T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 09-11-2011, n. 1781 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Dopo avere sottoscritto, in data 4.5.2010, il contratto di lavoro, nell’ambito di una procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, con istanza del 5.5.2011, il ricorrente chiedeva alla Questura di Salerno il rilascio del conseguente permesso di soggiorno sul territorio nazionale.

Decorsi i venti giorni indicati dall’art. 5, comma 9, del citato decreto legislativo, ha adito questo Tribunale, ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura dello Stato.

Alla camera di consiglio del 27.10.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Prescrive, infatti, l’art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 286/1998 che "il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico".

Per giurisprudenza pacifica, il predetto termine ha natura sollecitatoria e, come tale, legittima l’interessato ad impugnare il silenziorifiuto formatosi alla scadenza del predetto termine (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 8 luglio 2010, n. 23771).

Va pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata dal ricorrente e l’obbligo, per la P.A., di provvedere sulla richiesta.

Le spese del giudizio possono compensarsi, attesi giusti motivi.

Il ricorrente ha avanzato domanda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale la competente commissione istituita presso questo Tribunale ha disposto istruttoria.

Pertanto, solo all’esito di quest’ultima e delle determinazioni che la predetta commissione assumerà al riguardo, sarà possibile deliberare in ordine al pagamento di spese ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di Salerno di provvedere nei sensi di cui in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno o suo delegato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, da comunicarsi da parte del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

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