DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 53

Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 96 del 27-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009;
Visto il decreto 13 ottobre 2003, n. 305, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 novembre 2003, n. 264, recante regolamento recante attuazione
della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile
2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE
relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE,
98/42/CE e 99/97/CE;
Vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all’attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell’inquinamento e le condizioni di vita a bordo, per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la
giurisdizione degli Stati membri, controllo dello Stato d’approdo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita’

1. Il presente decreto introduce misure per la progressiva
riduzione dell’impiego di navi sub standard per il trasporto
marittimo mediante:
a) l’instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navi
non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali concernenti
l’osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia
di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei
lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali,
dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine,
anche ai sensi e per le finalita’ di cui al regolamento (CE) n.
725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS ed il relativo
Codice ISPS sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate in ambito
comunitario, per l’attivita’ ispettiva ed il fermo di navi, come
consolidate per effetto delle conoscenze specialistiche e delle
esperienze acquisite nell’ambito del Memorandum d’intesa di Parigi;
c) la partecipazione ad un sistema di controlli da parte degli
Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate
all’interno della Comunita’ e della regione del Memorandum d’intesa
di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera
italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio come
definito dall’allegato II al presente decreto.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) convenzioni: quelle di seguito indicate, unitamente ai
relativi protocolli ed emendamenti, nonche’ ai connessi codici, nella
loro versione aggiornata:
1) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico,
LL66, firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita
umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui
alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) convenzione internazionale per la prevenzione
dell’inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra il 2
novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) convenzione internazionale sugli standard per
l’addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei
marittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5 luglio l978, di cui alla
legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) convenzione sul regolamento per prevenire gli abbordi in
mare, COLREG 1972, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, di cui alla
legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi
mercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno 1969, di cui alla
legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi
mercantili, ILO n. 147, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui
alla legge 10 aprile 1981, n. 159;
8) convenzione internazionale sulla responsabilita’ civile per
i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC 92, firmata a
Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
b) Memorandum d’intesa di Parigi (Paris MOU): il memorandum
d’intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato
d’approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione
aggiornata;
c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui si
sottopongono volontariamente gli Stati membri dell’IMO secondo le
procedure fissate dalla risoluzione dell’assemblea dell’IMO
A.974(24);
d) regione del Memorandum d’intesa di Parigi: la zona geografica
in cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano ispezioni secondo le
procedure concordate;
e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto
marittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante
nel campo di applicazione di una o piu’ delle convenzioni;
f) interfaccia nave/porto: l’ambito spaziale in cui hanno luogo
attivita’ che interessano direttamente una nave e che comportano il
movimento di persone o merci o la fornitura di servizi tecnico
nautici;
g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in rada, che
staziona in una zona ricadente nell’ambito portuale ma non
ormeggiata, interessata da attivita’ proprie dell’ interfaccia
nave/porto;
h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia costiera, in possesso dei requisiti di
cui all’allegato I, del presente decreto, debitamente autorizzato e
formalmente incaricato dall’autorita’ competente centrale, a
conclusione del prescritto iter formativo, a svolgere le ispezioni
dello Stato di approdo;
i) autorita’ competente centrale: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia costiera e, per quanto attiene alle
attivita’ di prevenzione dell’inquinamento e di tutela dell’ambiente
marino, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle capitanerie di
porto – Guardia costiera;
l) autorita’ competente locale: gli uffici marittimi periferici
retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto fino a
livello di Ufficio circondariale marittimo;
m) autorita’ portuale: gli enti di cui all’articolo 6 della legge
28 gennaio1994, n. 84;
n) periodo notturno: l’arco temporale che va dalle ore 22,00 alle
ore 5,00 del giorno successivo;
o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave svolta da un
ispettore, per verificare la conformita’ alle pertinenti convenzioni
e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all’articolo
16, comma 1;
p) ispezione dettagliata: l’ispezione durante la quale la nave,
le dotazioni di bordo e l’equipaggio sono sottoposti, interamente o
parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all’articolo
16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni,
l’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto delle
procedure operative di bordo;
q) ispezione estesa: un’ispezione che riguarda le voci elencate
all’allegato VII e che puo’ comprendere un’ispezione dettagliata
quando sussistano i fondati motivi di cui all’articolo 16, comma 3;
r) esposto: un’informazione o rapporto originato da soggetto,
associazione o organizzazione, portatore di una qualificata posizione
soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo comunque legato alla
sicurezza della nave, inclusi la sicurezza o la salute
dell’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la
prevenzione dell’inquinamento;
s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di prendere il
mare a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel
complesso, rendono la nave insicura;
t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione comunicata
al comandante di una nave, alla compagnia che ne e’ responsabile ed
allo Stato di bandiera, con la quale si notifica che alla nave sara’
rifiutato l’accesso a tutti i porti ed ancoraggi della Comunita’;
u) sospensione di un’operazione: il formale divieto posto ad una
nave di continuare una qualunque attivita’ operativa tecnica o
commerciale a causa delle deficienze individuate che, da sole o nel
complesso, renderebbero il proseguimento della predetta attivita’
pericoloso per la sicurezza della navigazione, delle persone a bordo
o per l’ambiente;
v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi altra
persona fisica o giuridica, incluso l’armatore o il noleggiatore a
scafo nudo, che assume la responsabilita’ dell’esercizio della nave
dal proprietario della stessa e che si fa carico dei doveri e delle
responsabilita’ posti dal codice internazionale di gestione della
sicurezza, ISM;
z) organismo riconosciuto: una societa’ di classificazione o
altro organismo privato che svolge funzioni amministrative per conto
dell’amministrazione dello Stato di bandiera;
aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciato
direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformita’ alle
convenzioni;
bb) certificato di classe: il documento che conferma la
conformita’ alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1;
cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico che
contribuisce all’attuazione del sistema di controllo da parte dello
Stato di approdo all’interno della Comunita’ e che riguarda i dati
relativi alle ispezioni effettuate nella Comunita’ e nella regione
del MOU di Parigi.

