DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche’ l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 97 del 28-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, nonche’ l’introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, con il quale e’
stata recepita la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita’ della
benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva
2003/17/CE;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio in data 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, recante l’istituzione del sistema
nazionale di monitoraggio della qualita’ dei combustibili per
autotrazione;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante
attuazione della direttiva 2003/30/CE, relativa alla promozione
dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente
norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 205, ed in particolare il titolo III della parte
quinta, con il quale e’ recepita la direttiva 99/32/CE, relativa alla
riduzione del tenore di zolfo e di alcuni combustibili liquidi,
modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e
2004/101/CE, in materia di scambio delle quote di emissione dei gas
ad effetto serra nella Comunita’, con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata disciplinata
dall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della
salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della giustizia, degli affari esteri, dell’economia e
delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). – 1. Il presente decreto
stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i
trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre
navi della navigazione interna:
a) ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche
tecniche dei combustibili destinati all’utilizzo nei motori ad
accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;
b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla
lettera a).
2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle
altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare,
sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC
2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui
alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione
anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19
41 e 2710 19 45, destinati all’uso nei motori ad accensione per
compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva
97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva
2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e
altre navi della navigazione interna;»;
b) alla lettera g) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in
caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include
anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le
altre navi della navigazione interna;»;
c) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«i-bis) nave della navigazione interna: nave destinata alla
navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune;
i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo
di vita: le emissioni nette di CO2 , CH4 e N2 O che possono essere
attribuite al combustibile,compresi tutti i suoi componenti
miscelati, o all’energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti
fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione
dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a
prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;
i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita’ di energia:
la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2
associate al combustibile o all’energia fornita, divisa per il tenore
totale di energia del combustibile o dell’energia fornita (per il
combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);
i-quinquies) combustibile: un combustibile destinato all’utilizzo
nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per
compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali,
trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre navi
della navigazione interna;
i-sexies) fornitore: il soggetto responsabile del passaggio di
combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonche’ i
fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle
condizioni previste all’articolo 7-bis, comma 6;
i-septies) operatore economico: ogni persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita’ o in uno Paese terzo che offre o mette a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti
destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime,
prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di
biocarburanti destinati al mercato comunitario;
i-octies) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi ricavati
dalla biomassa;
i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, dei
rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e
l’acquacoltura, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani;
i-decies) valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico
processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la
metodologia definita nell’allegato V-bis, parte C;
i-undecies) valore tipico: una stima della riduzione
rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una
particolare filiera di produzione del biocarburante;
i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a partire da un
valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze
definite dalla presente direttiva, puo’ essere utilizzato al posto di
un valore reale;
i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie
all’uso di biocarburanti: emissioni di gas risparmiate rispetto a
quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce,
calcolate come indicato nell’allegato V- bis, parte C, punto 4.».
3. L’articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Benzina). – 1. E’ vietata la commercializzazione di
benzina non conforme alle specifiche di cui all’Allegato I.
2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di
produzione o importazione di combustibili che, direttamente o
indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di
distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un
tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di
etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui
all’Allegato I, senza l’etichetta prevista dal comma 3, presso almeno
il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari
e degli impianti di titolarita’ di terzi che espongono il proprio
marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via
esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali
imprese forniscono agli organi di cui all’articolo 8, comma 5, entro
cinque giorni dalla relativa richiesta, l’elenco degli indirizzi di
tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che
commercializzano la benzina prevista dal presente comma, presenti
nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe
previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del
termine da prorogare, sono concesse sulla base di un’istruttoria che
considera la compatibilita’ dei veicoli del parco circolante con la
benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento degli
obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Tale istruttoria e’
condotta dai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base delle stime sulla consistenza del parco
circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma
3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del
comma 4.
3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione,
diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza
benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle
specifiche di cui all’Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di
distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le
informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato,
un’etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di
facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per
cento. Solo per veicoli compatibili». La benzina che e’ consegnata
presso un impianto di distribuzione sulla base di contratti o con
l’accompagnamento di documenti da cui risulti un tenore massimo di
etanolo del 5 per cento, non puo’ essere commercializzata con
l’etichetta prevista dal presente comma.
