Cass. civ., sez. V 10-02-2006, n. 2962 TRIBUTI – CONDONO FISCALE – Presupposti – Lite pendente – Nozione – Controversie in materia di imposta di successione – Impugnazione dell’avviso di liquidazione recante applicazione di sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Verona i signori F.M., Fa.Ma., P.E. e P.M., eredi con beneficio d’inventario della signora P.C., deceduta il ?, impugnarono l’avviso di liquidazione n. 89, vol. 797, emesso dall’ufficio delle entrate di Verona 2 per il pagamento dell’imposta di successione, notificato il 12/10/1998 e recante la somma di L. 611.435.410. 2.- La sentenza, depositata il 10/08/1999, con cui la commissione adita accolse il ricorso, giudicando che l’imposta non era dovuta oltre i limiti di valore dell’asse ereditario accettato con beneficio d’inventario, fu appellata dall’ufficio, che insistette nel sostenere la legittimità della pretesa fiscale, e, incidentalmente, dagli eredi, che lamentarono l’illegittimità della pronunzia di compensazione integrale delle spese di lite.

2.1.- Con la sentenza citata in epigrafe, la commissione tributaria regionale del Veneto rigettò entrambe le impugnazioni e confermò integralmente la decisione di primo grado, avendo constatato, con riferimento all’appello principale, che i beni inventariati erano di valore pari a zero, perchè inesistenti, ed avendo ritenuto inapplicabile all’erede accettante con beneficio d’inventario la presunzione stabilita dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 10, comma 1, secondo il quale si considerano compresi nell’attivo ereditario, ai fini dell’imposta di successione, i beni alienati dal defunto a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita.

3.- Per la Cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, con un solo motivo, l’amministrazione finanziaria dello Stato, lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, 484 e segg., artt. 8,10 e 36 c.c., oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e sostenendo che giustamente l’ufficio aveva proceduto alla ripresa fiscale, motivata sia dalla presunzione (ex articolo 10 cit., all’epoca vigente) di appartenenza all’attivo ereditario degli immobili venduti dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita sia dall’inopponibilità al fisco dell’accettazione effettuata con beneficio d’inventario.

3.1.- Resistono mediante controricorso, illustrato da memoria, i nominati eredi, che presentano anche ricorso incidentale, con un motivo, concernente la compensazione delle spese di lite disposta dai Giudici di merito.

4.- Con istanza presentata il 21/05/2003 all’agenzia delle entrate, ufficio di Verona 2, i suddetti eredi chiesero di poter definire la lite in forma agevolata, mediante il pagamento delle somme indicate dalla L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 16. 4.1.- Avverso l’atto di diniego della definizione agevolata (condono), specificato in epigrafe, gli stessi contribuenti hanno quindi proposto ricorso, con due motivi illustrati da memoria, cui resiste l’amministrazione finanziaria mediante controricorso.

Motivi della decisione

5.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., perchè proposti contro la stessa sentenza.

5.1.- A questi si deve riunire per connessione, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., il ricorso iscritto al n. 9080/2004 del R.G., proposto dai contribuenti contro l’atto di diniego della definizione agevolata da loro richiesta.

6.- Devesi quindi preliminarmente esaminare quest’ultimo ricorso, per ragioni di priorità logica e giuridica, essendo evidente che l’accoglimento di esso potrebbe determinare, a seguito del pagamento integrale di quanto dovuto, l’estinzione della presente controversia tributaria, a norma della L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 16, comma 8. 7.- Detto ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito espressi.

7.1.- L’amministrazione finanziaria sostiene che la controversia fiscale instaurata mediante impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione e d’irrogazione di sanzioni non sia suscettibile di definizione agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, perchè tale avviso non sarebbe ascrivibile alla categoria degli "atti impositivi", essendo finalizzato alla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori, calcolati senza lo svolgimento di attività accertativa o rettificativa, bensì mediante pura e semplice applicazione della normativa fiscale – e, in particolare, della presunzione stabilita dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 10, – alla dichiarazione degli stessi eredi.