Art. 3
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera non
italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un
porto nazionale per effettuare attivita’ proprie dell’interfaccia
nave/porto. L’ispezione di una nave eseguita in acque soggette alla
giurisdizione nazionale e’ considerata, ai fini del presente decreto,
equivalente a quella svolta nell’ambito di un porto.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (gross
tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle convenzioni
applicabili. Qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano
le procedure di cui all’allegato I del MOU di Parigi, per garantire
che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della
navigazione, la salute o l’ambiente.
3. Nell’ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non
ha sottoscritto una delle convenzioni di cui al comma 1 dell’articolo
2, l’Autorita’ competente locale accerta che la nave e il relativo
equipaggio non godano di un trattamento piu’ favorevole di quello
riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione.
4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che
uno Stato membro puo’ far valere in forza delle pertinenti
convenzioni.
5. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi
da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di
costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non
commerciali ed alle unita’ da diporto non adibite a traffici
commerciali.

Art. 4
Poteri ispettivi

1. L’autorita’ competente centrale, mediante ispettori qualificati,
dipendenti funzionalmente dalla stessa, assicura il controllo ed il
coordinamento dell’attivita’ ispettiva nei porti nazionali, l’analisi
dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonche’ la trasmissione
costante delle informazioni acquisite al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

Art. 5
Profilo professionale degli ispettori

1. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei
requisiti professionali indicati nell’allegato I del presente decreto
ad opera dell’autorita’ competente centrale, e’ autorizzato ad
eseguire i controlli dello stato di approdo a seguito del rilascio,
da parte della predetta autorita’, di un documento autorizzativo e di
identita’ personale, conforme al modello previsto dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275
del 25 novembre 1997.
2. Il documento di cui al comma 1 e’ soggetto a rinnovo e deve
essere esibito ai fini dell’accesso alla nave.
3. L’ispettore puo’ farsi motivatamente assistere da ausiliari
muniti di competenze professionali specialistiche, ai fini dello
svolgimento di particolari compiti di ispezione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli ispettori e gli ausiliari di cui al comma 3, non possono
avere alcun interesse, personale o economico, nell’area portuale in
cui avviene l’ispezione, ne’ in relazione all’esercizio delle navi
ispezionate o in relazione all’esecuzione dei contratti di trasporto
o di altre attivita’ proprie dell’interfaccia nave/porto. Il
personale ausiliario di cui al comma 3 non puo’ essere dipendente,
ne’ intraprendere attivita’ per conto di organismi riconosciuti che
rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera, inclusi
quelli di classe, o che svolgono gli accertamenti necessari per il
rilascio di tali certificati.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si
applicano, quali cause di incompatibilita’, i motivi di astensione
previsti per il giudice dall’articolo 51 del codice di procedura
civile.
6. Gli ispettori ricevono una formazione appropriata in relazione
alle modifiche apportate al sistema del controllo da parte dello
Stato di approdo ed agli emendamenti delle convenzioni.
7. La competenza degli ispettori e la rispondenza del percorso
formativo seguito ai criteri minimi di cui all’allegato I sono
verificate, con frequenza periodica, alla luce del programma
comunitario armonizzato per la formazione e la valutazione delle
competenze degli ispettori incaricati del controllo dello Stato di
approdo.
8. Al personale ispettivo del Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera compete il trattamento economico ordinario ed
accessorio previsto dalla legislazione vigente in ragione del proprio
status senza alcun ulteriore compenso aggiuntivo discendente
dall’attivita’ ispettiva prestata.

