Cass. civ., sez. I 13-02-2006, n. 3029 CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONI – OPPOSIZIONE – PROCEDIMENTO – Divieto di sosta – Verbale di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depo­sitato in data 11 gennaio 2001 la Mondial Bowling Ciampino Srl proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Subiaco avverso il verbale di accertamento con cui i Carabinieri di Orvinio avevano contestato il 4 dicembre 2000 la violazione del divieto di sosta in spazio riservato (art. 7 comma 1 lett. D4) e 14 c.d.s.) in relazione all’autovettura Mercedes CL 500 tg. BL762TY di proprieta della societa. Deduceva l’inos­servanza dell’art. 201 c.d.s. per non essere tale conte­stazione avvenuta nell’immediatezza del fatto, nono­stante la presenza di L. M., presunto trasgressore.

All’esito del giudizio, nel quale venivano dichiarati contumaci il Ministero dell’Interno e la Stazione dei Carabinieri di Orvinio, il Giudice di Pace con sentenza del 26 marzo-4 maggio 2001 accoglieva l’opposizione, annullando il verbale e condannando la Stazione dei Carabinieri al pagamento delle spese processuali. Os­servava al riguardo la mancata indicazione sul verbale dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cas­sazione il Ministero dell’Interno e la Stazione dei Ca­rabinieri di Orvinio, deducendo un unico articolato motivo di censura.

La controparte non ha svolto alcuna attivita difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Ministero dell’Interno e la Stazione dei Carabinieri di Orvinio denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 e degli artt. 200 e 201 c.d.s., sostenendo in primo luogo la violazione del principio del contraddittorio in quanto il decreto con cui il Giudice di Pace ha fissato l’udienza di com­parizione avanti a sé per il giorno 26 marzo 2001 non era stato notificato alla Stazione dei Carabinieri di Orvinio, che pur avevano accertato la violazione, ma solo al Ministero dell’Interno, peraltro per il tramite dell’Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Tivoli (Roma). Deducono inoltre la legittimita della conte­stazione differita in quanto all’atto dell’ accertamento il conducente non era presente, come precisato nel ver­bale trattandosi di veicolo in sosta, ed era stato rispet­tato il termine di 150 giorni dall’ accertamento, resosi peraltro necessario per verificare presso il PRA la pro­prieta del veicolo.

Il ricorso c fondato relativamente alla posizione del Ministero dell’Interno.

Preliminarmente si osserva, infatti che nella ipotesi di opposizione proposta direttamente in sede giudizia­ria avverso il verbale di contestazione per violazioni al codice della strada (e non gia quindi qualora l’oppo­sizione venga proposta avverso l’ordinanza-ingiun­zione del Prefetto, dotato di una propria legittimazione ai sensi dell’art. 204 c.d.s.) la legittimazione passiva deve essere riconosciuta alternativamente alle singole Amministrazioni centrali cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione ed al Ministero dell’Interno cui sono riconosciute ai sensi dell’art. 11. c.d.s. specifiche competenze in materia di circolazione stradale con il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale.

Pertanto deve esc1udersi la legittimazione dei Ca­rabinieri di Orvinio, per i quali, tutt’ al piu, avrebbe po­tuto essere chiamato in giudizio il Ministero della Di­fesa, cui l’Arma appartiene.

Poiché quindi il giudizio non avrebbe potuto essere iniziato nei loro confronti, ricorre certamente l’ipotesi di cui all’art. 382 comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere sul punto cas­sata senza rinvio, rimanendo assorbite le doglianze prospettate in ricorso in ordine alla dedotta irregola­rita, per difetto di notifica, della costituzione del rap­porto processuale nei confronti dei Carabinieri avanti al Giudice di Pace.

Per quanto riguarda il Ministero dell’Interno – di cui va rilevata invece la legittimazione in base alle ra­gioni sopra esposte e che ha sostenuto la legittimita della contestazione differita sul rilievo che il conducente non era presente (trattasi di violazione al divieto di sosta) come risultava dal verbale – il punto di con­trasto riguarda il contenuto di detto verbale che, se­condo il Giudice di Pace, non fa alcuna menzione dei motivi che avrebbero giustificato la mancata contesta­zione immediata.

Ora, al di la del fatto che nel ricorso viene riportato testualmente il contenuto del verbale indicante la ra­gione della mancata contestazione, c evidente che, trattandosi di violazione al divieto di sosta non conte­stata immediatamente, c in ogni caso implicita l’as­senza del conducente o del proprietario e, conseguen­temente, configurabile la ipotesi di cui alla lett. f) dell’art. 384 dei Reg. al c.d.s. che, fra i casi di impos­sibilita della contestazione immediata, prevede ap­punto quello dell’assenza del trasgressore o del pro­prietario del veicolo.

Circostanza, quest’ultima, del resto sostanzial­mente rilevabile dalla stessa sentenza impugnata lad­dove, nell’esporre i fatti contenuti nell’atto di opposi­zione, viene evidenziata la presenza di tale TL. M. presunto trasgressore in prossimita del veicolo sanzionatot. Non ha considerato infatti il Giudice di Pace come una tale affermazione costituisca una so­stanziale conferma del fatto che i Carabinieri di una tale presenza non fossero nella circostanza consape­voli.

La contestazione differita deve ritenersi. pertanto legittima in applicazione dell’ art. 384 del Reg. al c.d.s.

In accoglimento del ricorso del Ministero dell’In­terno l’impugnata sentenza deve essere pertanto cas­sata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti e dovendosi conseguentemente ritenere consentita una pronuncia nel merito ai sensi dell’art 384 comma l c.p.c., si rigetta la opposizione proposta avverso il ver­bale di accertamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore del Ministero dell’Interno limitatamente al presente giudizio di legittimita, es­sendo rimasto contumace nel giudizio avanti al Giudice di Pace.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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