Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3976

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Svolgimento del processo

1. V.A. (con atto di citazione del 2006) agiva, quale proprietario e coltivatore confinante, per il riscatto del fondo acquistato da A. e L.L.. Il Tribunale di Trento – sezione distaccata di Borgo Valsugana – nel contraddittorio con i convenuti, accoglieva la domanda e compensava le spese processuali.

La domanda veniva, invece, rigettata dalla Corte di appello di Trento, in accoglimento dell’impugnazione proposta dai L. (sentenza del 29 gennaio 2010). Le spese di entrambi i gradi di giudizio venivano compensate.

2. Avverso la suddetta sentenza, V. propone ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria.

A. e L.L. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese dei gradi di merito. Il V. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.

Il Collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, la Corte di merito ha rigettato la domanda di riscatto agrario sulla base delle argomentazioni che seguono.

E’ pacifico, non essendo controverso nella causa, che le parti in lite sono entrambe nelle condizioni di poter godere della prelazione agraria; conseguentemente, deve stabilirsi quale degli aventi diritto debba essere preferito, considerando che, per la risoluzione del conflitto, la giurisprudenza di legittimità da rilievo alla maggiore attitudine, dell’uno o dell’altro, a realizzare meglio la finalità di ricomposizione fondiaria, sviluppo aziendale e costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico, economico e della capacità di durata. Il conflitto è stato risolto dal primo giudice a favore del retraente, per essere lo stesso agricoltore a tempo pieno, a fronte della posizione di lavoratori pubblici subordinati dei retrattari.

In appello, i retrattari hanno dedotto che solo uno di essi è dipendente pubblico, mentre l’altro non lo è da tempo ed è agricoltore a tempo pieno, e tali circostanze non sono state contestate dal retraente. Dalle testimonianze assunte in primo grado, e non contestate in appello, risulta che anche i retrattari posseggono altri fondi su cui hanno esercitato ed esercitano l’attività di agricoltori. Di conseguenza, la circostanza che uno degli acquirenti sia lavoratore pubblico dipendente e si dedichi all’agricoltura ne tempo libero, non "sposta la situazione di sostanziale parità in cui le parti si trovano" perchè anche gli acquirenti sono titolari di più fondi.

Unico elemento distintivo, a favore degli acquirenti, è la minore età anagrafica (50 e 58 anni, rispetto ai 66 anni del retraente), che rileva in relazione alla stabilità nel tempo, che l’azienda incrementanda dovrebbe poter assicurare per rispettare la ratio della disciplina in esame.

3. Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce, oltre a insufficiente motivazione, la violazione della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, per avere la Corte di merito dato per scontato che gli acquirenti rivestono la qualità di confinanti, mentre nessun terreno di loro proprietà sarebbe confinante con quello oggetto di riscatto.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Per evitare di incorrere nella pronuncia di inammissibilità per novità della questione fatta valere con il ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre, rispettando anche il principio di autosufficienza del ricorso, quando, attraverso quali atti processuali, l’assenza del requisito della contiguità del fondo oggetto di retratto con almeno un fondo di proprietà degli acquirenti era stata contestata. Peraltro, lo stesso ricorrente, ammette, nel proprio controricorso, l’esistenza della contiguità con un fondo di proprietà degli acquirenti. Poi, inammissibilmente, amplia la censura formulata con ricorso, deducendo il rilievo della circostanza che gli acquirenti sarebbero comproprietari insieme ad altri del fondo confinante e che tra i suddetti comproprietari esisterebbe una vertenza giudiziale per lo scioglimento della comunione, con il conseguente rischi di perdita del fondo confinante all’esito dello stesso.

4. Con il secondo motivo del ricorso, si deduce, oltre alla violazione dello stesso art. 7, insufficienza di motivazione in riferimento alla circostanza che uno degli acquirenti (Lorenzo) è pacificamente dipendente provinciale.

4.1. Il motivo, con il quale, al di là della enunciazione, si deduce sostanzialmente difetto di motivazione, è inammissibile per mancanza di decisività della censura. Infatti, come emerge dalla sintesi della motivazione (riportata al 1), la Corte non ha ritenuto decisiva tale circostanza, non contestata tra le parti. Ha ritenuto, piuttosto, che i due fratelli, di cui uno coltivatore a tempo pieno, e proprietari di altri fondi agricoli, assicurassero le finalità volute dalla legge, soprattutto per via della più giovane età rispetto al retraente. Elemento di discrimine, assunto come decisivo, e completamente assente nei motivi di ricorso.

5. Con il ricorso incidentale, i L. censurano fa sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali nei due gradi di merito, deducendo la mancata esplicita indicazione dei motivi.

5.1. Il motivo è infondato.

E’ applicabile ratione temporis l’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione novellata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, secondo il quale il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti: " Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione".

La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha basato la compensazione sull’esistenza di una situazione virtuale di diritti paritetici, tale da indurre ciascuna delle parti a ritenere fondata la propria pretesa. Pertanto, è rispettosa del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: "Nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati" (Cass. 27 settembre 2010, n. 20324; Cass. 10 giugno 2011, n. 12893).

6. In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso incidentale è manifestamente infondato.

In ragione della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate le spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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