Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-03-2012, n. 3851 Giudizio avanti i Tribunali delle Acque Pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con Delib. 3 luglio 2008, n. 1707 la Provincia autonoma di Trento determinò le condizioni di proroga decennale – ai sensi della L. Provinciale 6 marzo 1998, n. 4, art. 1 bis 1 – del concessionario uscente ENEL s.p.a. nella concessione di derivazione idroelettrica di quattro impianti, attingenti acqua dal lago di Molveno.

2.- Il provvedimento fu impugnato innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), del R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 143, dall’Associazione Lago di Molveno, dall’onlus WWF Italia e da nove persone fisiche, che dedussero violazioni di legge e prospettarono anche questione di legittimità costituzionale della menzionata legge provinciale nell’assunto che l’utilizzazione a scopo idroelettrico del lago determinerebbe, per effetto della disposta proroga della concessione, un processo degenerativo dello specchio lacuale, suscettibile di comprometterne il valore ambientale e di sfruttamento a fini turistici.

L’Amministrazione provinciale resistette.

Con sentenza n. 43 del 2011 il TSAP, ritenuta assorbita ogni questione di legittimazione dei ricorrenti, ha rigettato nel merito il ricorso nei sostanziali assunti: che la delibera di proroga poneva riduttive condizioni di sfruttamento dell’invaso, condivise anche dall’associazione ambientalista, nell’ottica di conservare, anche a beneficio del comunicante lago di Bior, livelli idrici accettabili perle stesse comunità turistiche; che l’uso civico di pesca non interferiva con i diritti di pesca amministrati dal Comune di Molveno tramite l’Associazione dei pescatori dilettanti di pesca sportiva;

che, in conclusione, i vantaggi arrecati alla comunità dalle condizioni di proroga non integravano alcuna lesione di diritti.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, articolando quattro motivi illustrati anche da memoria e ponendo una questione di costituzionalità della L. Provinciale n. 4 del 1998, art. 1 bis 1, comma 15 quater.

Resiste con controricorso la Provincia autonoma di Trento, che anzitutto prospetta l’inammissibilità dei motivi.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo è dedotta "violazione delle norme di diritto, nel combinato disposto ex art. 2 Cost., inerente ai diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 144, comma 1, inerente all’appartenenza del demanio idrico allo Stato- Comunità. L’insegnamento della Corte Suprema nomofilattica nella sentenza delle Sezioni Unite 18.2.2011, n. 3939".

Vi si afferma che la sentenza del TSAP "si rivela gravemente viziata in quanto sovversiva dell’ordine pubblico economico attinente all’assetto proprietario dei beni del demanio idrico" ed in contrasto con le linee fondamentali delle norme che impongono l’esigenza di un riequilibrio dei dati ambientali a spese dello sfruttamento idroelettrico. Insomma, allo spirare del termine della concessione di grande derivazione idroelettrica, la stessa non si sarebbe dovuta rinnovare.

1.1.- L’inammissibilità del motivo è insita nella assoluta genericità della censura, del tutto avulsa dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è fatta oggetto di critica specifica, ma che si afferma in contrasto con esigenze di preminente tutela dell’ambiente in base ad una concezione funzionale della demanialità sulla base di considerazioni di natura politico- istituzionale.

La citata sentenza n. 3939/2011 è impropriamente richiamata, concernendo la puntualizzazione delle caratteristiche della demanialità di un bene ("valle da pesca"), in quel caso negata dalla ricorrente società ed invece affermata dalla Corte di legittimità, che ha rigettato il ricorso.

Non è dunque soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4. 2.- Per la stessa ragione è inammissibile il secondo motivo di ricorso, col quale è denunciata "violazione delle norme di diritto a presidio del controllo immanente sulle utenze d’acqua pubblica, sullo sfondo dell’appartenenza del demanio idrico alto Stato-Comunità D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 144, comma 1". Che l’utilizzazione dell’acqua per scopi idroelettrici non soddisfi i bisogni essenziali della collettività e non corrisponda a criteri di solidarietà è opinione dei ricorrenti, peraltro inidonea a configurare un vizio di violazione di legge da parte del TSAP. 3.- Il terzo motivo censura la motivazione come perplessa ed illogica sulla questione dei diritti di pesca, ma difetta l’allegazione della questione decisa e l’illustrazione dell’errore specificamente commesso.

La sentenza impugnata non nega, in particolare, che titolari dell’uso civico di pesca siano anche i ricorrenti, i quali non affermano di essersi mai proclamati titolari di un diritto esclusivo di pesca, di cui pure illustrano la differente natura rispetto al primo. Non è in particolare affermato che, in ragione della proroga della concessione, l’uso civico non sia più esercitatile; nè è chiarito sotto quale aspetto l’uso civico fosse stato invocato in relazione all’addotta illegittimità della deliberazione di proroga della concessione.

4.- Il quarto motivo lamenta analoga insufficienza della motivazione in ordine al punto della violazione delle regole dell’evidenza pubblica, ma non è dato cogliere dove tale problema fu posto innanzi al TSAP – che neppure vi accenna in motivazione – ed in quale senso esso lo avrebbe erroneamente risolto.

Va soggiunto che, nella parte in cui i ricorrenti prospettano "violazione delle regole di diritto interno e comunitario che presiedono su base concorsuale all’assegnazione di beni pubblici", denunciano un errore di diritto estraneo all’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che è sempre esclusivamente attinente ad una quaestio facti.

5.- In siffatto contesto, si disvela del tutto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale della L. Provinciale n. 4 del 1998, art. 1 bis, comma 15 quater, contemplante le condizioni della proroga delle concessioni idroelettriche.

6.- All’inammissibilità del ricorso per essere inammissibili tutti i motivi in cui si articola, consegue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore della contro ricorrente Provincia autonoma di Trento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 10.200, di cui 10.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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