Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36471 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2 novembre 2010, la Corte d’ Appello di Napoli, 5^ sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Nola appellata da G.F., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di tentata estorsione aggravata continuata ( artt. 81, 110, 56 e 629 c.p.) e di illecita concorrenza con minaccia e violenza ( artt. 81, 110 e 513-bis c.p.) perchè in concorso con C.S. (esecutore materiale) al fine di ingiusto profitto (costituito dall’impedire attività imprenditoriale concorrente) collocava e faceva esplodere ordigni presso le sedi delle attività di onoranze funebri gestite da N.G., compiendo in tal modo atti di concorrenza illecita e condannato, con la diminuente del rito, alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 2000,00 di multa nonchè al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e al versamento di provvisionale in favore delle parti civili. La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta del contenuto del colloquio telefonico tra C. e G. in occasione del quale il primo chiedeva al secondo conferma se "mettere o non mettere" un qualcosa non meglio specificato, conversazione che trovava spiegazione all’esito del servizio di osservazione contemporaneamente posto in essere dai Carabinieri i quali rinvenivano una busta contenente un ordigno esplosivo nei pressi della sede del N., busta che avevano visto essere stata depositata dal C.. Tale ultimo episodio valeva a dare certezza della responsabilità dei precedenti posti in essere con analoghe modalità ai danni del N.. Le giustificazioni del G. sul contenuto delle telefonate in occasione dei precedenti episodi erano smentite da quanto riferito dalla persona offesa. Non vi era assorbimento fra i delitti contestati ma concorso formale, per la diversità dei beni giuridici tutelati. L’assenza di ingiusto profitto non faceva venir meno l’estorsione, perchè contestata nella forma tentata. La mera incensuratezza non valeva a giustificare la richiesta delle attenuanti generiche. Anche le statuizioni civili dovevano essere confermate.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 603 c.p.p. in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p. nonchè mancanza, carenza ed illogicità della motivazione per non avere la sentenza dato risposta agli specifici motivi di appello con i quali si era evidenziata la mancanza di prova sull’attribuibilità a G. degli episodi del (OMISSIS) tanto più che si era evidenziata la mancanza di interessi commerciali al di fuori di Visciano.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La critica difensiva lamenta che la sentenza impugnata ha escluso la fondatezza della tesi difensiva, per la quale il ricorrente sarebbe estraneo agli episodi commessi in data precedente a quello del (OMISSIS), in ragione del "dato derivante dalla comune esperienza giudiziaria della intolleranza della egemonia camorrista verso attività delinquenziali autonome che sfuggono al controllo del sistema predominante nel’territorio".

La doglianza è formulata in maniera non consentita, attraverso l’estrapolazione, dal contesto motivazione, di frase conclusiva di complesso e articolato ragionamento giustificativo desunto dai dati probatori.

Ed invero la Corte territoriale ha dato conto che dai tabulati telefonici è risultato che le telefonate minatorie (collegate agli episodi di intimidazione in relazione ai quali il ricorrente sostiene la sua estraneità) provenivano da una utenza in uso a G. (pag. 5 sent.) e che le persone offese non hanno mai alluso ad uno scenario di criminalità organizzata. Unico bersaglio dell’anonimo interlocutore (che chiamava da telefono in uso al ricorrente) era l’attività imprenditoriale dei N.. La congiunta valutazione dei riferiti ed indiscussi dati probatori (in uno alla considerazione desunta da massima di esperienza, unica parte della motivazione – più sopra riportata – oggetto di critica con il ricorso) ha fornito la base giustificativa della decisione adottata, argomento fondato su dati probatori che oltretutto il ricorrente non critica in maniera specifica.

Va aggiunto che la sentenza gravata ha spiegato le ragioni per le quali le giustificazioni del G. per tali telefonate (asseritamente di conforto ai destinatari delle minacce) sono inverosimili. Innanzi tutto i N. ne hanno asseverato il contenuto minatorio ed anonimo. Inoltre i giudici di merito hanno spiegato il convincimento di attendibilità del dichiarato delle persone offese e di inverosimiglianza di quello dell’imputato. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio, secondo quanto liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè delle spese in favore delle parti civili N.F. e N.G. liquidate in Euro 2400,00 per onorari oltre spese forfetarie IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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