Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36476

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2 marzo 2011, la Corte d’ Appello di Catania, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da B.R., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di estorsione continuata (tentata e consumata) ai danni della madre R.C., fatti commessi in (OMISSIS) e condannato, riconosciute le attenuanti di cui all’art. 62 bis e art. 62 c.p., n. 4, prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di due anni sei mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza della madre e delle ammissioni dello stesso imputato. Escludeva che ricorressero i presupposti per riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, perchè l’imputato al momento dei fatti era ventiduenne, essendo nato il (OMISSIS).

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento rilievo che erroneamente la Corte territoriale aveva negato la sospensione condizionale della pena, posto che la corretta data di nascita è (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vero è che B.R. risulta esser nato il 14.12.1988 (è attestato dal certificato di nascita allegato in copia al ricorso;

dal verbale di arresto; dalle comunicazioni della Casa Circondariale di Catania). Ma il ricorrente all’epoca dei fatti aveva comunque compiuto ventuno anni, perchè il relativo compleanno risale al 14.12.2009. Il beneficio invocato è riconosciuto a "persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno" ( art. 163 c.p., comma 2). Il compimento del ventunesimo anno preclude quindi la possibilità di fruire della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente deve in conseguenza essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somma, in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.

Va disposta la correzione dell’errore materiale relativo alla data di nascita del ricorrente, secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Dispone procedersi alla correzione delle sentenze di primo e secondo grado nonchè del presente ruolo nel senso che, ove è scritto " B. R. nato a (OMISSIS)" debba leggersi ed intendersi " B.R. nato a (OMISSIS)". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *