Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36488 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

par. 1. Con istanza depositata il 10/11/2010, A.P., in proprio, ha proposto "istanza di restituzione del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 518/2008 emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 10/04/2008 e depositata in data 17/04/2008".

Esponeva l’istante di essere stato condannato, in contumace, dalla Corte di Appello di Salerno, in quanto il decreto di citazione a giudizio non gli era mai stato notificato. Non solo, ma anche l’avviso di deposito della sentenza, gli era stato notificato "non già presso la propria residenza in (OMISSIS), bensì presso l’indirizzo (rivelatosi "inesistente", come indicato dall’incaricato di Poste Italiane sulla busta Unep Bergamo resa al mittente) "Lovere (Bg), via Stezzano n. 7". Successivamente, poichè la suddetta notifica non aveva avuto buon esito, l’avviso di deposito venne notificato all’avv.to Massimo Piccariello del Foro di Salerno, nella sua qualità di difensore d’ufficio, sebbene esso istante non avesse mai eletto domicilio presso il suddetto avvocato il quale, peraltro, non si premurò neppure di comunicargli il deposito della sentenza.

Concludeva, quindi, l’istante che aveva avuto cognizione della sentenza "solo ed esclusivamente in seguito alla notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e del contestuale decreto di sospensione del medesimo emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Salerno, notificato presso l’effettiva residenza del sottoscritto in Montello (Bg) in via Don Cavadini n. 31".

Motivi della decisione

par. 1. In via di stretto diritto, occorre rilevare che i rimedi che la legge accorda all’imputato che si dolga di non avere avuto conoscenza di una sentenza contumaciale pronunciata a suo carico sono i seguenti:

1. Restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis: tale rimedio, che presuppone la corretta notificazione delle sentenza, può essere invocato quando l’istante lamenti solo di non essere venuto a conoscenza del procedimento: ex plurimis Cass. 19646/2007 riv 236660. L’istanza può essere proposta sia al giudice dell’esecuzione (art. 670 c.p.p., comma 3) sia al giudice dell’impugnazione entro 30 giorni da quello in cui l’imputato ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento. Trattandosi di competenza concorrente fra il giudice dell’esecuzione e quello della cognizione, i rapporti sono regolati dallo stesso art. 670 c.p.p., comma 3 il quale stabilisce che: a) la decisione del giudice dell’esecuzione sulla restituzione nel termine impedisce al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sulla medesima questione; b) se non vi è decisione del giudice dell’esecuzione provvede il giudice dell’impugnazione: in terminis Cass. 48243/2003 Rv. 227084 ("la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere sulla restituzione nel termine è concorrente con quella, principale, del giudice dell’impugnazione: con la conseguenza che laddove il giudice dell’esecuzione rigetti, come nella fattispecie, l’istanza relativa ad ottenere l’accertamento della non esecutività della sentenza del GUP, legittimamente poi si spoglia della competenza a provvedere, a favore del giudice dell’impugnazione, relativamente alla domanda, subordinata, di rimessione nei termini"); Cass. 46226/2004 Rv.

230157. 2. Questioni sul titolo esecutivo: tale ipotesi si verifica quando l’imputato, deducendo una patologia del procedimento di notificazione, sostiene che il titolo manchi o non è diventato esecutivo. In tal caso, la legge, a favore del condannato, ha previsto i seguenti rimedi:

2.1. proposizione dell’incidente di esecuzione a seguito del quale il g.e. può: a) dichiarare la mancanza del titolo o la non esecutività: in quest’ultimo caso sospende l’esecuzione e dispone la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita dal quale decorre il termine per impugnare. E’ opportuno precisare che, secondo quanto stabilito dalle SSUU con la sentenza n. 36084/2005, la decisione del g.e. sulla non esecutività o la mancanza del titolo preclude la questione; b) dichiarare l’esecutività del titolo: in tal caso, però, la questione non è preclusa perchè l’imputato può ugualmente presentare impugnazione tardiva davanti al giudice dell’impugnazione che, a sua volta, potrà decidere che l’impugnazione è inammissibile perchè il titolo era esecutivo, ovvero che l’impugnazione era ammissibile nel qual caso deciderà nel merito (art. 670 c.p.p., comma 2 seconda parte).