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza la benzina prevista dal comma 3 deve essere
accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i
veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con
l’utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011
incompatibili con l’utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere
conforme all’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere
aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello
ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata
l’indicazione che nessun veicolo ricade nell’elenco, tale indicazione
deve essere accessibile agli utenti con dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura. Le societa’ di produzione
di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in via informatica, la lista di
tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere in
commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la
trasmissione deve avvenire prima dell’avvio della messa in commercio.
Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalita’ di invio
in via informatica, nonche’ gli specifici dati identificativi dei
veicoli da trasmettere. Le societa’ di produzione di veicoli stradali
trasmettono altresi’ al Ministero le informazioni utili a stimare la
consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili
con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono, entro il
31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previa consultazione delle societa’ stesse, nel quale si
disciplinano anche il formato e le modalita’ di trasmissione. Se
entro il 1° gennaio 2015, non si e’ provveduto alla adozione del
predetto decreto, le societa’ di produzione di veicoli stradali
trasmettono, entro il 1° febbraio 2015, una stima di tale
consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo,
da parte delle societa’ di produzione di veicoli stradali, e’
facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in
altri Stati.
5. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza benzina contenente additivi metallici, deve
essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso
i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile
commercializzato, un’etichetta avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, con le parole «Contiene
additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili».
6. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza la benzina prevista dal comma 5 deve essere
accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i
veicoli compatibili con l’utilizzo di tale benzina. Per la procedura
di formazione e di aggiornamento dell’elenco si applicano le
disposizioni previste dal comma 4.
7. Sono tenuti agli obblighi di informazione agli utenti e di
etichettatura previsti dal presente articolo i soggetti a cui
compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la scelta e la
sistemazione di segnalazioni, etichette ed altri strumenti di
informazione presso i depositi commerciali e gli impianti di
distribuzione.
8. E’ consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto
di piombo non superiore a 0,15 g/l e conforme alle altre specifiche
di cui all’Allegato I per un quantitativo massimo annuale pari allo
0,03 per cento delle vendite totali di benzina dell’anno precedente,
destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere
distribuito dalle associazioni riconosciute di possessori di auto
storiche. I gestori dei depositi fiscali che producono o importano
combustibili, i quali intendano commercializzare tale benzina,
comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro il 31 marzo dell’anno in cui si effettua la
commercializzazione, il quantitativo da produrre o da importare. In
tale comunicazione i gestori dimostrano di osservare la prescritta
quota percentuale, calcolata rispetto alla quantita’ dagli stessi
commercializzata nell’anno precedente e rispetto alla quantita’
commercializzata nell’anno precedente da altri gestori che, con
apposito atto da allegare, abbiano devoluto la quota percentuale loro
spettante.».
4. L’articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Combustibile diesel). – 1. E’ vietata la
commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle
specifiche di cui all’Allegato II. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
128.
2. A seguito dell’adozione di una specifica norma tecnica del
Comitato europeo di normazione (CEN) relativa al combustibile diesel
avente un tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME)
pari al 10 per cento, puo’ essere prevista, alle condizioni stabilite
con decreto adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
commercializzazione del combustibile diesel avente tale tenore
massimo di FAME e conforme alle altre specifiche di cui all’Allegato
II.
3. Nel caso in cui, alla luce delle specifiche tecniche della norma
CEN prevista dal comma 2 e della compatibilita’ dei veicoli del parco
circolante, risulti necessario mantenere una adeguata e diffusa
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo
di FAME indicato nell’Allegato II, il decreto ministeriale previsto
dal comma 2 disciplina le modalita’ necessarie ad assicurare la
continuita’ di tale commercializzazione, nonche’ appositi obblighi di
etichettatura e di informazione per il combustibile diesel avente un
tenore massimo di FAME pari al 10 per cento, in analogia a quanto
previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4.
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in
cui si commercializza combustibile diesel contenente additivi
metallici si applica quanto previsto dall’articolo 3, commi 5, 6 e 7.
5. E’ vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi
della navigazione interna, l’utilizzo di combustibili liquidi diversi
dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000
mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.».
5. L’articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati). – 1.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di
seguito denominato:«ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito
internet i dati relativi alla qualita’ di benzina e combustibile
diesel commercializzati nell’anno precedente, sulla base di quanto
previsto dalle norme di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle
pertinenti norme tecniche comunitarie, i dati relativi alla qualita’
ed alla quantita’ di benzina e di combustibile diesel in
distribuzione nell’anno civile precedente, sulla base di una
relazione elaborata dall’ISPRA ai sensi delle norme di cui
all’articolo 10, comma 2.».
6. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis(Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra). –
1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita’ di energia dei
combustibili per i quali hanno assolto l’accisa nell’anno 2020 e, nel
caso di cui al comma 9, dell’energia fornita nel 2020, siano
inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento
stabilito ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera b),
della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva
2009/30/CE.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’ISPRA,
una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei
combustibili per i quali hanno assolto l’accisa e dell’energia
fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di
energia forniti con l’indicazione , ove appropriato, del luogo di
acquisto e dell’origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante
il ciclo di vita per unita’ di energia.
3. La relazione di cui al comma 2 e’ accompagnata dai documenti
comprovanti l’avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di
sostenibilita’ e degli obblighi di informazione di cui all’articolo
7-ter, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5.
4. Il formato e le modalita’ di trasmissione della relazione di cui
al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha
assolto l’accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita’ di energia possono
essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli
stessi sia stato accertato, ai sensi dell’articolo 7-quater, il
rispetto dei criteri di sostenibilita’ di cui all’articolo 7-ter,
commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all’articolo
7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al
fornitore, al momento della cessione di ogni partita di
biocarburante, copia di un certificato di sostenibilita’ rilasciato
nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita’ dei biocarburanti di cui all’articolo 7-quater, comma
1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai
sensi dell’articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE,
introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonche’ una
dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, relativa all’origine, al luogo di acquisto
e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di
vita, per unita’ di energia, della stessa partita.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all’articolo
7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il
ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell’energia sono
calcolate conformemente alla metodologia stabilita ai sensi
dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva
98/70/CE, introdotto dall’articolo1 della direttiva 2009/30/CE.
7. Il fornitore mantiene a disposizione dell’autorita’ preposta
agli accertamenti di cui all’articolo 8, comma 5-bis, per i cinque
anni successivi al pagamento dell’accisa, la documentazione
contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni
comunicate ai sensi del comma 2.
8. L’operatore economico mantiene a disposizione dell’autorita’
preposta agli accertamenti di cui all’articolo 8, comma 5-bis , per i
cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di
biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei
quali ha prodotto l’autocertificazione di cui al comma 5.
9. I fornitori di energia elettrica per veicoli possono essere
designati quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 qualora siano
in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare
adeguatamente la elettricita’ fornita per essere utilizzata nei
veicoli. A tal fine presentano una domanda al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Detto
Ministero provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
10. Un gruppo di fornitori puo’ scegliere di ottemperare
congiuntamente agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. In tal caso
il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalita’ di
applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai
sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva
98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
11. I fornitori trasmettono al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una
relazione che illustri la possibilita’ di raggiungere riduzioni
aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020
attraverso uno dei seguenti metodi:
a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo
stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla
navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da
diporto;
b) l’uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo
stoccaggio del carbonio,secondo quanto stabilito nel decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;
c) l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni.
12. L’ISPRA trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformita’ alle
disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2,
nonche’ sull’accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai
commi 7 e 8.
Art. 7-ter (Criteri di sostenibilita’ per i biocarburanti). – 1. I
criteri di sostenibilita’ che i biocarburanti devono rispettare al
fine di cui all’articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2
a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le
materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del
territorio della Comunita’. I biocarburanti prodotti a partire da
rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui
dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura
devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilita’ definiti al
comma 2.
2. I biocarburanti devono assicurare grazie al loro uso un
risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 35 per
cento. Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti gia’ in
servizio al 23 gennaio 2008, tale valore si applica a decorrere dal
1° aprile 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno al 50 per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 detto risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno al 60 per
cento per i biocarburanti prodotti negli impianti entrati in
produzione il 1° gennaio 2017 o successivamente. Il risparmio delle
emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di biocarburanti
e’ calcolata in conformita’ all’articolo 7-quinquies.