Art. 6
Profilo di rischio della nave

1. Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato
facente parte della Comunita’ europea e’ attribuito, dalla banca dati
delle ispezioni di cui all’articolo 26, un profilo di rischio che
determina il livello di priorita’, la frequenza e l’entita’ delle
ispezioni cui la nave deve essere sottoposta.
2. Il profilo di rischio di una nave e’ determinato dalla
combinazione dei parametri di seguito elencati:
a) parametri generici: tipo, eta’, bandiera, organismi
riconosciuti interessati e grado di affidabilita’ della compagnia
conformemente all’allegato II ed all’allegato III, parte I, punto 1;
b) parametri storici: numero di deficienze e di fermi registrati
in un determinato periodo conformemente all’allegato II ed
all’allegato III, parte I, punto 2.

Art. 7
Selezione delle navi ai fini dell’ispezione

1. L’autorita’ competente locale provvede affinche’, ai fini della
programmazione dell’attivita’ ispettiva, le navi siano selezionate in
base al profilo di rischio, in conformita’ all’allegato III, parte I,
ed in presenza di fattori di priorita’ assoluta o imprevisti
conformemente all’allegato III, parte II, punti 2A e 2B.
2. L’autorita’ competente locale:
a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione
obbligatoria, qualificate navi a «priorita’ 1», secondo il regime di
selezione di cui all’allegato III, parte II, punto 3A;
b) puo’ selezionare le navi che possono essere sottoposte ad
ispezione, qualificate navi a «priorita’ 2», conformemente
all’allegato III, parte II, punto 3B.

Art. 8
Frequenza delle ispezioni

1. L’autorita’ competente locale provvede a sottoporre le navi che
fanno scalo nei porti o negli ancoraggi nazionali ad ispezioni
periodiche o ad ispezioni supplementari secondo i seguenti criteri:
a) ispezioni periodiche ad intervalli di tempo prestabiliti a
seconda del rispettivo profilo di rischio conformemente all’allegato
III, parte I. La frequenza delle ispezioni periodiche diminuisce con
il diminuire del rischio. Per le navi ad alto rischio tale intervallo
non supera i sei mesi;
b) ispezioni supplementari, indipendentemente dal periodo
intercorso dalla loro ultima ispezione periodica, nei confronti di:
1) navi alle quali si applicano i fattori di priorita’ assoluta
enumerati nell’allegato III, parte II, punto 2A;
2) navi alle quali si applicano i fattori imprevisti enumerati
nell’allegato III, parte II, punto 2B, a seguito della valutazione
professionale dell’autorita’ competente locale.

Art. 9
Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale

1. Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime di
selezione descritto all’articolo 7 e al disposto dell’allegato III.
2. L’autorita’ competente locale provvede, annualmente, ad
ispezionare:
a) le navi di priorita’ I, di cui all’articolo 7, comma 2,
lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi;
b) un numero di navi di priorita’ I e II, di cui all’articolo 7,
comma 2, lettere a) e b), corrispondente almeno alla percentuale
annuale di ispezioni assegnata.

Art. 10
Modalita’ del rispetto dell’impegno di ispezione

1. L’obbligo di effettuare le ispezioni di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera a), e’ rispettato se le ispezioni mancate non
superano:
a) il 5 per cento del totale delle navi di priorita’ I con un
profilo di rischio elevato che hanno fatto scalo nei porti ed
ancoraggi nazionali;
b) il 10 per cento del totale delle navi di priorita’ I diverse
da quelle con un profilo di rischio elevato approdate nei porti ed
ancoraggi nazionali.
2. Ferme le percentuali di cui al comma 1, l’Autorita’ competente
locale ispeziona, in via prioritaria, le navi che, secondo le
informazioni fornite dalla banca dati delle ispezioni, fanno scalo
raramente in porti o ancoraggi ubicati all’interno della Comunita’.

Art. 11
Attribuzione di una percentuale
di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri

1. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita’ I che hanno
fatto scalo supera la percentuale nazionale di ispezioni assegnata,
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), l’obbligo di ispezione e’
rispettato se il numero di ispezioni effettuato su navi di priorita’
I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate
non superano il 30 per cento del totale di navi di priorita’ I che
hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
2. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita’ I e II che
hanno fatto scalo e’ inferiore alla percentuale nazionale di
ispezione assegnata di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b),
l’obbligo di ispezione e’ rispettato se sono effettuate le ispezioni
su navi di priorita’ I di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), ed
ispezioni su almeno l’85 per cento del totale delle navi di priorita’
II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.

