Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 3438/09, i sigg.ri A. A., A. S., D. B. B. C., D. S. M. R., G. S. impugnavano il decreto interministeriale in data 24 febbraio 2009 con il quale i Ministri della Pubblica istruzione e della salute hanno fissato un percorso integrativo per i laureati in Scienze motorie al fine di ottenere l’equipollenza del diploma di laurea in loro possesso a quello di fisioterapia unitamente a tutti gli atti presupposti tra cui il parere del CUN del 15 aprile 2008 ed il parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2009.
Rappresentavano quanto segue:
a) l’art. 1septies d.l. 5 dicembre 2005, n 250, convertito, con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, dispone: "il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale presso le università";
b) la VI Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 5628/08 dell’11 novembre 2008 ha riconosciuto il loro diritto all’applicazione dell’art. 1septies d.l. n. 250 del 5 dicembre 2005 ed ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione universitaria di emanare il decreto istitutivo dei corsi su paziente entro novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia;
c) dopo notifica di atto di messa in mora del 5 marzo 2009 il Ministero della istruzione e ricerca ha loro trasmesso copia del decreto interministeriale in data 24 febbraio 2009, (adottato di concerto con il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali), che prevede "un percorso di formazione integrativo" allo scopo del riconoscimento dell’equipollenza tra la laurea in scienze motorie e quella in fisioterapia e stabilisce la frequenza previo riconoscimento da parte dell’università di massimo sessanta crediti formativi, condizionando inoltre l’accesso al numero dei posti che il Servizio sanitario nazionale programmerà di riservare in soprannumero ogni triennio ai laureati in scienze motorie; il provvedimento infine impone il superamento di un esame finale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia al termine del percorso per la valutazione delle competenze pratiche acquisite.
I ricorrenti deducevano quindi le censure così riassunte nella sentenza appellata:
I) violazione art. 1septies d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; sentenza n. 5628/08 dell’11 novembre 2008 della VI Sezione del Consiglio di Stato; artt. 3, 33, 34, 35 e 97 della Costituzione e principi generali: eccesso di potere.
Il decreto interministeriale 24 febbraio 2009 risulterebbe elusivo della sopra rubricata disposizione di legge (e della pronuncia del Consiglio di Stato menzionata) poiché invece di istituire i corsi su paziente condiziona l’equipollenza al superamento di un "percorso formativo integrativo", con un numero di posti contingentato dal S.S.N. ed esame finale, in sostanza imponendo l’obbligo di frequenza al corso di laurea in fisioterapia.
I ricorrenti rilevano che l’equipollenza di un titolo di studio ad un altro non richiede, se risultante da norma di legge, l’intermediazione di provvedimenti amministrativi anche se a carattere generale o regolamentare.
Inoltre, mentre l’art. 1septies prevede un decreto ministeriale del solo Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il provvedimento gravato è un decreto interministeriale, di concerto con il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali.
I ricorrenti chiedevano quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe, n. 3164 in data 1 marzo 2010, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, sezione IIIbis, respingeva il ricorso.
2. Avverso la sentenza insorgono le sigg.re A. A. e S. G. contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro in carica ed il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali in persona del Ministro in carica chiedendo il rigetto dell’appello.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2011.
3. L’appello è infondato.
Le appellanti, diplomate in scienze motorie, hanno chiesto l’attivazione del corso, previsto dall’art. 1septies d.l. 5 dicembre 2005, n 250, convertito, con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27, che consente loro di ottenere l’equipollenza del diploma in loro possesso con quello di fisioterapista.
La loro pretesa è stata soddisfatta solo a seguito della decisione di questa VI Sezione del Consiglio di Stato, 11 novembre 2008, n. 5628 che ha riconosciuto loro il diritto all’applicazione della norma invocata ed ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di emanare il decreto istitutivo dei corsi
Con il provvedimento impugnato in primo grado, d.m. 24 febbraio 2009, l’Amministrazione ha ottemperato alla sentenza, istituendo e disciplinando i corsi.
La disciplina concreta degli stessi corsi è contestata dalle appellanti.
In particolare, a loro avviso, la norma della cui applicazione si discute non consente all’Amministrazione di stabilire i limiti alla partecipazione introdotti dall’Amministrazione stessa e non prevede il necessario superamento di un esame conclusivo.
Il provvedimento impugnato sarebbe quindi illegittimo nella parte in cui prevede il contingentamento dei posti da parte del Servizio sanitario nazionale, prevede il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’università e, soprattutto impone il superamento di un esame conclusivo.
La doglianza non può essere condivisa.
L’art. 1septies d.l. 5 dicembre 2005, n 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), come convertito dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27, impone l’attivazione di un "idoneo corso su paziente", da svolgersi presso le università, senza precisare le modalità di svolgimento.
Alla luce di tale generico richiamo normativo, legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto di strutturare i corsi in termini adeguati al livello di professionalità necessario per svolgere operazioni manipolative sul paziente ed in coerenza con il sistema dell’istruzione superiore.
Di conseguenza, anche l’accesso ai corsi è stato subordinato alla programmazione delle necessità del Servizio sanitario nazionale ed è stato imposto il necessario approfondimento da parte dei partecipanti.
In ulteriore conseguenza, il rilascio del certificato di equipollenza che, giova ripeterlo, consente di operare con tecniche di manipolazione sul corpo del paziente, è stato subordinato all’accertamento del livello di professionalità raggiunto mediante un esame conclusivo.
L’argomentazione delle appellanti non può quindi essere condivisa.
Le appellanti sostengono poi che la norma non prevede che l’istituzione dei corsi possa essere disposta con decreto interministeriale, per cui il provvedimento impugnato sarebbe inficiato dall’illegittimo intervento del Ministero della salute.
Neanche questa doglianza può essere condivisa in quanto la norma prevede genericamente che i corsi per la declaratoria dell’equipollenza siano istituiti con decreto ministeriale, senza in alcun modo disciplinare a priori l’attività dell’Amministrazione anche in ordine all’individuazione delle autorità il cui intervento è necessario al fine della corretta composizione degli interessi implicati.
Giova osservare, infine, che l’art. 1septies d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27, è stato di recente abrogato dall’apposito art. 1, comma 1, l. 21 aprile 2011, n. 63.
Il successivo comma 2 ha poi definitivamente chiarito gli aspetti controversi dell’attuazione della disciplina previgente stabilendo:
"con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l’accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente".
Ritiene il Collegio che la normativa sopravvenuta, per quanto non impostata in termini di interpretazione autentica, probabilmente per giusto rispetto del contenzioso in atto, chiarisca definitivamente la volontà del legislatore, rafforzando l’interpretazione della normativa previgente affermata nel primo e nel secondo grado del presente giudizio.
4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 4956/10, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le appellanti, in solido, al pagamento di spese ed onorari del giudizio nei confronti delle Amministrazioni costituite, in solido, liquidandole in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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