3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini
di biodiversita’, ossia terreni che nel gennaio 2008 o
successivamente possedevano uno degli status seguenti,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto
status:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e
altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno
chiaramente visibile di attivita’ umana e i processi ecologici non
siano perturbati in modo significativo;
b) aree designate per scopi di protezione della natura a norma
delle leggi o dall’autorita’ competente del paese in cui le materie
prime sono coltivate a meno che non venga dimostrato che la
produzione delle predette materie prime e le normali attivita’ di
gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree richiamate;
c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree protette
individuate ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, le aree marine protette di cui alla legge
del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e i siti
della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della
Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette
materie prime e le normali attivita’ di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei
siti richiamati;
d) aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari,
minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi
internazionali ratificati dall’Italia o incluse in elenchi compilati
da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per
la conservazione della natura, previo loro riconoscimento ai sensi
dell’articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva
98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a
meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette
materie prime e le normali attivita’ di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree in
questione;
e) terreni erbosi ad elevata biodiversita’, per i quali i criteri e
i limiti geografici sono fissati ai sensi dell’articolo 7-ter,
paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, che siano:
1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero
tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione
naturale delle specie nonche’ le caratteristiche e i processi
ecologici;
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che
cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono
ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che
il raccolto delle materie prime e’ necessario per preservarne lo
status di terreno erboso.
4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di
carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno
degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:
a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni coperti o
saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa
dell’anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione
superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di
altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta
superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali
soglie in situ;
c) terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro
caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque
metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e
il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in
situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di
carbonio della superficie in questione, prima e dopo la conversione,
e’ tale che, quando viene applicata la metodologia di cui
all’allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al
comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano se, al
momento dell’ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo
stesso status che nel gennaio 2008.
5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie
prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno
che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la
raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato.
6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie prime
agricole coltivate nella Comunita’, queste ultime devono essere
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle
disposizioni menzionate nella parte A, rubrica ‘Ambiente’, e al punto
9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del
19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento
di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento.
7. Non e’ consentito rifiutare per motivi di sostenibilita’ che un
biocarburante venga considerato ai fini di cui all’articolo 7-bis,
commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri di sostenibilita’ di
cui ai commi da 2 a 5.
Art. 7-quater (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita’
per i biocarburanti). – 1. Al fine della verifica del rispetto dei
criteri di sostenibilita’ di cui all’articolo 7-ter, commi da 2 a 5,
e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad
ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli
operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della
stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della
sostenibilita’ dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema
oggetto di una decisione ai sensi dell’articolo 7-quater, paragrafo
4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della
direttiva 2009/30/CE.
2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo
energetico dei biocarburanti previste nell’ambito dei regimi di
sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli
operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita’ e le
informazioni di cui al comma 5, in conformita’ a quanto stabilito dal
sistema nazionale di certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma
6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di
recepimento della direttiva 2009/30.
3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti
gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del
biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita’ e le
informazioni di cui al comma 5, nonche’ un livello adeguato di
verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori.
Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori
economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la
frequenza e il metodo di campionamento usati nonche’ la solidita’ dei
dati.
4. Al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilita’ sono
mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia prima al
biocarburante, gli operatori economici e i fornitori, per quanto
attiene i rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di
equilibrio di massa che:
a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di
rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilita’
diverse siano mescolate;
b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di
sostenibilita’ e sul volume delle partite di cui alla lettera a)
restino associate alla miscela;
c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela
sia descritta come avente le stesse caratteristiche di
sostenibilita’, nelle stesse quantita’, della somma di tutte le
partite aggiunte alla miscela.
5. Conformemente a quanto stabilito ai sensi dell’articolo
7-quater, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall’articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici
devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima
ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:
a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e
dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il
consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica;
b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell’Unione europea da cui
proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti
convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro:
1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n.
29);
2) Convenzione concernente la liberta’ sindacale e la protezione
del diritto sindacale (n. 87);
3) Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto
di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98);
4) Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la
mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di
valore uguale (n. 100);
5) Convenzione concernente l’abolizione del lavoro forzato (n.
105);
6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego
e di professione (n. 111);
7) Convenzione sull’eta’ minima per l’assunzione all’impiego (n.
138);
8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile
e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).
6. Alle attivita’ di controllo relative all’applicazione delle
disposizioni del presente articolo provvedono i Ministeri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico.
Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti). – 1. Ai fini di
quanto previsto all’articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas
a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
sono cosi’ calcolate:
a) se l’allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore standard per
il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla
filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi
biocarburanti, calcolato secondo l’allegato V-bis, parte C, punto 7,
e’ uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia
definita all’allegato V-bis, parte C;
c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della
formula di cui all’allegato V-bis, parte C, punto 1, ove i valori
standard disaggregati, di cui all’allegato V-bis, parte D o E,
possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali
calcolati secondo la metodologia definita all’allegato V-bis, parte
C, per tutti gli altri fattori;
d) ai biocarburanti non individuati nell’allegato V-bis si
applicano le disposizioni di cui alla lettera b).
2. I valori standard di cui all’allegato V-bis, parte A, e i valori
standard disaggregati per la coltivazione di cui all’allegato V-bis,
parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:
a) coltivate fuori della Comunita’;
b) coltivate nella Comunita’ in aree incluse negli elenchi
trasmessi alla Commissione ai sensi dell’articolo 7-quinquies, comma
2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall’articolo 1 della
direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito:
htpp://ec.europa.eu/enrgy/renewables/transparency_platform/emission_e
n.htm;
c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui
dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca.
3. Per i biocarburanti non rientranti nell’ambito di applicazione
delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la
coltivazione.».
7. All’articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66:
a) al comma 4 le parole: «Non si applica quanto previsto
dall’articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.» sono
soppresse;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
5. L’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 9, commi
3, 4, 5 e 6, e’ effettuato dagli uffici dell’Agenzia delle dogane
competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza,
utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti
dall’allegato V. L’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo
9, comma 7, e’ effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della
navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla
normativa regionale; si applica quanto previsto dall’articolo 296,
comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
c) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. L’accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti
ai commi 7 e 8 dell’articolo 7-bis, e’ effettuato dall’ISPRA.».
8. L’articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai
gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o
combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all’articolo 3,
comma 1, o di cui all’articolo 4, comma 1, si applica una sanzione
amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto
costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai
gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o
combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi
degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative
di cui al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti
di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che
commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei
divieti di cui all’articolo 3, comma 1, o di cui all’articolo 4,
comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli
articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte
a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto
nel caso degli impianti di distribuzione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad
assicurare le percentuali di distribuzione provinciale previste
dall’articolo 3, comma 2, se le stesse non sono rispettate. Se gli
elenchi previsti dall’articolo 3, comma 2, non sono trasmessi nei
termini prescritti si applica l’articolo 650 del codice penale.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 4, comma 2,
commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME
superiore a quello previsto da tale decreto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 4, comma 2, non
rispettano le modalita’ introdotte da tale decreto per assicurare la
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo
di FAME indicato nell’allegato II.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti agli
obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura previsti
dall’articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall’articolo 4, comma 4, che
violano tali obblighi. La stessa sanzione si applica ai soggetti
tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 3, commi
4 o 6, e dall’articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A
seguito dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 4, comma 2,
la stessa sanzione si applica anche in caso di violazione degli
obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura introdotti
da tale decreto.
7. In caso di violazione del divieto previsto dall’articolo 4,
comma 5, si applica la sanzione prevista dall’articolo 296, comma 5,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, alla cui irrogazione provvedono le regioni o la
diversa autorita’ indicata dalla legge regionale ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano
nei termini i dati da inviare ai sensi dell’articolo 10, comma 2, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale,
ordina al gestore di provvedere.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, i fornitori che non
rispettano l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 7-bis, comma
1, sono puniti con la sanzione amministrativa da 300.000 a 1.000.000
euro.
10. Nel caso la riduzione percentuale di cui all’articolo 7-bis,
comma 1, risulti pari o inferiore al 5 per cento rispetto al valore
di riferimento, la sanzione di cui al comma 11 e’ triplicata.
11. Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito la
relazione di cui all’articolo 7-bis, comma 2, corredata dalla
documentazione di cui al comma 3, e’ punito con la sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. Qualora il contenuto della
relazione risulti incompleto, inesatto o non conforme a quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo, la sanzione e’ duplicata.
12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione
di cui all’articolo 7 bis, comma 7, e’ punito con la sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.