Art. 12
Rinvio delle ispezioni – Casi di mancata effettuazione

1. L’autorita’ competente locale puo’ decidere di rinviare
l’ispezione di una nave di priorita’ I nelle seguenti circostanze:
a) quando l’ispezione puo’ essere effettuata al successivo scalo
nazionale della nave, a condizione che la nave non effettui scali
intermedi in nessun altro porto della Comunita’ o della regione del
MOU di Parigi e che il rinvio non sia superiore a quindici giorni;
b) quando l’ispezione puo’ essere effettuata in altro porto di
scalo della Comunita’ o della regione del MOU di Parigi entro
quindici giorni, a condizione che lo Stato in cui si trova tale porto
abbia anticipatamente accettato di eseguire l’ispezione stessa.
2. In caso di ispezione rinviata ai sensi della lettera a) o b), ed
inserita nella banca dati delle ispezioni, la predetta ispezione
mancata non e’ conteggiata come tale. Qualora l’ispezione di una nave
di priorita’ I non sia effettuata, la nave non e’ esentata
dall’essere ispezionata nel porto di scalo successivo all’interno
della Comunita’, ai sensi del presente decreto.
3. L’ispezione di una nave di priorita’ I, non effettuata per
motivi operativi, non e’ conteggiata come ispezione mancata, purche’
il motivo per cui non e’ stata effettuata sia inserito nella banca
dati sulle ispezioni e ricorra una delle seguenti circostanze
eccezionali:
a) l’autorita’ competente locale ritiene che l’esecuzione
dell’ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori,
della nave, dell’equipaggio o del porto ovvero per l’ambiente marino;
b) la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno.
L’autorita’ competente locale adotta le misure necessarie per
garantire che, se necessario, le navi che fanno regolarmente scalo
durante il periodo notturno siano ispezionate.
4. L’ispezione non effettuata su una nave ancorata non e’
conteggiata come ispezione mancata se ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) la nave e’ ispezionata, entro quindici giorni, in altro porto
o ancoraggio della Comunita’ o della regione del MOU di Parigi ai
sensi dell’allegato III;
b) la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno o la
durata dello scalo e’ troppo breve perche’ l’ispezione possa essere
effettuata in modo soddisfacente, e il motivo dell’ispezione mancata
sia inserito nella banca dati sulle ispezioni;
c) l’autorita’ competente locale ritiene che l’esecuzione
dell’ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori,
della nave, dell’equipaggio o del porto ovvero per l’ambiente marino,
e il motivo dell’ispezione mancata sia inserito nella banca dati
sulle ispezioni.

Art. 13
Comunicazione preventiva di arrivo delle navi

1. L’armatore, l’agente o il comandante di una nave diretta verso
un porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi dell’articolo 17 sia
assoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazione
all’autorita’ competente locale dell’arrivo della stessa,
possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformita’ delle
disposizioni di cui all’allegato IV.
2. Le procedure e i formati sviluppati dall’autorita’ competente
locale ai fini dell’allegato IV del presente decreto sono conformi
alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, e successive modifiche,in materia di avvisi originati
dalle navi.

Art. 14
Rapporti dei piloti

1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto
nazionale o che operano su navi dirette o in transito all’interno
delle acque di giurisdizione, informano immediatamente l’autorita’
competente locale, qualora nell’esercizio delle loro normali
funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono
costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o
rappresentare una minaccia per l’ambiente marino.
2. Le informazioni di cui al comma 1, trasmesse possibilmente in
formato elettronico, devono contenere:
a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale
e bandiera della nave;
b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo.
3. L’autorita’ competente locale informa immediatamente il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
qualora le anomalie di cui al comma 1 rappresentino una minaccia per
l’ambiente marino.
4. L’autorita’ competente locale provvede ad intraprendere, a
seguito della segnalazione dei piloti, le azioni ritenute
appropriate, in conformita’ a quanto prescritto dall’allegato III, 2
b.

Art. 15
Esposti

1. Tutti gli esposti sono soggetti ad una rapida valutazione
iniziale da parte dell’autorita’ competente locale allo scopo di
determinarne la fondatezza. Nel caso in cui, sulla base delle
verifiche iniziali, se ne ravvisi la fondatezza, l’autorita’
competente locale adotta le misure necessarie a dare seguito, nel
modo piu’ appropriato, all’esposto, assicurando che i soggetti
direttamente interessati siano in grado di far valere le loro
osservazioni. Se, a conclusione degli accertamenti svolti, l’esposto
viene considerato motivatamente infondato, l’autorita’ competente
locale informa il soggetto che lo ha originato della decisione e
della relativa motivazione.
2. L’ispettore assicura il mantenimento di garanzie di riservatezza
durante i colloqui con i membri dell’equipaggio. L’autorita’
competente locale informa, tramite l’autorita’ competente centrale,
l’amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente estendendone
copia all’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli
esposti non infondati pervenuti e del seguito che vi e’ stato dato.

