T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-11-2011, n. 8630 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’impugnata esclusione risulta disposta perché la ricorrente non ha superato l’accertamento di efficienza fisica; ed in particolare perché, relativamente all’esercizio di "piegamenti sulle braccia" (in cui era previsto un minimo di 12 piegamenti in 2 minuti) la ricorrente ha eseguito soltanto 8 piegamenti;

Considerato che nessuna delle censure e il ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione va respinta perché l’impugnato provvedimento dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali esso si fonda;

– la censura la quale asserisce che la ricorrente in realtà ha eseguito 15 piegamenti, contandoli ad alta voce; e che invece al termine della prova se ne è visti attribuire soltanto 8, va respinta perché priva di riscontro probatorio e perché in contrasto con le risultanze dell’adempimento alla ordinanza istruttoria disposta dal T.a.r., le quali recano anche il verbale delle operazioni di accertamento dell’efficienza fisica; verbale la cui forza probatoria può essere superata soltanto attraverso lo strumento giuridico della "querela di falso" (v. art. 2700, c.c.), che allo stato non risulta proposta;

– la censura la quale lamenta che nessun membro della Commissione era un esperto di settore in materie ginniche va respinta perché per contare il numero di flessioni effettuate non necessitava la presenza di un simile esperto;

– la censura la quale lamenta una violazione del principio di perfetta collegialità (un solo osservatore membro della Commissione avrebbe assistito alla prova della candidata, mentre gli altri erano intenti a scrivere i verbali, così violando le norme del bando le quali prevedevano che l’accertamento di efficienza fisica dovesse essere effettuato dalla Commissione nella sua interezza) va respinta perché l’aver affidato ad uno specifico componente della Commissione – la quale era pur presente nella sua interezza – il conteggio dei piegamenti della candidata non può ritenersi vizio di collegialità;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *