Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3958 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. L’Avvocato C.D. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro M.L. avverso la sentenza del 28 settembre 2007, con la quale il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., proposta nel gennaio del 2005 dalla M. avverso un precetto intimatole per l’importo di Euro 7.381,84 in forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza del Giudice di Pace di Napoli, nella quale il ricorrente era stato indicato come distrattario delle spese giudiziali.

Tale sentenza, per quello che si legge nel ricorso era stata pronunciata a carico del Condominio di (OMISSIS) ed a favore di L.M. ed il qui ricorrente l’aveva fatta valere, dopo averla notificata al Condominio ed a cinquantotto condomini, intimando il precetto al Condominio ed a quarantadue condomini, tra cui la M..

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato che il qui ricorrente aveva diritto di procedere all’esecuzione forzata solo per la somma di Euro 1.143,75, di cui 116,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.c. sulla somma di Euro 1.027,75. p.2. L’intimata non ha resistito al ricorso. p.3. In data 5 gennaio 2012 il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal suo difensore nella quale enuncia di avere interesse alla trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26.

Motivi della decisione

p.1. Il ricorso propone quattro motivi. p.1.1. Il primo deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 "violazione dell’art. 1292 c.c." e propone il seguente questi di diritto: "vero che ciascuno dei condomini può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri?". p.1.1.2. Il motivo presenta due ragioni di inammissibilità.

La prima è l’assoluta astrattezza e genericità del quesito di diritto e, quindi, la sua inidoneità ad assolvere al requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso stante la sua vigenza al momento in cui è stato proposto.

Invero, l’art. 366-bis c.p.c., quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questa contenuto è, pertanto, un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

Il quesito proposto dal ricorrente non rispetta queste caratteristiche. p.1.1.3. La seconda ragione di inammissibilità è che il motivo si fonda sul contenuto della sentenza costituente titolo esecutivo e del precetto, ma di tali atti non si fornisce l’indicazione specifica nei termini richiesti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 c.p.c., n. 6, (si vedano, ex multis, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010): ci si astiene, infatti, dal riprodurre il contenuto di detti atti per la parte che può supportare il motivo e dal dire dove nella fase di merito tali atti vennero prodotti e, soprattutto se e dove siano stati prodotti in questo giudizio di legittimità, al fine di consentire alla Corte di riscontrare le allegazioni che su di essi si fondano. p.1.2. Con il secondo motivo si imputa al Tribunale di avere erroneamente ritenuto non dovuta la somma richiesta nel precetto a titolo di spese generali ai sensi dell’art. 14 della tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, a motivo che la sentenza non aveva riconosciuto la relativa voce. p.1.2.1. Anche tale motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè le emergenze sulle quali si fonda dovrebbero essere riscontrate tramite l’esame della sentenza costituente il titolo esecutivo e quello del precetto. Al riguardo, si rileva che nella esposizione del fatto del ricorso si trova enunciato nella riproduzione, all’interno di una serie di enunciazioni che parrebbero quanto dedotto nell’opposizione al precetto, un elenco di "diritti di precetto" nel quale è testualmente riportata la seguente espressione: "spese forfetizzate: non dovute in quanto non liquidate nel dispositivo ed inglobate, quindi, nei diritti ed onorari liquidati". Espressione che con il riferimento all’inglobamento nei diritti e negli onorari parrebbe suggerire che, al di là della mancata liquidazione nel dispositivo, le spese generali possano essere state comprese nella liquidazione dei diritti e degli onorari.

Il che rendeva necessario esaminare la sentenza de quagli precetto.

E’ da notare che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 dev’essere assolto sulla base delle sole enunciazioni del ricorso e non può essere desunto aliunde e, dunque, nemmeno dalla sentenza impugnata. p.1.3. Il terzo motivo si riduce a questa enunciazione: "Il Tribunale sulla richiesta di nullità della opposizione ex art. 617 c.p.c. nulla dice. In merito l’istante formula il seguente quesito: Vero che la opposizione ex art. 617 c.p.c. doveva essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di opposizione?". p.1.3.1. Il motivo è inammissibile per l’assoluta genericità del quesito e, gradatamente, per la sua totale genericità (in termini sulla necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione:

Cass. n. 4741 del 2005, ex multis) e mancanza di enunciazione della violazione addebitata alla sentenza impugnata. p.1.4. Il quarto motivo è dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e consta della seguente enunciazione: "Il Tribunale non ha in alcun modo motivato quale fosse il motivo per cui non spettassero i diritti così come specificati con la comparsa di costituzione, non ha motivato la infondatezza della richiesta di nullità del pignoramento nè ha motivato il perchè della condanna dello istante a 3/4 delle spese, diritti ed onorari del giudizio, quando la opponente ha proposto la eccezione di nullità del precetto e gli è stata rigettata altrettanto la richiesta di nullità del pignoramento". p.1.4.1. Il motivo pone, in realtà, tre quaestiones iuris e nessuna quaestio facti e come tale doveva concludersi con la formulazione di quesiti di diritto. Onde per tale ragione è inammissibile.

Non solo: non è dato comprendere a quali diritti esposti nella comparsa di risposta ci si riferisca e, dunque, la prima censura è nuovamente carene del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e del tutto generica ed anche per tale ragione gradatamente di nuovo inammissibile.

Incomprensibile è il riferimento all’assenza di motivazione sulla richiesta di nullità del pignoramento.

In fine, quanto alla terza censura, afferente alla statuizione sulle spese, l’addebito della mancanza di motivazione della valutazione della soccombenza con addebito per 3/4 al ricorrente sarebbe privo di pregio, atteso che la sentenza ha motivato facendo riferimento all’accoglimento dell’opposizione (all’esecuzione) "in massima parte". p.2. Il ricorso è, pertanto, rigettato. p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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