Art. 16
Ispezioni iniziali e dettagliate

1. Le navi selezionate ai fini dell’ispezione ai sensi
dell’articolo 7 sono sottoposte ad un’ispezione iniziale nel corso
della quale l’ispettore provvede almeno a:
a) controllare i certificati e i documenti elencati nell’allegato
V, che devono essere conservati a bordo conformemente alla normativa
marittima comunitaria e alle convenzioni in materia di sicurezza;
b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse nel corso
della precedente ispezione effettuata da uno Stato membro o da uno
Stato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette;
c) verificare che le condizioni generali della nave, compresi gli
aspetti igienici della stessa, la sala macchine e gli alloggi siano
soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione,
dell’igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della
tutela ambientale.
2. Quando, dopo un’ispezione iniziale, le deficienze riscontrate
sono state inserite nella banca dati sulle ispezioni e ne e’
prescritta l’eliminazione nel porto di scalo nazionale successivo,
l’ispettore del successivo scalo, in sede di verifica dell’avvenuta
eliminazione delle deficienze, puo’ decidere di non procedere alle
verifiche di cui al comma 1, lettere a) e c).
3. Se, a seguito dell’ispezione di cui al comma 1, l’ispettore
ritiene che ricorra uno dei casi di cui all’allegato VI del presente
regolamento ovvero altri fondati motivi circa la non rispondenza
delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o
dell’equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad
un’ispezione dettagliata che comprende un’ulteriore verifica della
conformita’ ai requisiti operativi di bordo.
4. Quando le condizioni generali della nave sono palesemente sub
standard, l’ispettore sospende l’ispezione e dispone il fermo della
nave finche’ la compagnia non adotti tutte le misure necessarie per
garantire l’ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle
convenzioni.

Art. 17
Ispezioni estese

1. Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili ad ispezione
estesa in conformita’ dell’allegato III, parte II, punti 3A e 3B:
a) navi a profilo di rischio elevato;
b) navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere o
portarinfusa di eta’ superiore a dodici anni;
c) navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri,
petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di eta’ superiore a
dodici anni, in caso di fattori di priorita’ assoluta o imprevisti;
d) navi sottoposte a nuove ispezioni a seguito di un
provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformita’
dell’articolo 20.
2. L’armatore o il comandante della nave provvede affinche’, nel
piano operativo di bordo, venga destinato un tempo sufficiente per
consentire lo svolgimento dell’ispezione estesa. Ferme restando le
misure di controllo necessarie per motivi di sicurezza, la nave resta
nel porto fino al completamento dell’ispezione.
3. Dopo aver ricevuto il preavviso di arrivo di una nave
assoggettabile ad ispezione periodica estesa, l’autorita’ competente
locale comunica alla nave se l’ispezione estesa non sara’ effettuata.
4. Le finalita’ di un’ispezione estesa, compresa l’indicazione dei
settori a rischio da controllare, sono fissate dall’allegato VII.

Art. 18
Ispezioni ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004

1. Gli ispettori, nell’espletamento delle attivita’ di controllo
dello Stato di approdo in materia di sicurezza, come definita
dall’articolo 1, lettera a), osservano le procedure e le linee guida
specificate nell’allegato VIII per tutte le navi di cui all’articolo
3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che fanno
scalo nei porti nazionali.

Art. 19
Ispezioni a traghetti ro-ro ed unita’ veloci da passeggeri
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28

1. Le disposizioni dell’articolo 17 relative alle ispezioni estese
si applicano anche ai traghetti roll-on/roll-off ed alle unita’
veloci da passeggeri di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.
2. La visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e’ inserita, a seconda dei casi,
come ispezione dettagliata o estesa nella banca dati dell’attivita’
ispettiva da calcolarsi ai fini dell’osservanza della percentuale di
navi da ispezionare.
3. Si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di
correzione delle deficienze, fermo, rifiuto di accesso, senza che
cio’ rilevi ai fini dell’eventuale emanazione del divieto di
esercizio previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
nei confronti di traghetti roll-on / roll-off o di unita’ veloci da
passeggeri.

