Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3960 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Borbon srl propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, per crediti relativi ad eseguiti trasporti di merce, su istanza della Galesso Autotrasporti, eccependo l’avvenuta prescrizione annuale del credito.

Il Tribunale di Venezia, considerando inapplicabile la prescrizione quinquennale prevista in tema di "tariffa a forcella", ritenne prescritto il credito e revocò il decreto La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, la quale ha ritenuto che, a norma del D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 2, il trasportatore avrebbe dovuto provare non solo l’iscrizione all’albo ma anche l’esistenza delle necessarie autorizzazioni (poi eventualmente convertite in epoca successiva) al momento della conclusione del contratto di trasporto. Il giudice d’appello ha, altresì, qualificato tardiva la documentazione prodotta dalla ditta trasportatrice in appello.

La Galesso Autotrasporti propone ricorso per cassazione attraverso due motivi. Non resiste l’intimata società. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo sostiene, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, che la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la produzione dell’autorizzazione rilasciata il 16 giugno 2000 non fornisca la prova della sussistenza, al momento in cui furono eseguiti i trasporti in questione (tra luglio e settembre del 1998), delle autorizzazioni di cui alla L. n. 298 del 1974, art. 41, sul presupposto che il provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 2, pur essendo stato rilasciato successivamente in data 16 giugno 2000, doveva portare a ritenere dimostrato il possesso delle stesse autorizzazioni già alla data del 24 aprile 1998 (data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs.).

Circostanza dalla quale la ricorrente deduce l’applicabilità alla fattispecie delle "tariffe a forcella" e, dunque, del termine prescrizionale quinquennale di cui al D.L. n. 82 del 1993, art. 2.

Il secondo motivo censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare le prove documentali prodotte nel grado d’appello e di ammettere le testimonianze formulate nell’atto d’appello per dimostrare il possesso delle autorizzazioni di cui alla L. n. 298 del 1974, art. 41 al momento dell’esecuzione dei trasporti in questione.

Dimostrazione – ritiene la ricorrente – indispensabile per l’applicazione delle "tariffe a forcella" e, dunque, del più lungo termine prescrizionale.

Il primo motivo è fondato.

La L. 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, in Gazz. Uff. n. 200 del 31 luglio 1974) stabilisce all’art. 41 che per l’effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l’imprenditore sia inscritto nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

L’autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo. E’ poi sopravvenuto il D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85 (Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma della L. 23 dicembre 1997, n. 454, art. 7, comma 2, in Gazz. Uff. n. 83 del 9 aprile 1998), il quale, all’art. 2, comma 1, ha stabilito che "A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le autorizzazioni per i singoli veicoli, di cui sono titolari le imprese di autotrasporto per conto terzi, sono convertite in autorizzazione all’impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati. La conversione è comunque subordinata alla dimostrazione della disponibilità nell’ambito della propria organizzazione aziendale, di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata ad essere impiegato alla guida dei veicoli autorizzati ed iscritti nei libri matricola dell’impresa". E’ incontroverso che la Galesso Autotrasporti, nel resistere all’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla controparte, ha prodotto (per dimostrare l’applicabilità delle "tariffe a forcella" e, dunque, del più lungo termine prescrizionale) l’autorizzazione "in conversione" all’impresa, di cui al citato D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 2, e non le precedenti autorizzazioni per i singoli veicoli di cui alla L. n. 298 del 1974, menzionato art. 41. Precedenti autorizzazioni che sono state prodotte solo in grado d’appello (produzione, questa, giudicata tardiva dalla sentenza impugnata).

Il giudice, allora, ha ritenuto che la produzione dell’autorizzazione in conversione, conseguita nel giugno del 2000, non sia idonea a dimostrare che all’epoca dei trasporti in questione (giugno/settembre 1998) la ditta trasportatrice fosse munita anche delle precedenti, singole autorizzazioni. Per giungere a questa conclusione, il giudice ha proceduto all’interpretazione del D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 2 (che erroneamente ha menzionato come D.L. n. 82 del 1993, art. 2) e ne ha dedotto la non automaticità della conversione delle autorizzazioni concesse per i singoli autoveicoli nell’autorizzazione all’impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza). Ha aggiunto pure: che il trasportatore non poteva limitarsi a dimostrare la sua iscrizione all’albo, ma doveva anche dimostrare di essere in possesso delle singole autorizzazioni al momento dei trasporti in questione, salva poi la loro conversione in epoca successiva; che, nel collegamento previsto dalla legge con l’unica autorizzazione complessiva, è necessario il controllo circa l’esistenza delle precedenti autorizzazioni e ciò "sia per ragioni di tutela dell’autotrasportatore onesto a vedere rispettate tutte le condizioni che la legge prevede, senza zone grigie, di interpretazione, sia perchè trattasi di interpretazione sorretta dal dato testuale a favore della non automaticità della conversione, con la conseguenza della legittimità del controllo sull’esistenza delle autorizzazioni singole che l’azienda avrebbe dovuto avere per i veicoli impiegati nel trasporto per il periodo in esame". Tutto ciò premesso, occorre osservare che l’argomentazione addotta dalla sentenza, oltre ad essere resa in violazione di legge, è priva di alcun costrutto logico. La questione consiste, infatti, nello stabilire se il trasportatore, nel provare di essere in possesso della autorizzazione unica all’impresa sin dal giugno 2000, ha anche provato di aver posseduto le autorizzazioni per i singoli veicoli nel periodo del trasporto. A tal fine risulta affatto inconcludente il riferimento all’automaticità o meno della conversione delle precedenti autorizzazioni in quella complessiva di cui al D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 2. Invero, se per "non automaticità" della conversione si intende che essa è subordinata ad alcuni requisiti di legge (disponibilità da parte dell’azienda di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata, ecc), è implicito che l’avvenuta conversione comporta l’avvenuta verifica, da parte degli organi preposti, dell’esistenza di quei requisiti. Se, invece, per "non automaticità" della conversione si intende dire che essa è subordinata al possesso delle precedenti, singole autorizzazioni, il rilievo è assolutamente insensato, in quanto la fattispecie normativa alla quale si fa riferimento presuppone che le stesse precedenti autorizzazioni per singoli veicoli siano "convertite" in un’unica autorizzazione per massa complessiva.

Inoltre, il testo stesso della legge depone per la conclusione diversa rispetto a quella alla quale il giudice è pervenuto. Il più volte citato art. 2 stabilisce che le autorizzazioni per i singoli veicoli sono convertite in una sola autorizzazione all’impresa "a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il decreto n. 85 del 1998 è stato pubblicato (come s’è visto) sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, sicchè esso è entrato in vigore il 24 aprile 1998. Il che significa che per ottenere la conversione (di fatto ottenuta nel giugno 2000) l’autotrasportatore era in possesso delle autorizzazioni per i singoli veicoli nella citata data, precedente ai trasporti dei quali si discute, eseguiti tra giugno e settembre del 1998.

Nè è consentito ritenere che le autorizzazioni per singoli veicoli (poi convertite) siano state rilasciate in epoca successiva ai trasporti, posto che l’art. 1 del più volte citato decreto n 85 del 1998 prevedeva che le aziende non munite di autorizzazione sarebbero state autorizzate al trasporto per conto terzi solo a decorrere dal 1 gennaio 2001.

In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto ed il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame della controversia, adeguandosi ai principi sopra enunciati. Lo stesso giudice provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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