7.2.- Sostengono, al contrario, i ricorrenti eredi.

7.2.1.- che tale diniego sarebbe frutto di errata applicazione di norme di diritto – e, in particolare, della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a) -, per cui deve intendersi per "lite pendente", suscettibile di definizione agevolata, quella in cui è parte l’amministrazione finanziaria dello Stato e che abbia ad oggetto, fra l’altro e per quanto qui interessa, qualsiasi atto d’imposizione:

categoria cui apparterrebbe l’avviso di liquidazione originariamente da loro impugnato (primo motivo).

7.2.2.- che il provvedimento impugnato non sarebbe, inoltre, logicamente ed adeguatamente motivato, per essersi limitato l’ufficio a trascrivere parte della norma e della circolare ministeriale pertinente, senza indicare le ragioni per cui ritiene non impositivo l’avviso di liquidazione in parola (secondo motivo).

7.3.- I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, stante la loro stretta connessione.

7.3.1.- Si premette che l’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite, che penda in fase di legittimità, è correttamente proposta mediante ricorso per Cassazione, nelle forme e secondo le modalità proprie di questo mezzo di gravame, dettate dal codice di procedura civile e richiamate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 62, comma 2, non essendo previste dalla legge modalità specifiche (Cass. nn. 3569/2005, 347/2005).

7.3.2.- La richiesta dei contribuenti, di essere ammessi alla definizione agevolata della lite originata dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, trattandosi di un atto d’imposizione contemplato dal citato articolo 16, comma 3, lett. a), è conforme a legge.

7.3.3.- Si osserva, innanzitutto, che tale avviso (n. 98/797/98/001), come descritto dalla stessa amministrazione controricorrente nell’atto di diniego, contiene anche un provvedimento d’irrogazione di sanzioni, specificamente contemplato dalla norma richiamata al par. 7.3.2 fra gli atti che possono formare oggetto di controversie fiscali definibili in forma agevolata (Cass. nn. 19507/2004, 12147/2004).

In secondo luogo, l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, costituendo l’unico atto con il quale l’amministrazione esercita la pretesa tributaria, deve considerarsi atto impositivo e quindi rientra nell’ambito applicativo della norma citata (cfr., per l’analogo caso di liquidazione dell’imposta di registro e dell’INVIM, in relazione alla registrazione di una sentenza, Cass. n. 3427/2005, cit.; contra, Cass. n. 13856/2004); tanto più che, nel caso di specie, essendo stato dichiarato dagli eredi che il relictum, da loro accettato con beneficio d’inventario, non comprendeva alcun bene e che quindi l’asse ereditario aveva un valore pari a zero, l’ufficio aveva rettificato tale denunzia – incompleta, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 32, comma 2, perchè asseritamente non comprendente i beni alienati dalla de cuius negli ultimi sei mesi di vita – provvedendo contestualmente alla liquidazione della maggiore imposta, in base al combinato disposto dell’art. 27, comma 3, e art. 34, comma 1, dello stesso testo di legge.

Si debbono infatti escludere dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata, ai sensi della L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 16, comma 3, lett. a), solo le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo (diversi da quello in esame), emanati senza il previo esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni (Cass. n. 12147/2004).

8.- Per le ragioni esposte, il ricorso n. 9080/2004 R.G., proposto dai contribuenti contro il provvedimento di diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta di definizione agevolata della lite pendente, deve essere accolto e, per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, mediante annullamento del suddetto provvedimento di diniego.

8.1.- La causa relativa ai ricorsi riuniti nn. 15442/2001 e 18214/2001 deve essere sospesa, con separata ordinanza, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, avendo i contribuenti chiesto di avvalersi delle disposizioni agevolative concesse da detta norma.

8.2.- Il regolamento delle spese di giudizio è riservato al definitivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso n. 9080/2004 R.G. e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta di definizione agevolata della lite. Provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio concernente i ricorsi riuniti nn. 15442/2001 e 18214/2001 R.G.. Spese al definitivo.

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