Art. 20
Provvedimenti di rifiuto di accesso

1. E’ rifiutato l’accesso ai porti nazionali alle navi che:
a) battono bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi ne
comporta l’inclusione nella lista nera adottata conformemente al MOU
di Parigi;
b) nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto di uno
Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, sono state
fermate o sono state destinatarie due volte di divieto di esercizio,
ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; oppure;
c) battono bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi
rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi;
d) nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto di uno
Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi sono state
fermate o sono state destinatarie due volte di un divieto di
esercizio, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.
2. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave
lascia il porto o l’ancoraggio in cui e’ stata destinataria del terzo
fermo e in cui e’ stato emesso il provvedimento di rifiuto di
accesso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi
previsti dall’articolo 24, comma 4, del presente decreto.
3. Il provvedimento di rifiuto di accesso e’ revocato trascorsi tre
mesi dalla data in cui esso e’ stato emesso e quando sono soddisfatte
le condizioni di cui all’allegato IX, punti da 3 a 9. Se la nave e’
sottoposta ad un secondo rifiuto di accesso, il predetto
provvedimento non e’ revocato prima che siano trascorsi 12 mesi.
4. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all’interno della
Comunita’ determina il rifiuto di accesso della nave a qualsiasi
porto o ancoraggio all’interno della Comunita’. Tale terzo
provvedimento di rifiuto di accesso e’ revocato dopo un periodo di
ventiquattro mesi dalla sua emanazione e soltanto se:
a) la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale di
fermi non rientra ne’ nella lista nera ne’ nella lista grigia di cui
al comma 1;
b) i certificati obbligatori e di classe della nave sono
rilasciati da uno o piu’ organismi riconosciuti a norma del
regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni
per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi;
c) la nave e’ gestita da una compagnia con prestazioni elevate
conformemente all’allegato III, parte I, punto 1, e se
d) sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato IX, punti
da 3 a 9.
5. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati nel comma 4,
dopo un periodo di ventiquattro mesi dall’emanazione del
provvedimento, e’ imposto un rifiuto di accesso permanente a
qualsiasi porto o ancoraggio all’interno della Comunita’.
6. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all’interno della
Comunita’ dopo il terzo rifiuto di accesso determina il rifiuto
permanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio
all’interno della Comunita’.
7. Ai fini del presente articolo, saranno osservate le procedure di
cui all’allegato IX concernente «Disposizioni relative al rifiuto di
accesso nei porti e ancoraggi all’interno della Comunita’».

Art. 21
Rapporto di ispezione per il comandante

1. Al termine di un’ispezione, di un’ispezione dettagliata o di
un’ispezione estesa, l’ispettore redige un rapporto a norma
dell’allegato X, consegnandone una copia al comandante della nave ed
all’autorita’ competente locale.

Art. 22
Accertamento di deficienze e fermo della nave

1. In tutti i casi in cui dall’ispezione emergono o vengono
confermate deficienze l’autorita’ competente locale accerta, tramite
l’ispettore, che le deficienze siano eliminate in conformita’ alle
convenzioni.
2. L’ispettore che rileva, nell’attivita’ della nave, deficienze
tali che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni
svolte a bordo pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri
o dell’equipaggio o l’ambiente, informa l’autorita’ competente locale
che deve disporre la sospensione delle operazioni.
3. La sospensione delle operazioni si protrae fino all’eliminazione
del pericolo o fino a che l’ispettore, sulla base di ulteriori
accertamenti, determina le condizioni alle quali l’operazione puo’
continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la
salute delle persone a bordo o per l’ambiente.
4. Se l’ispezione rivela che la nave non e’ equipaggiata con
dispositivi di registrazione dei dati di navigazione, VDR, quando il
loro uso e’ previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
e successive modifiche e integrazioni, l’ispettore provvede affinche’
la nave sia sottoposta a fermo.
5. L’ispettore, in conformita’ a quanto prescritto dal comma 4
sopracitato nonche’ nel caso in cui abbia riscontrato deficienze
nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute
o l’ambiente, nell’esercizio del proprio potere discrezionale e nel
rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi, di cui
all’allegato XI del presente decreto, notifica il provvedimento di
fermo al comandante della nave e informa immediatamente l’autorita’
competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi
dell’articolo 181 del codice della navigazione, nonche’ l’autorita’
portuale ove presente.
6. Nel caso in cui, a seguito di un’ ispezione, e’ disposto il
fermo della nave, l’autorita’ competente locale ne informa
immediatamente, allegando il rapporto d’ispezione, l’Amministrazione
dello Stato di bandiera o, quando cio’ non sia possibile, il console
o, in sua assenza, la piu’ vicina rappresentanza diplomatica di tale
Stato, nonche’ gli ispettori nominati o gli organismi riconosciuti
responsabili del rilascio dei certificati relativi alla nave.
7. Il fermo della nave e’ revocato a seguito dell’accertata
eliminazione delle deficienze di cui al comma 5, ovvero qualora siano
determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell’ispettore, le
condizioni alle quali la nave puo’ riprendere il mare senza pericolo
per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione,
per la salute delle persone a bordo o per l’ambiente marino.
8. Il proprietario o l’armatore hanno diritto ad un indennizzo per
eventuali perdite o danni subiti se la nave e’ indebitamente
sottoposta a fermo o ne vengono ritardate le operazioni portuali o la
partenza. In tutti i casi in cui si afferma che la nave sia stata
indebitamente sottoposta a fermo o abbia subito ritardo, l’onere
della prova incombe al proprietario o all’armatore della nave.
9. Al fine di razionalizzare l’impiego delle banchine senza
pregiudicare l’efficienza e l’operativita’ portuale, il comandante
del porto autorizza, nell’esercizio delle prerogative di cui
all’articolo 62 del codice della navigazione, che una nave sottoposta
a fermo sia spostata in un’altra parte del porto se cio’ e’ possibile
in condizioni di sicurezza. Il rischio di limitare l’operativita’
portuale non pregiudica di per se’ l’adozione del provvedimento di
fermo.
10. Le autorita’ portuali cooperano con il comandante del porto al
fine di agevolare l’ubicazione delle navi sottoposte a fermo.

