Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3980 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. P.S. – che aveva convenuto in giudizio il Comune di Cerignola per sentirlo condannare al risarcimento derivatogli da un’insidia stradale – propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 24 giugno 2009, che, respingendone l’appello, ha affermato che era pienamente condivisibile la valutazione effettuata dal giudice di primo grado circa l’insufficienza delle prove e la non certa riconducibilità del danno ai fatti narrati. Il Comune non ha svolto attività difensiva.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, perchè il giudice di appello avrebbe depositato la sentenza sette giorni dopo lo svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioni (coincidente con la prima udienza del 16 novembre 2009 e nella quale la difesa di parte attrice aveva anche chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.), senza il rispetto dei predetti termini, così violando il principio del contraddittorio essendo stato leso il diritto di difesa della parte attrice, in quanto la decisione avrebbe dovuto essere pronunciata anche sulla base dell’illustrazione definitiva delle difese di cui alle conclusionali.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce omessa e/o insufficiente motivazione su fatto decisivo, perchè il giudice di appello, come quello di primo grado, non avrebbe considerato l’attività istruttoria espletata in prime cure, sulla cui mancata valutazione era incentrato l’appello. Il teste D. avrebbe reso circostanziata testimonianza circa la dinamica dei fatti ed i n danni all’auto; nè è stato considerato il verbale d’intervento dei Vigili urbani (dal quale emergeva che il ricorrente aveva fatto constatare l’effettiva presenza di una grossa buca al centro della carreggiata a causa della quale aveva subito il danneggiamento della propria auto, quantificato nell’esplosione del pneumatico anteriore sx.), ove i verbalizzanti evidenziavano che avevano fatto intervenire un operaio dell’Ufficio tecnico che aveva provveduto ad eliminare il pericolo immediato. Aggiunge che i verbalizzanti avevano poi confermato che l’auto aveva subito danni proprio a causa della buca.

3. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe ogni decisione in ordine al secondo, atteso che all’annullamento dell’impugnata sentenza conseguirà un nuovo esame nel merito dell’impugnazione ad opera del giudice di rinvio.

3.1. L’art. 359 c.p.c., dispone che nei procedimenti d’appello davanti alla Corte d’Appello o al Tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo. L’art. 352 c.p.c., u.c., dispone che se l’appello è proposto al Tribunale, il Giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’art. 190 e fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime e che la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni successivi. Dalla lettura coordinata delle disposizioni ora richiamate, si evince che, qualora una delle parti richieda al Giudice di disporre lo scambio delle comparse conclusionali a norma dell’art. 190 c.p.c., rende inapplicabile, perchè incompatibile con la disposizione di cui all’art. 352 c.p.c., l’art. 281 sexies c.p.c., dato che tale norma limita la difesa delle parti alla sola discussione orale (Cass. 13 marzo 2009 n. 6205). In assenza, peraltro, di richiesta delle parti, a norma dell’art. 352 c.p.c., comma 5, non poteva ritenersi neanche applicabile alla fattispecie la trattazione "mista" (art. 281 quinquies c.p.c., ultima parte). In effetti, nel caso che ne occupa, come emerge dalla sentenza, "all’udienza del 16.11.09, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni, conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come in atti riportate e, quindi, introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.". La sentenza veniva, tuttavia, depositata il 24.11.2009. 3.2. Invero, la sentenza impugnata – effettivamente depositata senza il rispetto dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., applicabile nella specie sulla base di quanto osservato al precedente punto 3.1 – non ha fatto buon governo dell’orientamento di questa S.C. secondo cui, ove il giudice di appello abbia deciso la causa senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ciò si traduce in nullità della sentenza; per pregiudizio del diritto di difesa, principio cardine del giusto processo; nè è necessario, al riguardo, che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato concesso il termine per il deposito della comparsa conclusionale (Cass. n. 7760/2011, ord.; 7072/2010; 6293/2008). Si deve, infatti, ritenere che la norma di cui al citato art. 190 c.p.c., descriva un modo di svolgimento della fase di decisione della causa, la cui mancata osservanza da luogo a nullità del procedimento (art. 156 c.p.c., comma 2) e della sentenza (art. 159 c.p.c., comma 1) perchè l’illustrazione delle conclusioni che i difensori fanno nelle comparse e le osservazioni che possono contrapporvi nelle repliche rappresentano un complemento dell’esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio delle parti (Cass. 30.05.2008. n. 14629; 18.10.2005. n. 20142; 8.6.2003,n. 11949; 18.5.2001. n. 6817 e molte altre).

4. La causa va, pertanto rinviata al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame nel merito dell’impugnazione del P. e provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Foggia, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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