Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-03-2012, n. 4019 Rappresentanza, patrocinio, costituzione in giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in rubrica propongono ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso il decreto in data 10 dicembre 2008, con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di detta Presidenza, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel giudizio di equa riparazione dai medesimi proposto per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tar Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, dal 10 dicembre 1994 al 24 giugno 1998 e definito in grado di appello davanti al Consiglio di Stato con sentenza del 5 ottobre 2006.

La Presidenza intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo un solo motivo di ricorso, con i quali denunciano violazione e falsa applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 e deducono che la corretta interpretazione della norma indicata è nel senso che l’erronea legittimazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che si verifica nullità insanabile dell’atto introduttivo del giudizio quando sia convenuta in causa una autorità amministrativa assolutamente priva di legittimazione passiva. L’evocazione, infatti in giudizio di una P.A. diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l’instaurazione del contraddicono con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica l’inammissibilità della domanda, tenendo conto che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica (di diritto pubblico) delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza.

Rispetto al suddetto errore non operano la preclusione e la sanatoria previste dalla L. n. 260 del 1958, art. 4; tale disposizione, in linea con le regole generali poste dall’art. 291 cod. proc. civ., contempla, infatti, la diversa ipotesi in cui non sia stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l’atto introduttivo e non già il caso in cui l’invalidità, dipendente da difetto di legittimazione sostanziale dell’amministrazione, investa la citazione a motivo della "vocatio in ius" di soggetto diverso dal legittimo contraddittore. (Cass. 10010/11; Cass. 3434/06; Cass. 6917/05; Cass. 16053/03).

Pertanto, con riguardo al giudizio in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo svoltosi davanti al giudice amministrativo, la domanda di indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, va proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve considerarsi inammissibile la domanda proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale inammissibilità non può ritenersi sanata, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, per il fatto che, nel giudizio camerale davanti alla corte di appello, l’Avvocatura dello Stato non abbia eccepito alla prima udienza l’errore di identificazione dell’Amministrazione competente a cui il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato (Cass. 6917/05).

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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