Art. 23
Sviluppi dell’attivita’ ispettiva e conseguenze del fermo

1. Qualora le deficienze di cui all’articolo 22, comma 4, non
possano essere prontamente eliminate presso il porto in cui e’ stato
disposto il fermo, l’autorita’ competente locale puo’ autorizzare la
nave a raggiungere il cantiere navale idoneo piu’ vicino, ai fini
dell’eliminazione delle stesse, o puo’ imporre che le suddette
deficienze siano eliminate entro un termine massimo di trenta giorni.
2. Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per
riparazioni e’ dovuta alla non conformita’ alla risoluzione IMO A.744
(18), per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto
riguarda sue insufficienze e deficienze strutturali, l’autorita’
competente locale puo’ disporre le misurazioni di spessore delle
lamiere nel porto di fermo, prima che la nave sia autorizzata a
riprendere il mare.
3. Nel caso in cui le deficienze di cui all’articolo 22, comma 5,
non possono essere eliminate nel porto in cui e’ avvenuta
l’ispezione, l’autorita’ competente locale puo’ autorizzare la nave a
raggiungere il piu’ vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato,
scelto dal comandante della nave congiuntamente all’autorita’
competente locale ed alle competenti autorita’ dello Stato di
bandiera, previo assenso dell’autorita’ competente dello Stato in cui
si trova il cantiere. Per le deficienze che rappresentano un pericolo
per l’ambiente marino, la predetta autorizzazione e’ rilasciata anche
in base agli indirizzi della competente direzione generale del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ concessa nel rispetto
delle condizioni indicate dall’amministrazione dello Stato di
bandiera ed approvate dall’autorita’ competente locale: tali
condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza
rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell’equipaggio,
per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave
pregiudizio per l’ambiente marino, in conformita’ agli eventuali
indirizzi della competente direzione generale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. L’autorita’ competente locale, nel caso in cui il cantiere di
riparazione si trovi in altro Stato informa l’autorita’ competente di
tale Stato, le parti menzionate all’articolo 22, comma 6, e ogni
altro organismo competente, delle condizioni alle quali e’ stata
autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle
azioni intraprese al riguardo.

Art. 24
Divieto d’accesso ai porti

1. L’accesso ai porti dello Stato e’ negato alle navi che hanno
ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di
un’ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni
imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finche’
il proprietario o l’armatore dell’unita’ non abbia dimostrato
inequivocabilmente all’autorita’ competente dello Stato membro della
Comunita’ europea in cui sono state riscontrate le deficienze, la
piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
2. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello
Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso
dell’ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantiere
di riparazione, situato in uno Stato non facente parte del MOU di
Parigi, l’autorita’ competente locale informa tempestivamente tutti
gli altri Stati membri.
3. Nel caso in cui l’autorita’ competente di un altro Stato membro
autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale per effettuare le
necessarie riparazioni e tale nave non si rechi nel predetto porto,
l’autorita’ competente locale informa tempestivamente tutti gli altri
Stati membri.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l’accesso ad un
porto dello Stato e’ consentito dal comandante del porto in casi di
forza maggiore, per motivi di sicurezza, per ridurre o minimizzare il
rischio di inquinamento o per eliminare deficienze, a condizione che
il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano
adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro
secondo le valutazioni dell’autorita’ competente locale.

