Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-03-2012, n. 3881 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sindaco del Comune di Parma ingiungeva a F.F. e a Fr.Fa., rispettivamente titolare della omonima ditta individuale e coadiuvante della stessa ditta, la sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 11 per avere effettuato la vendita di prodotti, alcuni realizzati a mezzo della propria attività di panificazione e altri già confezionati da terzi, in orari diversi da quelli previsti dell’ordinanza sindacale del 26 luglio 2001 (ore 7,00-22,00).

Avverso le ordinanze-ingiunzioni i F. proponevano distinte opposizioni, poi riunite, contestando la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 105243 del 26 luglio 2001, sul rilievo che la stessa aveva esteso alle ditte artigiane gli orari di apertura e di chiusura al pubblico che il D.Lgs. n. 114 del 1998 limitava invece alle imprese commerciali.

L’adito Giudice di pace di Parma, pur ritenendo la menzionata ordinanza sindacale meramente esplicativa di quanto già risultante dal D.Lgs. n. 114 del 1998, accoglieva le opposizioni rilevando che nel caso di specie difettasse l’elemento soggettivo dell’illecito contestato, in considerazione della dubbia interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 114 del 1998, resa evidente dal fatto che lo stesso Comune aveva adottato una delibera volta ad estendere i limiti di orario delle attività commerciali ai panifici.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Parma sulla base di un motivo, illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 4, 11 e 13; della L. n. 1002 del 1956, art. 9; della L. n. 265 del 1999, art. 11, comma 13; della L. n. 689 del 1981, art. 3.

Il Giudice di pace, sostiene il ricorrente, sarebbe incorso in contraddizione là dove, da un lato, ha ritenuto che le prescrizioni del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 11 si applicavano anche ai panifici, e, dall’altro, ha invece affermato la illegittimità dell’ordinanza sindacale proprio perchè estendeva l’art. 11 anche alla vendita al dettaglio dei prodotti della panificazione.

Con riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 3 il Comune, dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte, ritiene non possa affermarsi che ricorra un caso di mancanza di colpa per error iuris, e quindi di inapplicabilità della sanzione, quando un provvedimento amministrativo imponga un determinato comportamento, realizzandosi, in tale ipotesi, un atto di volontaria trasgressione del precetto.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha auto modo di affermare che, "ai fini della responsabilità in materia di illecito amministrativo, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 nel richiedere che la condotta, attiva od omissiva, rivesta i caratteri della conoscenza e volontarietà e sia perlomeno colposa – non prevedendo la necessaria presenza del dolo -, postula una presunzione iuris tantum di colpa a carico di chi pone in essere il fatto vietato ovvero omette di evitare che esso accada, pur essendovi tenuto per legge, dovendosi, in particolare, tenere conto che l’applicazione all’illecito amministrativo dell’error iuris di cui all’art. 5 cod. pen. – nell’interpretazione data alla norma dalla Corte costituzionale con la sent. n. 364 del 1988, secondo cui viene a mancare l’elemento soggettivo quando ricorra l’inevitabile ignoranza del precetto – richiede un’attenta valutazione dell’atteggiamento tenuto dal trasgressore in ordine al dovere di informazione sulle leggi riguardanti il comportamento da seguire nella particolare circostanza, specie se ineriscono (come nel caso in esame) alla sua attività professionale (Cass. n. 7065 del 2003).

In particolare, si è poi precisato che, "ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l’errore sul fatto esclude la responsabilità dell’agente solo quando non è determinato da sua colpa; ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l’errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l’error iuris, che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch’esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall’art. 5 cod. pen., rileva solo a fronte della inevitabilità dell’ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull’interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l’attività che egli svolge (Cass. n. 24803 del 2006).

Orbene, nel caso di specie, risulta evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di pace nell’annullare le ingiunzioni emesse dal Sindaco di Parma per carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato. Lo stesso Giudice di pace, invero, pur dando atto di diversi orientamenti in ordine alla portata del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 11 e segnatamente al dubbio se esso dovesse applicarsi anche all’attività artigiana di panificazione e di vendita al dettaglio in loco dei prodotti da forno o no, e pur avendo dato atto che il Sindaco di Parma aveva emesso un’ordinanza al fine di esplicitare l’applicabilità del citato D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 11 anche ai panifici artigianali, che vendono in loco i propri prodotti, ha tuttavia, del tutto contraddittoriamente, ritenuto gli opponenti non assoggettabili a sanzione perchè gli stessi sarebbero stati indotti nel comportamento tenuto per la scarsa chiarezza del quadro normativo, resa evidente dal fatto che era stato necessario un provvedimento del Sindaco per chiarire l’operatività delle prescrizioni in tema di orario anche per i panifici.

Così argomentando, peraltro, e tenuto conto che l’ordinanza del Sindaco recava la data del 26 luglio 2001, laddove le violazioni erano state commesse successivamente, come si desume dal testo della sentenza impugnata (28 luglio, 8 settembre, 21 settembre e 20 ottobre 2001), la sentenza risulta gravemente viziata, per erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3. Invero, non appare seriamente sostenibile la insussistenza dell’elemento soggettivo in relazione ad un illecito amministrativo commesso in violazione di disposizioni amministrative che i soggetti agenti, in quanto operatori del settore, erano tenuti a conoscere e ad osservare.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la cassazione può essere disposta senza rinvio, potendosi procedere alla decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’opposizione. Il Giudice di pace, invero, ha dato atto della mancanza di censure in ordine alle condotte contestate e ha ritenuto altresì applicabile ai panifici l’obbligo del rispetto degli orari di apertura stabiliti dal D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 11; accertamento, questo, che può ritenersi definitivo non essendosi sul punto avuta alcuna impugnazione.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, si ritiene che le stesse possano essere compensate in considerazione della complessità del quadro normativo evidenziata nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie opposizioni; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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