13. Il fornitore che omette di presentare la relazione di cui
all’articolo 7-bis, comma 11, e’ punito con la sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
14. L’operatore economico che produce la autocertificazione, di cui
all’articolo 7-bis, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme
dalla metodologia di cui all’articolo 7-quinquies e’ punito con la
sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
15. L’operatore economico che non mantiene a disposizione la
documentazione di cui all’articolo 7-bis, comma 8, e’ punito con la
sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro .
16. L’operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui
all’articolo 7-quater e’ punito con la sanzione amministrativa da
50.000 a 100.000 euro.
17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni previste ai commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si
applica il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16
della legge n. 689 del 1981.».
9. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66:
a) al comma 2, le parole: «dei combustibili» sono sostituite dalle
seguenti: «della benzina e del combustibile diesel» e l’ultimo
periodo e’ sostituito dai seguenti: «Con lo stesso decreto sono
altresi’ stabilite le procedure per la raccolta dei dati di cui
all’articolo 7, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 3 febbraio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.».
b) al comma 4 le parole: «ai sensi dell’articolo 20 della legge 16
aprile 1987, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11» e le parole: «al
fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie» sono
sostituite dalle seguenti: «al fine di dare attuazione a successive
norme comunitarie non autonomamente applicabili».
10. Gli allegati I, II e V del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, sono sostituiti dai corrispondenti allegati contenuti
nell’allegato A al presente decreto.
11. L’allegato III del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’
abrogato.
12. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e’ aggiunto
l’allegato V-bis contenuto nell’allegato A al presente decreto.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 3, commi 4 e 6, e
dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da tali
articoli sul proprio sito internet e i gestori dei depositi
commerciali e degli impianti di distribuzione tenuti provvedono a
renderli accessibili al pubblico entro dieci giorni dalla
pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le societa’ di produzione di veicoli stradali
trasmettono in via informatica al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con riferimento ai veicoli che
hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data,
gli elenchi previsti dall’articolo 3, commi 4 e 6, e dall’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2005. Detto Ministero
provvede a pubblicare tali elenchi sul proprio sito internet e i
gestori dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione
tenuti provvedono a renderli accessibili al pubblico entro trenta
giorni dalla pubblicazione. In caso di violazione degli obblighi
previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005.
2. All’articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad
essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili
definiti nella norma ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la
cui viscosita’ o densita’ rientra nei limiti di viscosita’ o di
densita’ stabiliti per le qualita’ ‘DMB’ e ‘DMC’ dalla tabella I
della norma ISO 8217;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui
viscosita’ o densita’ rientra nei limiti di viscosita’ o di densita’
stabiliti per le qualita’ ‘DMX’ e ‘DMA’ dalla tabella I della norma
ISO 8217;»
b) la lettera p) e’ abrogata.
3. All’articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni:
a) il comma 7 e’ abrogato;
b) al comma 9 la lettera a) e’ abrogata.
4. All’articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «o alla
navigazione interna» sono soppresse.
5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a
quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al
consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in
veicoli omologati per il relativo utilizzo.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
6. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite:
a) le modalita’ di funzionamento del Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita’ dei biocarburanti previsto
all’articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del presente
decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo 7-quater, nonche’ le procedure di adesione allo stesso
Sistema;
b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui al comma 5, dell’articolo 7-quater del decreto legislativo n. 66
del 2005, introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del presente
decreto;
c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono
rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui
al comma 4 del citato articolo 7-quater.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. All’attivita’ di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 7-bis, come
introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del presente decreto, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell’articolo 4,
della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del
servizio, le tariffe e le relative modalita’ di versamento, per
l’istruttoria finalizzata alla designazione dei fornitori o dei
gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le tariffe sono
aggiornate, con le stesse modalita’, almeno ogni due anni, sulla base
del costo effettivo del servizio.
2. All’attivita’ di controllo di cui all’articolo 7-quater, comma
6, come introdotto dal comma 6 dell’articolo 1, si provvede, con
oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell’articolo 4,
della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le
relative modalita’ di versamento, per la copertura delle spese
relative ai controlli di cui all’articolo 7-quater, comma 6. Le
tariffe sono aggiornate, con le stesse modalita’, almeno ogni due
anni, sulla base del costo effettivo del servizio.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi 9
e 10 dell’articolo 7-bis e 6 dell’articolo 7-quater, come introdotti
dal comma 6 dell’articolo 1 del presente decreto, agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Fazio, Ministro della salute

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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