2.2. il condannato, può adire direttamente il giudice dell’impugnazione con l’impugnazione tardiva, senza, quindi, proporre incidente di esecuzione: l’impugnazione dev’essere sorretta dalla prova che il termine per impugnare non è decorso a causa della nullità della notificazione della sentenza dalla cui data il termine sarebbe dovuto decorrere. In tal caso, il giudice di impugnazione deciderà come nell’ipotesi sub 1 b) di cui si è detto precedentemente: Cass. 36517/2009 riv 245082 – riv 189119 – riv 206280 – Cass. 25079/2004 riv 229868 – Cass. 19646/2007 riv 236660 – Cass. 9477/2009 riv 243012. Sul punto, va peraltro rilevato che, secondo un altro filone interpretativo, l’impugnazione tardivamente proposta è inammissibile perchè il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va esercitato solamente mediante l’incidente di esecuzione: Cass. 41982/2004 riv 230220 – Cass. 36779/2008 riv 241952 – Cass. 37811/2009 riv 245085 – Cass. 16445/2010 riv 247561. 2.3. il condannato può proporre entrambi i rimedi: "L’art. 670 c.p.p., comma 2, riguarda l’ipotesi in cui l’interessalo proponga sia l’incidente di esecuzione, per fare valere la mancanza o l’invalidità del titolo esecutivo, sia l’impugnazione apparentemente tardiva. In tale situazione ossia in occasione dell’esperimento dei due rimedi, il giudice dell’esecuzione provvede sulla richiesta relativa alla dedotta inesistenza o non validità del titolo esecutivo e trasmette gli atti al giudice dell’impugnazione per l’ammissibilità dell’impugnazione stessa. In tale caso il giudice dell’esecuzione non si pronuncia sull’ammissibilità dell’impugnazione ma sulla sola validità del titolo esecutivo. La sua decisione non vincola il giudice dell’impugnazione il quale può ritenere tempestiva l’impugnazione che apparentemente era tardiva, anche se il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto validamente formato il titolo esecutivo": Cass. 9477/2009 riv 243012 in motivazione. par. 2. Così impostata giuridicamente la problematica, le questioni che, quindi, in ordine logico occorre risolvere sono le seguenti:

1. la qualificazione giuridica dell’istanza: occorre cioè stabilire se l’istanza, alla stregua di quanto esposto dallo stesso istante, debba essere considerata un’istanza di rimessione in termini (essendosi fatta valere una questione attinente alla mancata conoscenza effettiva del titolo) ovvero un incidente di esecuzione (essendosi fatta valere una questione riguardante la patologia del titolo e, quindi, una carenza di conoscenza legale del medesimo);

2. la competenza a decidere: una volta risolta la questione della qualificazione giuridica, occorre stabilire a quale organo giurisdizionale spetti la competenza a decidere e cioè se al giudice dell’impugnazione o al giudice dell’esecuzione. par. 3. Nel caso di specie, alla stregua di quanto premesso in diritto, è del tutto evidente, sia dalle conclusioni che dal contenuto del ricorso, che il ricorrente sostiene che il titolo esecutivo non si è formato perchè egli non ha mai avuto la notifica dell’estratto contumaciale: il che significa che egli ha dedotto una patologia della procedura di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza a seguito della quale non ha avuto la possibilità di venire a conoscenza (legale ed effettiva) della suddetta sentenza e, quindi, di impugnarla. L’istanza, deve, pertanto, qualificarsi, al di là del nomen iuris attribuitale dallo stesso istante, come un vero e proprio incidente di esecuzione con il quale l’istante ha inteso rimuovere la formazione del titolo esecutivo essendo viziato il procedimento di notificazione. Di conseguenza, essendo stata la sentenza di primo grado confermata dalla Corte di Appello, competente a decidere sull’istanza è il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Salerno ex art. 665 c.p.p., commi 1 e 2, al quale vanno trasmessi gli atti per la decisione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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