T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-11-2011, n. 8624 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Maresciallo dei CC. L.D.S. ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire – a far data dal suo (supposto) trasferimento d’autorità – il trattamento economico di cui alla legge "100" del 1987.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.06.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di un’espressa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente) la palese infondatezza.

Al riguardo; premesso che l’indennità di cui è causa è stata richiesta – dall’interessato – con riferimento alla sua destinazione a Ceglie Messapica (Br), si osserva

che il relativo provvedimento è stato adottato (il 31.5.92) al termine della frequenza di un Corso di addestramento: seguìto, dal De Simeone, presso la Compagnia CC. di Subiaco;

che, per giurisprudenza consolidata, la sede alla quale il personale militare è assegnato durante la fase di addestramento non può esser considerata "sede di servizio" in senso proprio;

che la destinazione ad un determinato Ufficio, disposta al termine della predetta fase, non integra – pertanto (ovunque quest’Ufficio sia ubicato) – la fattispecie del "trasferimento d’autorità": ma costituisce (con tutto ciò che ne consegue ai fini indennitari) una prima assegnazione di sede. (Sul punto, cfr. – "ex multis" – C.d.S., IV, n.5966/2000).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che, in applicazione delle regole sulla soccombenza, non può che porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico del D.S.), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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