Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36481

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con sentenza del 28/01/2010, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 2/05/2007 con la quale il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Terracina – aveva ritenuto R.A. responsabile del delitto di ricettazione di un assegno bancario. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione DI LEGGE per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento esclusivamente su atti non utilizzabili, laddove la difesa aveva acconsentito all’acquisizione dei soli atti relativi all’escussione del coimputato F. e P.;

2. illogicità DELLA motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità del ricorrente nonostante sull’assegno oggetto di reato non risultasse apposta la sua firma, e per avere ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal F. il quale, in realtà, aveva addebitato ogni responsabilità al R. per evitare di essere condannato;

3. violazione DELL’art. 648 c.p., comma 2, per non avere la Corte territoriale ritenuto la configurabilità dell’ipotesi lieve, con motivazione illogica.

DIRITTO p. 1. violazione di legge: la censura, nei termini in cui è stata dedotta, va ritenuta manifestamente infondata, per mancanza di specificità.

Infatti, nonostante nella motivazione dell’impugnata sentenza si trovi scritto che "dagli atti utilizzabili – ivi comprese le dichiarazioni del F. e del P., acquisite al dibattimento con il consenso delle parti emerge che l’imputato ebbe a consegnare, senza girata, il titolo de quo, compilato per L. 1.300.000, al F. …", il ricorrente, non ha indicato su quali atti – asseritamente inutilizzabili – la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione. p. 2. illogicità della motivazione: anche la suddetta censura è manifestamente infondata risultando generica ed involgendo un giudizio di merito sull’attendibilità del F. e del P., questione che la Corte ha risolto – con motivazione logica e, quindi, immune da ogni censura in sede di legittimità – affermativamente anche alla stregua del fatto che "nessuna spiegazione l’imputato ha fornito in merito al possesso di una res all’evidenza furtiva …". p. 3. violazione dell’art. 648 c.p., comma 2: il ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe valutato "la particolare tenuità del fatto desunta dal modico importo dell’assegno e dal limitato danno cagionato dalla sua circolazione".

La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata.

Infatti, la motivazione addotta dalla Corte (I precedenti specifici dell’imputato (a data odierna anche detenuto per altra causa), la provenienza del titolo da furto qualificato ai danni di una banca e quindi i necessari collegamenti dell’imputato con l’ambiente del riciclaggio dei titoli bancari nonchè l’ammontare cartolare del titolo non consentono di ravvisare l’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., deve ritenersi incensurabile essendo stati evidenziati numerosi elementi fattuali tali da far ritenere, appunto, il fatto – complessivamente considerato – di non particolare tenuità alla stregua di quanto ritenuto dalle SSUU 35535/2007 Rv.

236914.

Dalla mera infondatezza della suddetta doglianza consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivi della decisione

p. 1. violazione di legge: la censura, nei termini in cui è stata dedotta, va ritenuta manifestamente infondata, per mancanza di specificità.

Infatti, nonostante nella motivazione dell’impugnata sentenza si trovi scritto che "dagli atti utilizzabili – ivi comprese le dichiarazioni del F. e del P., acquisite al dibattimento con il consenso delle parti emerge che l’imputato ebbe a consegnare, senza girata, il titolo de quo, compilato per L. 1.300.000, al F. …", il ricorrente, non ha indicato su quali atti – asseritamente inutilizzabili – la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione. p. 2. illogicità della motivazione: anche la suddetta censura è manifestamente infondata risultando generica ed involgendo un giudizio di merito sull’attendibilità del F. e del P., questione che la Corte ha risolto – con motivazione logica e, quindi, immune da ogni censura in sede di legittimità – affermativamente anche alla stregua del fatto che "nessuna spiegazione l’imputato ha fornito in merito al possesso di una res all’evidenza furtiva …". p. 3. violazione dell’art. 648 c.p., comma 2: il ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe valutato "la particolare tenuità del fatto desunta dal modico importo dell’assegno e dal limitato danno cagionato dalla sua circolazione".

La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata.

Infatti, la motivazione addotta dalla Corte (I precedenti specifici dell’imputato (a data odierna anche detenuto per altra causa), la provenienza del titolo da furto qualificato ai danni di una banca e quindi i necessari collegamenti dell’imputato con l’ambiente del riciclaggio dei titoli bancari nonchè l’ammontare cartolare del titolo non consentono di ravvisare l’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., deve ritenersi incensurabile essendo stati evidenziati numerosi elementi fattuali tali da far ritenere, appunto, il fatto – complessivamente considerato – di non particolare tenuità alla stregua di quanto ritenuto dalle SSUU 35535/2007 Rv.

236914.

Dalla mera infondatezza della suddetta doglianza consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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