T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-11-2011, n. 8626 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, la signora L.P. (dipendente, in qualità di infermiera professionale, degli "Istituti Fisioterapici Ospedalieri" di Roma) ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire le differenze stipendiali asseritamente spettantegli per effetto dello svolgimento – da parte sua – delle mansioni (superiori) di "Caposala". (Verificatosi, secondo la prospettazione attorea, sin dal giugno del "90).

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.06.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – rileva (innanzitutto)

che (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas") la P., lungi dall’aver esercitato continuativamente (come sarebbe stato necessario) le mansioni di cui è causa, si è limitata a sostituire la "Capo sala" nelle rare occasioni in cui questa si è assentata (tra l’altro: sempre per poche ore) dal servizio e

che una tale (temporanea) sostituzione rientra, tradizionalmente, nei compiti istituzionali e funzionali di ciascun dipendente pubblico. (Ed è, comunque, espressamente prevista dall’art. 135 del Regolamento dell’"I.F.O.").

Se a ciò si aggiunge

che, nell’ambito della struttura di appartenenza della ricorrente, il posto di "Capo sala" non è mai risultato esser vacante e

che la ricorrente stessa non è mai stata destinataria di alcun formale provvedimento di incarico (a svolgere le mansioni "de quibus"),

si può ben comprendere come la proposta azione cognitoria si appalesi (alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi "in subjecta materia") del tutto infondata: e (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) vada, pertanto, respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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