Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 10-10-2011, n. 36510Dibattimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di C.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 25-3-11, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello presentato avverso il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata in data 28-1-11, con il quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità del dibattimento nei confronti del predetto ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2.

Il ricorrente in primo luogo ripropone la eccezione di nullità dell’ordinanza impugnata per omessa interlocuzione della difesa (già dichiarata inammissibile dal Tribunale, in quanto qualificata come motivo nuovo proposto solo in sede di udienza di discussione del gravame).

In secondo luogo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare non sarebbe stata adeguatamente argomentata.

2.-. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha già chiarito che la cognizione del giudice d’appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 28253 del 09/06/2010, Rv. 248135). In definitiva la cognizione del Giudice di Appello cautelare è circoscritta entro il limite dedotto dalla parte impugnante, avuto però riguardo alla natura del provvedimento impugnato: il "thema decidendum" resta circoscritto nei confini dell’effetto devolutivo (Sez. 1, Sentenza n. 46262 del 18/11/2008, Rv. 242065).

Nel caso in esame la nullità dell’ordinanza di sospensione dei termini per omessa interlocuzione della difesa non era stata in alcun modo prospettata nei motivi di appello, sicchè, trattandosi di nullità a regime intermedio, ben poteva intendersi rinunciata dall’impugnante.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha concluso per la inammissibilità del nuovo motivo proposto solo in udienza, non potendosi confondere il regime di rilevabilità della patologia eccepita con la necessaria proposizione del motivo in sede di gravame.

Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

La particolare complessità del dibattimento, che rileva come causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purchè risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata, e, pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all’approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all’assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (Sez. 5, Sentenza n. 21325 del 27/04/2010, Rv. 247308).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, il numero degli imputati, la natura e la qualità dei reati ascritti agli imputati ed il numero delle imputazioni, la necessità di procedere alla riproduzione peritale della copiosa e molteplice attività di indagine tecnica oltre che alla escussione di molte decine di testimoni erano elementi che denotavano chiaramente la esistenza di una situazione obiettiva che impediva la contenuta definizione del giudizio, rendendo inevitabile la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2. 3.-. Il rigetto dei ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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