Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2011, n. 5918 Rimborsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Fondazione Cardinale Maffi riferisce di essere una persona giuridica di diritto privato e di svolgere attività di assistenza in favore di soggetti indigenti e affetti da patologie psichiatriche, erogando in particolare servizi attinenti alle strutture residenziali assistite.

Riferisce, altresì, di avere proposto dinanzi al T.A.R. della Toscana un ricorso (recante il n. 109/2004) finalizzato ad ottenere la declaratoria, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Regione Toscana, del proprio diritto al rimborso delle spese di degenza di sette pazienti stranieri per il periodo dall’aprile del 2001 sino alla data di proposizione del ricorso.

Al riguardo osservava:

– che i sette stranieri in questione (tutti affetti da gravi patologie psichiatriche e da altre patologie) erano ospitati nelle strutture toscane della Fondazione sin dal 19801981;

– che fino al 2001, il Ministero dell’Interno (e per esso la locale Prefettura) non aveva sollevato dubbi circa il fatto che le spese di degenza degli ospiti in parola ricadessero in capo all’amministrazione statale;

– che, invece, con nota in data 17 ottobre 2001, il Ministero appellato aveva rappresentato che l’evoluzione normativa succedutasi in materia aveva determinato il venir meno dell’obbligo per lo Stato di far fronte alle spese in questione (veniva richiamato, in particolare, il comma 6 dell’articolo 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui, per ciò che riguarda gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, grava in capo allo Stato unicamente il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nel cui ambito non sarebbero annoverabili le spese per cui è causa);

– che, con la medesima nota, la Prefettura aveva osservato che l’evoluzione normativa in materia di I.P.A.B. avrebbe determinato il venire meno del titolo giuridico per richiedere l’erogazione dei benefìci economici per cui è causa.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Al riguardo i primi Giudici osservavano in primo luogo che le spese di degenza reclamate dalla Fondazione Cardinale Maffi non potevano essere ascritte al novero delle "prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali" di cui al comma 6 dell’articolo 35 del d.lgs. 286 del 1998, trattandosi piuttosto di rette per assistenza sociosanitaria, i cui oneri non possono essere addebitati all’Amministrazione statale.

In secondo luogo, il T.A.R. osservava che i richiamati oneri non potessero neppure essere addebitati alla regione Toscana, dal momento che il pertinente quadro normativo regionale (in particolare: articoli 5, 6 e 20 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41) ammette un tale accollo di oneri solo in caso di cittadini stranieri "residenti in Toscana" (circostanza – questa – che non sussisterebbe nel caso dei sette cittadini stranieri la cui posizione è all’origine dei fatti di causa).

Sempre con riferimento alla posizione della Regione Toscana, il Tribunale richiamava la previsione di cui all’articolo 6 della l. 8 novembre 2000, n. 328, secondo cui gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica in favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, fanno carico al comune nel quale i soggetti in questione avevano la residenza prima del ricovero.

La sentenza in questione veniva impugnata in sede di appello dalla Fondazione Cardinale Maffi, la quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Error in judicando – Errore sui presupposti di fatto – Carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione – Violazione dell’art. 112, c.p.c. – Difetto di istruttoria – Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 207/2001, del d.lgs. 286/1998 e del d.lgs. 112/1998.

Al riguardo l’appellante osserva che erroneamente la Prefettura aveva ritenuto ostativa al rilascio delle erogazioni in questione la nuova disciplina in materia di I.P.A.B. di cui al d.lgs. 207 del 2001. Al contrario, la vicenda di causa non poteva essere disciplinata né sotto il profilo soggettivo, né sotto il profilo cronologico dal d.lgs. 207, cit.

2) Error in judicando – Errore sui presupposti di fatto – Carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione – Violazione dell’art. 112, c.p.c. – Difetto di istruttoria – Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 286/1998 e del d.lgs. 112/1998.

Al riguardo, l’appellante osserva che la sentenza appellata è meritevole di riforma per la parte in cui ha affermato che la previsione di cui al comma 6 dell’art. 35, d.lgs. 286 del 1998 non consentirebbe il ristoro da parte dello Stato delle spese erogate per la tipologia di prestazioni all’origine dei fatti di causa.

