T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 09-11-2011, n. 1777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, la Prefettura di Avellino ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare riguardante il ricorrente, in ragione della condanna da questi precedentemente riportata per il reato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286/1998, per essersi lo stesso trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis dello stesso decreto, punito con la reclusione da uno a quattro anni, per il quale, a norma del successivo comma 5 quinquies, è obbligatorio l’arresto in flagranza.

L’atto viene impugnato in questa sede per violazione della legge, formulandosi istanza di gratuito patrocinio.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza 25.2.2011 n. 106, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensiva.

All’udienza del 27.10.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Rileva il collegio che la normativa in materia di emersione dal lavoro irregolare di cui al d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, all’art. 1 ter, comma 13, lett. c), inibisce la regolarizzazione dei lavoratori che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del medesimo codice di rito penale.

Ciò premesso, occorre ritenere che, a stretto diritto, il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs. n. 286/1998 non rientra né tra quelli di cui all’art. 380 c.p.p. (delitti nominativamente specificati ovvero la cui pena è fissata in quella dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni), né tra quelli di cui all’art. 381 c.p.p. (in ragione del fatto che per esso è previsto l’arresto obbligatorio e non facoltativo) e che, sulla base della costante giurisprudenza di questo Tribunale, l’art. 1 ter, comma 13, lett. c), d.l. 1 luglio 2009 n. 78, in quanto norma di divieto, è insuscettibile di interpretazione analogica od estensiva.

Per altro, tale lettura della norma è anche la più aderente alle finalità della stessa, che consistono nel consentire la regolarizzazione "della posizione dei datori di lavoro" (e non già dei lavoratori) che, alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi, si trovano ad occupare irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari "comunque presenti nel territorio nazionale", continuando ad occuparli al momento di presentazione della domanda.

Del resto, va osservato che, ai sensi del menzionato art. 1 ter (commi 8 e 11):

– fino al perfezionamento delle procedure di regolarizzazione, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi "nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore" per le violazioni delle norme:

a) relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale, con la sola esclusione di quelle di cui all’art. 12 D.lgs. 286/1998 (delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina);

b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale od assistenziale;

– la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’I.N.P.S., ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione degli illeciti penali ed amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8 (in ipotesi, quindi, anche del delitto di trattenimento illegale in violazione dell’ordine di allontanamento).

L’atto impugnato dev’essere dunque annullato, con rinvio all’amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Possono ugualmente compensarsi tra le parti le spese del giudizio, attesa l’iniziale incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa.

Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, con provvedimento della competente commissione istituita presso questo Tribunale.

Ritenuto, quindi, di poter confermare in via definitiva la predetta ammissione, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto e considerato che l’art. 82 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 prevede che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria, osservando la tariffa professionale in modo che essi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, appare equo liquidare, in favore dell’avv. Alfredo Porfido, l’importo indicato in dispositivo, comprensivo di onorari e diritti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto della Prefettura di Avellino 10.12.2010 n. PAV/L/N2009/100691, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ammette il ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Liquida in favore dell’avv. Alfredo Porfido, per la causale di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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