T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-11-2011, n. 8627 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Sergente maggiore M.B. ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti – l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di trasferimento prevista dalla legge n.100 del 1987.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.06.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

Al riguardo; premesso

che, all’atto del suo trasferimento d’autorità, il B. rivestiva (pacificamente) il grado di Sergente;

che i Sergenti appartengono a quei soggetti che (in base al disposto dell’art.1, 3° comma, della legge "100") sono obbligati ad alloggiare in caserma: e non hanno, quindi, titolo (cfr., sul punto, C.d.S., IV, n.5211/2004) a fruire del beneficio di cui è causa,

si osserva

che, col provvedimento con cui è stato conferito – all’interessato – il grado di Sergente Maggiore, si è stabilito che una tale promozione dovesse decorrere da una data anteriore a quella del cennato trasferimento;

che la promozione, con effetti retroattivi, ad un grado che non comporta (più) l’obbligo di accasermamento è inidonea a configurare il presupposto per l’erogazione dell’emolumento "de quo". (Cfr., qui, C.d.S., IV, n.5867/2008 e A.p., n.7/99: per la quale il trattamento economico di trasferimento previsto, per il personale militare, dall’art.1 della legge "100" è sottoposto allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione: con la conseguenza che la decorrenza retroattiva delle promozioni eventualmente conseguite dai destinatari di una tale indennità non comporta l’attribuzione "ex novo" del compenso o il ricalcolo di questo per il periodi già decorsi alla data del relativo decreto).

Null’altro reputa di dover aggiungere, il Collegio (che, in applicazione delle regole sulla soccombenza, non può che porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico del B.), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta azione cognitoria.

E’ solo da evidenziare

che, in casi quali quello di specie, il recupero delle somme erroneamente corrisposte si rivela (in quanto nascente direttamente dal disposto dell’art.2033 c.c.) atto pienamente doveroso: soddisfacendosi, con esso, un interesse pubblico che – trovandosi "in re ipsa" (e dovendo comunque considerarsi prevalente rispetto a quello, privato, che vi risulti contrastante) – non occorre (neppure) che venga esplicitato in una motivazione particolarmente dettagliata;

che, in quest’atto, è implicito l’annullamento (con effetti "ex tunc") del provvedimento sulla cui base erano stati erogati gli emolumenti non dovuti (anche se non manca, in giurisprudenza, chi ritiene che errori quali quello di cui è causa possano esser corretti anche con un comportamento meramente materiale: non occorrendo – cioè – un formale atto di autotutela, che annulli la precedente determinazione);

che, in ogni caso (e a sua volta), il menzionato (e presupposto) atto di ritiro è intuitivamente ispirato dall’interesse – proprio dell’intera collettività nazionale – alla cessazione di un indebito esborso di pubblico denaro;

che il richiamo alla buona fede è, qui, del tutto incongruo: atteso che, "in subjecta materia", ogni questione sullo stato d’animo dei percipienti le somme illegittimamente erogate (e, più in generale, sull’eccesso di potere dell’organo agente nel disporre il contestato recupero) deve ritenersi priva di rilevanza quando non venga in considerazione un’attività realmente discrezionale dell’Amministrazione interessata; ma si controverta (come avviene, sostanzialmente, nella particolare circostanza) sulla giusta determinazione del rapporto "dareavere" tra datore di lavoro (non importa se privato o pubblico) e lavoratore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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