumere che l’originario vizio progettuale aveva ben scarsa consistenza e che l’impresa accettava il rischio di consegnare l’opera nei tempi pattuiti;

– che pertanto non era provata la forza maggiore atta a dilatare il termine di consegna pattuito ed escludere l’imputabilità del ritardo.

Residence Europa s.r.l. propone ricorso affidato a quattro motivi e deposita memoria; resistono con controricorso Ca.Ma.

A., R., A. ed C.E., e depositano memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta che la Corte distrettuale, pur avendo riconosciuto che l’originario progetto doveva essere rifatto, non ha motivato circa l’incidenza del vizio originario del progetto fornito dagli attori sul termine pattuito per l’ultimazione dei lavori essendo invece, a suo dire, ovvio che la necessità del rifacimento del progetto imponeva una sospensione in attesa dell’approvazione del nuovo progetto.

2. Il motivo non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata la cui motivazione è sorretta dall’affermazione dell’irrilevanza, sotto il profilo dell’imputabilità del ritardo, dell’originario vizio progettuale posto che, dopo la richiesta di variante per l’emenda degli originari vizi progettuali e prima della sua approvazione, le parti si erano accordate, redigendo apposita scrittura in data 15/11/1998, per la realizzazione di un nuovo progetto che consentiva, nell’interesse dell’impresa, di ottenere maggiori volumi e superfici e, non avendo previsto un termine di consegna diverso da quello precedentemente concordato, mostravano di ritenere di scarsa rilevanza l’originario vizio progettuale, mentre l’impresa accettava, comunque (ossia anche essendo variato il progetto) il rischio della consegna nei termini pattuiti.

In sintesi, il giudice di appello, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, ha espresso una valutazione di merito sulla rilevanza dell’originario vizio progettuale, escludendola con motivazione che non appare nè insufficiente, nè illogica, nè contraddittoria e questa motivazione non è attinta dallo specifico motivo di ricorso che deve quindi essere rigettato.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1661 c.c. lamenta che la Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con il principio giurisprudenziale (espresso in tema di appalto, ma applicabile anche alla fattispecie della vendita o della permuta di un immobile da costruire) per il quale se il committente chiede all’appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori e perchè la penale conservi efficacia, occorre che le parti, di comune accordo, fissino un nuovo termine.

4. La censura introduce la questione relativa alla perdita di efficacia della clausola penale in conseguenza della radicale modifica del progetto per la realizzazione degli immobili che dovevano essere consegnati in prefissato termine congruo rispetto al progetto iniziale.

Il motivo, con riferimento alle modifiche progettuali necessarie per correggere i vizi del progetto proveniente dagli attori, è infondato perchè non sono stati rilevati elementi che possano giustificare la necessità di un rifacimento o una rilevante modifica del progetto e, anzi, la Corte di Appello ha motivatamente escluso che i vizi progettuali riferibili al progetto fornito dagli odierni controricorrenti assumessero rilevanza, mentre la rilevante modifica del progetto era stata decisa non su richiesta del soggetto in tesi equiparabile al committente, ma del soggetto che doveva realizzare l’opera ed a suo vantaggio (v. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata), il che legittima anche l’addebito del ritardo a Residence Europa. Ne discende l’infondatezza del motivo.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione perchè il giudice di appello, non avrebbe esaminato la propria richiesta di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., pur dando atto che il progetto fornito dagli attori era affetto da errori.

6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: nè dalle conclusioni dell’appellante, nè dalla sentenza impugnata risulta che sia mai stata chiesta la riduzione a equità della penale; il giudice di appello non ha dato atto di una richiesta di riduzione a equità, ma di una richiesta di riduzione dell’ammontare della penale non già ex art. 1384 c.c. per la sua eccessività, ma per la necessità di considerare l’incidenza sui termini di consegna degli errori dell’iniziale progetto.

Tale incidenza è stata esclusa motivatamente (per irrilevanza) dal giudice di appello e la ricorrente non ha indicato in quale atto avrebbe formulato la richiesta di riduzione a equità e non ne ha riportato la formulazione impedendone così la valutazione.

7. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c. e il vizio di motivazione;

lamenta che la Corte territoriale avrebbe interpretato la scrittura del 15/11/1988 con la quale gli attori accettavano il nuovo progetto da essa proposto, secondo il canone interpretativo per il quale ciò che non è detto non è voluto, mentre tale canone è applicabile solo per l’interpretazione della legge; la Corte distrettuale, inoltre, non avrebbe considerato che al momento della scrittura le parti, concordando un nuovo progetto, non avevano necessità di inserire pattuizioni relative al termine di ultimazione dei lavori, tanto più che il termine era già venuto meno; le parti non avevano fatto menzione del termine di ultimazione dei lavori sia perchè quello originario non era più vincolante sia perchè le parti non erano in grado di fissarne uno nuovo non conoscendo entro quali tempi il nuovo progetto sarebbe stato approvato.

8. Il motivo è infondato. L’affermazione per la quale al momento dell’accordo per la variante di progetto di cui alla scrittura del 15/11/1988 il termine originario non era già scaduto non trova alcun riscontro negli atti sottoposti all’esame di questa Corte e, al contrario, emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, che era previsto un termine di 36 mesi dalla stipula dell’atto di permuta e pertanto il termine scadeva al 18/11/1990; ne discende che al Novembre 1988 la ricorrente aveva ancora due anni per l’ultimazione dei lavori e la consegna degli immobili e pertanto non era illogico (e comunque non sono stati evidenziati gli elementi dai quali desumere l’impossibilita del rispetto del termine) ritenere che, a prescindere dai tempi di approvazione del nuovo progetto, gli immobili avrebbero potuto essere consegnati nei termini fissati.

Quanto alla censura di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale il motivo è egualmente inammissibile in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza: essendo controversa l’addebitabilità del ritardo e incontroversa l’esistenza della clausola penale prevista per il ritardo, la Corte di Appello non ha interpretato la scrittura del 18/11/1990 e non era tenuta a farlo, ma ha tratto dal fatto certo che in quella scrittura non vi fosse alcun accenno al termine di consegna degli immobili, come in precedenza pattuito, il convincimento dell’irrilevanza dell’accordo del 18/11/1990 sui termini di consegna dell’originario vizio progettuale.

5. Ne discende il rigetto del ricorso; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Residence Europa s.r.l. a pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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