In particolare, sarebbe erronea l’affermazione secondo cui la Fondazione Cardinale Maffi eroga unicamente prestazioni di carattere socioassistenziale (in quanto tali, escluse dal novero delle prestazioni di carattere ospedaliero, di cui è menzione nell’ambito dell’art. 35, cit.).

In tal modo statuendo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’esatta consistenza delle prestazioni erogate dalla fondazione appellante, la quale svolge, in relazione alla particolare tipologia dei sette ospiti stranieri di cui sopra (e in relazione alle particolari patologie da cui essi sono affetti), anche prestazioni di carattere tipicamente sanitario.

3) Error in judicando – Errore sui presupposti di fatto – Carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione – Violazione dell’art. 112, c.p.c. – Difetto di istruttoria – Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 286/1998 e del d.lgs. 80/1998, nonché della L. R. Toscana 72/1997, della L.R. Toscana 41/2005 e della L.R. Toscana 328/2000.

La sentenza in epigrafe è meritevole di riforma per la parte in cui ha ritenuto ostativa al riconoscimento dei reclamati benefìci la previsione di cui all’articolo 5 della L.R. 24 febbraio 2005, n., 41, la quale ne consente l’erogazione solo in favore dei soggetti residenti nella regione Toscana.

In tal modo decidendo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il fatto che i sette stranieri la cui posizione ha dato origine alla presente vicenda contenziosa sarebbero da considerare residenti nella regione Toscana.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Regione Toscana, i quali concludevano nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una fondazione di diritto privato avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento della Prefettura con il quale era stata respinta l’istanza volta al ricovero delle spese di ricovero di alcuni cittadini stranieri affetti da patologie psichiatriche e ospitati in una residenza assistita.

2. Il ricorso è fondato, nei sensi di cui in appresso.

2.1. In primo luogo si osserva che il ricorso in epigrafe è meritevole di accoglimento laddove lamenta l’erroneità della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto ostative al riconoscimento degli invocati benefìci economici le previsioni di cui al d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in tema di riforma delle I.P.A.B.

Al riguardo ci si limita ad osservare che, quand’anche si ritenesse che la fondazione appellante sia da qualificare come I.P.A.B. (circostanza, invero, non pacifica), nondimeno la vicenda di causa non potrebbe essere incisa dalla riforma di settore del 2001.

Ed infatti, l’articolo 21 del decreto da ultimo citato ha fissato un periodo biennale a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disciplina nel corso del quale alle preesistenti I.P.A.B. oggetto di riordino si sarebbero continuate ad applicare le previgenti disposizioni.

Conseguentemente (e al contrario di quanto ritenuto dalla locale Prefettura), la richiamata novella normativa non avrebbe potuto sortire effetti preclusivi in relazione alla vicenda dedotta nel presente giudizio, se solo si consideri che il periodo di riferimento della pretesa vantata dalla fondazione appellante rientrava per interno nell’ambito del richiamato periodo transitorio di durata biennale (giungendo sino ad aprile del 2001).

2.2. In secondo luogo si osserva che la sentenza in questione risulta meritevole di conferma per la parte in cui ha ritenuto che, ai sensi della pertinente normativa, non spettasse allo Stato accollarsi le spese di ricovero dei sette cittadini stranieri in questione.

In particolare, si ritiene che le spese in parola non potessero annoverarsi nell’ambito delle "prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali" di cui è menzione al comma 6 dell’articolo 35 del d.lgs. 286 del 1998.

Del resto, nel corso del primo giudizio, la stessa ricorrente aveva affermato che le rette per degenze di cui trattasi fossero riconducibili alla materia dell’assistenza sociosanitaria.

