Cass. civ., sez. Unite 06-02-2006, n. 2446 CIRCOLAZIONE STRADALE – CONDUCENTE DEI VEICOLI – PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA – REVOCA – Persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale – Conseguente revoca della patente di guida

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Il Prefetto di Taranto, con provvedimento reso il 29 aprile 2002 ai sensi dell’art. 120 C.d.S., comma 1, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (come modificato dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5), ha revocato la patente di guida di C.F., in quanto sottoposto dal Tribunale di Taranto con decreto del 25 gennaio 2002 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro.

Il C. ha proposto opposizione, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, davanti al Giudice di pace di Taranto:

Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 13 gennaio 2003, ha affermato la propria giurisdizione, sul rilievo che il provvedimento prefettizio incideva sul diritto del C. al lavoro, ed ha accolto l’opposizione, annullando tale provvedimento, in quante illegittimamente lesivo di detto diritto, con la considerazione che il C. svolgeva attività di autista e che non sussistevano ragioni per prospettare l’evenienza di ulteriori suoi comportamenti delinquenziali a cagione del possesso della patente.

L’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, con atto notificato il 23 dicembre 2003, ha chiesto la Cassazione dell’indicata sentenza.

Il C. non ha presentato controdeduzioni.

Diritto

Il ricorrente, in via pregiudiziale, sostiene il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in ragione della natura della posizione dedotta nel rapporto con la pubblica amministrazione; poi contesta nel merito la decisione del Giudice di pace, sotto il profilo della violazione degli artt. 120 e 130 C.d.S., addebitandogli di non aver ritenuto prevalente, rispetto alle esigenze lavorative del C., la necessità di controllare i suoi spostamenti, trattandosi di persona che aveva commesso numerosi e gravi reati.

Per la definizione del primo quesito, il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite.

La tesi dell’Ufficio sulla giurisdizione è infondata.

Il citato art. 120 C.d.S., comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 21 ottobre 1998 n. 354,18 ottobre 2000 n. 427 e 17 luglio 2001 n. 251, contempla la revoca della patente di guida, quando il titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosità del protrarsi del godimento della relativa abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre non richiede alcun apprezzamento da parte dell’autorità amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosità nel singolo caso (apprezzamento che era invece previsto dallo stessoart. 120 C.d.S., con disposizione che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003 n. 239, per la revoca della patente nei confronti del condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni).

Detto provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di prevenzione non esprime quindi esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma (caratteristica ritenuta anche nella citata pronuncia della Corte costituzionale n. 427 del 2000, e del resto non contestata dal ricorrente).

Pertanto, in sintonia con quanto ritenutosi per similari interventi sulla patente di guida (sospensivi od ablativi) a seconda che siano vincolati a circostanze prestabilite o passino attraverso valutazioni discrezionali degli organi amministrativi (cfr., per le rispettive ipotesi, Cass. s.u. 27 aprile 2005 n. 8693, nonchè Cass. s.u. 29 aprile 2003 n. 6630 e 20 maggio 2003 n. 7898), si deve affermare che la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (al quale compete, nell’eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l’atto lesivo).

Il principio comporta la reiezione del ricorso sulla questione pregiudiziale, con l’affermazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Gli atti, ai sensi dell’art. 142 disp. att. cod. proc. civ., devono essere rimessi al Primo presidente, al fine della designazione di una sezione semplice per la statuizione sulle altre questioni e le pronunce connesse alla definizione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, e trasmette gli atti al Primo presidente per l’assegnazione a sezione semplice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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