Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-03-2012, n. 4018 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in rubrica propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi e memoria, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso decreto in data in data 30 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso per equa riparazione da loro proposto per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio protrattosi davanti al Tar Sicilia dal 14 febbraio 1995 al 30 aprile 2008.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso per equa riparazione, per non avere i ricorrenti ottemperato all’onere su di loro incombente, della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, comma 4, di notificare a controparte copia del ricorso medesimo e del decreto di fissazione della Camera di consiglio.

I ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo tre motivi, con i quali deducono:

– che il tempestivo deposito del ricorso è sufficiente per radicare il rapporto processuale, potendo l’omissione della notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della camera di consiglio essere sanata mediante ordine di rinnovazione emesso dal giudice (primo motivo);

– che essi non avevano avuto conoscenza della data di deposito del decreto di fissazione della camera di consiglio e si erano pertanto trovati nell’impossibilità di provvedere alla relativa notifica, così da avanzare richiesta alla Corte di fissazione di una nuova camera di consiglio, richiesta accolta in un primo momento dalla Corte medesima con provvedimento ordinatorio successivamente revocato con il decreto in questa sede impugnato (secondo motivo);

– che il precedente richiamato dalla Corte di merito (Cass. S.U. 2008/20604), se pur orientato al rispetto del principio di ragionevole durata del processo, riguarda la diversa ipotesi dell’opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro e dell’impugnazione che renderebbe non esecutivo il procedimento monitorio, laddove il ricorso ex lege n. 89 del 2001, ha tempi di durata molto concentrati e nel caso di specie la decisione e intervenuta meno di un anno dopo il deposito del ricorso introduttivo (terzo motivo).

Il primo motivo è fondato.

A norma della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2, la domanda di equa riparazione si presenta con ricorso depositato nella cancelleria della corte, la quale provvede ai sensi dell’art. 737 cod. proc. civ., e segg. (art. 3, citato, comma 4). Pertanto nel giudizio per equa riparazione la proposizione del giudizio stesso si perfeziona con il deposito del ricorso nei termini previsti dall’art. 4 della menzionata L. n. 89 del 2001, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della camera di consiglio nel termine indicato dalla citata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, costituiscono momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio, diretto soltanto alla instaurazione del contraddicono, con la conseguenza che l’inosservanza di detto termine non da luogo a improcedibilità del ricorso, ma richiede, in mancanza di costituzione della controparte, la fissazione di una nuova camera di consiglio da parte del giudice e la rinnovazione della notifica entro un nuovo termine.

Il precedente richiamato dalla Corte di merito – in forza del quale, nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, sicchè anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione – non è invocabile nel caso in esame, trattandosi di fattispecie processuale diversa e avente la specifica finalità di contenere la durata del giudizio di appello in controversia di lavoro entro termini ragionevoli.

In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, restano assorbite le censure di cui al secondo e terzo motivo.

Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata, per la decisione sul merito del ricorso per equa riparazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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