Art. 25
Diritto di ricorso

1. Fatte salve le procedure di reclamo previste ai sensi del
Memorandum d’intesa di Parigi, avverso i provvedimenti di fermo di
cui all’articolo 22 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui
all’articolo 24 e’ esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio o straordinario al
Presidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le
modalita’ previste. A tal fine, nei provvedimenti in parola,
notificati al proprietario, all’armatore della nave ovvero al suo
rappresentante nello Stato membro per il tramite del comandante della
nave, e’ indicato il termine entro il quale e’ possibile ricorrere e
l’autorita’ cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non
determina l’automatica sospensione dell’efficacia del provvedimento
opposto.
2. Quando, in conseguenza di un ricorso o di una richiesta
presentati dal proprietario o armatore di una nave o dal suo
rappresentante, un provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso e’
revocato o modificato, l’autorita’ competente centrale aggiorna la
banca dati sulle ispezioni, provvedendo, entro ventiquattro ore dalla
suddetta decisione, alla rettifica dell’informazione presente nella
banca dati di cui all’articolo 26 del presente decreto.

Art. 26
Banca dati delle ispezioni

1. L’autorita’ competente locale provvede a fornire, al piu’ presto
possibile, le informazioni sull’ora effettiva di arrivo e sull’ora
effettiva di partenza di ogni nave che fa scalo nei porti e ancoraggi
di giurisdizione, insieme all’identificativo del porto in questione,
alla banca dati sulle ispezioni, comprendente le funzionalita’ di cui
all’allegato XII, tramite il sistema comunitario per lo scambio di
dati SafeSeaNet. La fornitura di tali informazioni alla banca dati
sulle ispezioni tramite SafeSeaNet, esenta dalla fornitura di dati ai
sensi del punto 1.2 e del punto 2, lettere a) e b), dell’allegato
XIII del presente decreto.
2. L’autorita’ competente locale provvede a fornire alla banca dati
sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in
conformita’ del presente decreto non appena e’ ultimato il rapporto
sull’ispezione o il fermo e’ revocato. Entro 72 ore l’autorita’
competente locale provvede alla convalida, ai fini della
pubblicazione, delle informazioni fornite alla banca dati sulle
ispezioni.
3. L’autorita’ competente locale ha accesso a tutte le informazioni
registrate nella banca dati sulle ispezioni rilevanti ai fini
dell’applicazione delle procedure di ispezione del presente decreto,
nonche’ a qualsiasi dato registrato dalla stessa ed ai dati relativi
alle navi di bandiera.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27
Scambio di informazioni, cooperazione
e pubblicazione di notizie

1. L’autorita’ competente locale provvede ad acquisire i seguenti
tipi di informazioni:
a) informazioni notificate in conformita’ dell’articolo 13 e
dell’allegato IV;
b) informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare
informazioni conformemente al disposto del presente decreto e dei
decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 182, e 19 agosto 2005, n. 196,
nonche’, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004;
c) informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza
essersi conformate all’articolo 7 o all’articolo 10 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
d) informazioni relative a navi alle quali e’ stato negato
l’accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di
sicurezza;
e) informazioni su anomalie apparenti conformemente all’articolo
14.
2. L’autorita’ competente centrale fornisce alla Commissione UE le
informazioni elencate nell’allegato XIII con la frequenza in esso
specificata.
3. Le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiuti
d’accesso, in conformita’ dell’allegato XIV, sono messe a
disposizione ed aggiornate sul sito internet della Commissione UE.

Art. 28
Rimborso delle spese

1. Le spese inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17,
qualora queste accertino o confermino deficienze che giustifichino il
fermo della nave, ed alle ispezioni eseguite in conformita’
all’articolo 19 ed all’articolo 23, comma 1, sono poste a carico
dell’armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo
rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, in
conformita’ alle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2009, n. 256.
2. Sono altresi’ poste in solido a carico del proprietario, o
dell’armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi
alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.
3. Il fermo della nave non puo’ essere revocato finche’ non si sia
provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia
sufficiente per il rimborso delle spese.

Art. 29
Sanzioni

1. L’armatore, l’agente o il comandante della nave, che viola gli
obblighi previsti dall’articolo 13, comma 1, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro ad
millecinquecento euro.
2. Il pilota che viola l’obbligo di cui all’articolo 14 e’ punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a
tremila euro.

Art. 30
Disposizioni abrogative e di coordinamento

1. E’ abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 ottobre 2003, n. 305. Conseguentemente i rinvii del
decreto del medesimo Ministro in data 28 ottobre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009, in tema di
«determinazione delle tariffe per l’attivita’ ispettiva condotta a
bordo delle unita’ mercantili» agli articoli 5, 6, 10 e 11, comma 1,
del decreto del 13 ottobre 2003, n. 305, sono da intendersi
rispettivamente agli articoli 16, 17, 28 e 24, comma 1, del presente
decreto.

Art. 31
Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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