Ed inoltre, la stessa ricorrente ha ribadito che la struttura presso la quale sono ospitati i cittadini stranieri in questione è qualificata come "residenza sociale assistita’: si tratta di una tipologia di residenze di dimensioni limitate, nel cui ambito vengono ospitati soggetti i quali presentino – al più – una modesta dipendenza sociosanitaria e nel cui ambito le prestazioni sanitarie rese sono quelle ordinariamente previste per la generalità dei cittadini sia in regime ambulatoriale, che domiciliare.

Si tratta, a ben vedere, di strutture nel cui ambito non vengono comunque erogate le "prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali" di cui è menzione al comma 6 dell’art. 35, d.lgs. 286, cit.

2.3. In terzo luogo si osserva che l’appellante non ha articolato puntuali motivi di censura avverso il capo della sentenza in epigrafe con cui è stata dichiarata la sostanziale estraneità del Comune territorialmente competente agli obblighi di versamento delle rette di degenza per cui è causa.

Invero, pur avendo richiamato il predetto punto della sentenza, l’appellante ha omesso di articolare al riguardo un qualunque motivo di doglianza, concentrando – piuttosto – i motivi proposti sulla diversa questione della sussistenza o meno del medesimo obbligo in capo alla regione Toscana.

Pertanto, sul punto dell’estraneità del Comune rispetto alle pretese creditorie vantate dalla fondazione appellante deve ritenersi formato il giudicato.

2.4. L’appello è invece fondato laddove contesta il capo della sentenza secondo cui la regione Toscana resterebbe esente dall’obbligo di corrispondere gli oneri per le degenze di cui trattasi ai sensi della L.R. 24 febbraio 2005, n. 41.

Viene, in particolare, in rilievo la previsione di cui all’art. 5 della legge in questione il quale, nel delineare l’ambito soggettivo ed oggettivo del sistema integrato regionale di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, riconosce il diritto ad accedere a tali interventi e servizi (fra cui rientrano i servizi all’origine dei fatti di causa) unicamente alle persone residenti in Toscana, mentre riconosce alle persone dimoranti sul territorio regionale i soli interventi di prima assistenza, peraltro "alle condizioni e coni limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale".

Ebbene, la sentenza appellata è meritevole di riforma per la parte in cui ha ritenuto che la fondazione appellante non potesse invocare le previsioni di cui alla legge in parola, difettando in capo ai sette ospiti stranieri il requisito della residenza nella regione Toscana.

Al contrario, l’appellante ha dimostrato (attraverso la produzione di idonea certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Cecina) che gli stranieri in questione sono effettivamente residenti sin dal 19801981 presso la casa Cardinale Maffi.

D’altronde, anche a prescindere dal rilievo formale delle certificazioni anagrafiche di fonte comunale, non è contestato in atti che i soggetti in questione dimorino abitualmente presso la casa cardinale Maffi sin dagli inizi degli anni Ottanta dello scorso secolo e che, conseguentemente, essi debbano essere considerati ivi residenti ai sensi del primo comma dell’art. 43 cod. civ.

Al riguardo, mette appena conto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’effettiva residenza di una persona è accertabile dal giudice con qualsiasi mezzo di prova (e quindi, anche facendo ricorso al principio c.d. di non contestazione, da ultimo trasfuso nel rinnovellato primo comma dell’art. 115, c.p.c.), laddove alle risultanze anagrafiche è da riconoscere soltanto un valore presuntivo.(in tal senso -ex plurimis -: Cass. Civ., I, 22 novembre 2006, n. 24852; id., III, 21 giugno 2002, n. 9052; id., II, 5 maggio 1998, n. 4518).

Conseguentemente, la sentenza in epigrafe è meritevole di riforma per la parte in cui ha affermato che, in base alla pertinente normativa regionale e alla prospettata situazione di fatto, dovesse essere escluso l’obbligo per la regione Toscana di sostenere gli oneri per la degenza dei sette cittadini stranieri di cui si è più volte fatto menzione.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente riforma della pronuncia in epigrafe per la parte in cui ha escluso che gli oneri relativi alle rette di degenza per cui è causa potessero essere accollati alla Regione Toscana alla quale, conseguentemente, dovranno essere riferiti gli oneri in questione.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi onde disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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