Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 10-10-2011, n. 36509 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di T.C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 15-4-11, il Tribunale di Roma, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello presentato avverso il provvedimento del Tribunale di Latina in data 20-1-11, con il quale era stata respinta l’istanza di sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 299 c.p.p. e vizio di motivazione, ribadendo che il T., come riportato da due perizie mediche, era affetto da gravissime patologie sia di natura organica che di natura psichica, che rendevano il suo stato di salute incompatibile con il regime carcerario.

In particolare, nel ricorso si denuncia:

– che la perizia disposta dal Tribunale di Latina non poteva considerarsi definitiva, sicchè il Tribunale di Roma avrebbe dovuto disporre nuovi accertamenti peritali;

– che il Tribunale di Roma in ogni caso non avrebbe tenuto debito conto delle conclusioni dei consulenti medici, dalle quali risultava che il T., calato di ben 22 kg. di peso e costretto a vivere su una sedia a rotelle, era affetto da poliposi del colon di origine tumorale maligna ed emorroidi di terzo grado con prolasso, edema cronico diffuso di entrambe le corde vocali vere, grave ipoacusia bilaterale da osteosclerosi, situazione eretistico depressiva da disturbo dell’adattamento.

2.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Tutte le odierne censure sono già state esaminate e respinte, con congrua motivazione, dal Tribunale di Roma nell’ordinanza impugnata.

In particolare, il Tribunale ha rilevato preliminarmente che nessun elemento nuovo era intervenuto rispetto alla situazione già presa in esame e cristallizzata nella precedente ordinanza del 29-3-11, che, recependo le conclusioni dei periti di ufficio, aveva stabilito la attuale compatibilità delle condizioni di salute del T. con lo stato detentivo, sia pure con necessità di continuare un attento monitoraggio sulla situazione depressiva del predetto.

Lo stesso Tribunale ha anche precisato che l’ultimo elaborato peritale depositato in date 14 marzo 2011 doveva intendersi come allo stato definitivo, contenendo soltanto riserva di eventuali nuove valutazioni all’esito degli esami clinici già programmati.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro trecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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