T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 09-11-2011, n. 8619

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente, professionista geologo e titolare di uno studio professionale operante nel settore delle prove geognostiche, geofisiche e geotecniche dal 2001, nel mese di settembre 2009 ha chiesto all’intimato Ministero, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare prove di laboratorio geotecnico su terreni e rocce, prove geognostiche e geotecniche in sito e prove ed indagini geofisiche.

La Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con le contestate note nel 9 novembre 2010, nel fare presente l’impossibilità, allo stato degli atti, di rilasciare la richiesta autorizzazione, ha invitato l’attuale istante a produrre ulteriore documentazione sulla base di quanto stabilito in materia dalle circolari nn. 7618 e 7619 dell’8 settembre 2010 ed al contempo ha fatto presente che la domanda sarebbe stata esaminata nei più brevi tempi tecnici consentiti dalla completezza della documentazione inviata e nel rispetto dei termini stabiliti dal DM n. 524/1997.

Con il proposto gravame il ricorrente ha impugnato le citate determinazioni e gli atti in epigrafe specificati ed ha chiesto altresì, ove ritenuta necessaria, la disapplicazione dell’art. 59 comma 2 del DPR n.380/2001 e del punto 6.2.2. del DM 14.1.2008 nonchè la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza a suo tempo presentata.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione della DIRETTIVA CE 123/06 e degli artt.1, 8 e 17 del D.lvo n.59/2010 e degli artt. 2,19 e 20 della L. n.241/1990. Avvenuta formazione del silenzio assenso;

2) Falsa applicazione dell’art.20 della L. n.1086/1971, dell’art. 59 del DPR n.380/2001 e del punto 6.2.2. dell’allegato al DM 14/1/2008. Violazione e falsa applicazione della DIR. CE 123/2006 e del D.Lgvo 59/2010 in materia di procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Errore in punto di diritto riguardo l’abrogazione tacita dell’art.59 DPR 380/2011 e del punto 6.2.2 dell’allegato al DM 14.1.2008 in parte qua e illegittimità dei medesimi atti sotto altro profilo. Violazione degli artt. 28, 43, 81, 82 e 86 del Trattato e dei principi giurisprudenziali in tema di libertà di concorrenza e liberalizzazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento. Illegittimità derivata dell’atto impugnato sub 1);

3) Violazione degli artt. 14, 15 e 19 del D.lvo n.59/2010 e delle norme del trattato. Violazione dell’art. 3 della L. n. 112/1963, dell’art. 41 del DPR n. 328/2001 e dell’art. 29 del DM 18 novembre

1971 e s.m.i.. Eccesso di potere per irragionevolezza, aggravamento procedimentale, mancata proporzionalità, limite all’accessibilità e difetto di presupposto e motivazione.

Si sono costituite le intimate Amministrazioni rappresentando in primis il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e contestando poi la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla pubblica udienza del 5.10.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Si prescinde dal previo esame della dedotta eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la manifesta infondatezza delle doglianze mosse dall’interessato.

Con la prima delle dedotte censure il ricorrente ha contestato le gravate determinazioni, facendo presente che sull’istanza a suo tempo presentata si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, non rientrando la materia oggetto della presente controversia tra quelle indicate nel comma 4 del citato art. 20.

La dedotta censura non è suscettibile di favorevole esame.

Al riguardo la Sezione intende conformarsi alla propria recente sentenza n.13483/2010 la quale ha affermato che "I laboratori di prove geotecniche devono assicurare l’indispensabile affidabilità nell’esecuzione delle prove stesse e nel certificarne i risultati. L’attività di prova è fondamentale ai fini della sicurezza delle costruzioni, ed è quindi necessario che vengano abilitati soltanto i soggetti di sicura integrità professionale, di accertata competenza tecnica, di imparzialità ed indipendenza. Attesa la delicatezza della funzione svolta, è stato istituto, con il DM 14.1.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), un sistema organico di qualificazione e di controllo di modo che, in particolare, i progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori autorizzati di cui all’arto 59 del DPR n. 380/2001. Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poichè l’autorizzazione dei laboratori all’effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell’edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile compromissione delle menzionate esigenze. I provvedimenti di abilitazione in questione, pertanto, non possono essere assentiti per silentium, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 della legge n. 241/1990. Tale disposizione, invero, prescrive l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso agli atti e ai procedimenti riguardanti, tra l’altro, come quello di cui trattasi,"la pubblica incolumità". Basti, in proposito, pensare, come tale valore potrebbe essere messo gravemente a rischio, almeno nelle more dell’intervento di autotutela, ove un laboratorio privo della necessaria qualificazione si trovasse ad operare a seguito di mera formazione di silenzio assenso. E’ evidente, dunque, che nella materia che ne occupa, l’autorizzazione in ogni caso deve essere espressa".

Con la seconda censura il ricorrente sostiene che le disposizioni in materia (art.59 del DPR n. 380/2001 e il DM 14.1.2008 nonché le stesse circolari pubblicate nel 2010) sulla cui base è richiesto il rilascio della prescritta autorizzazione per lo svolgimento delle attività oggetto della citata istanza:

a) sarebbero in palese contrasto con quanto previsto dalla Direttiva CE 123/06 e dalle disposizioni del D.lvo n.59/2010 che l’hanno recepita, per cui sono conseguentemente impugnate e devono essere comunque disapplicate;

b) in ogni caso non avrebbero valore di norma primaria, la quale soltanto, giusta quanto stabilito dalla sentenza di questa Sezione n.1422/2008, giustificherebbe la previsione del previo rilascio dell’autorizzazione ovvero di un obbligo limitativo della libera iniziativa economica.

Relativamente al primo profilo di doglianza il Collegio osserva che:

I) l’art. 17, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 59/2010 stabilisce che:

1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all’articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.

2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento espresso;

II) poichè, alla luce di quanto affermato dalla citata sentenza n.13483/2010, è palese che sussistono incontestabili esigenze di incolumità pubblica connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente, ne consegue che la sussistenza di un regime autorizzatorio non contrasta con la normativa, di derivazione comunitaria, invocata dal ricorrente (vedi anche, sul punto, l’art. 14 dello D.Lgs. n. 59/2010 sulla possibilità di istituzione o mantenimento di un regime autorizzatorio per motivi di interesse generale; l’art. 4 n. 8 della Dir. CE n. 123/2006 sulla ricomprensione dell’incolumità pubblica tra i "motivi imperativi di interesse generale" e l’art. 13 co. 4 della stessa Direttiva sulla possibilità di un regime diverso da quello del silenzio assenso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale).

Per quanto concerne poi il secondo profilo di doglianza deve essere fatto presente che l’art. 59 del DPR n.380/2001, il quale prevede un regime autorizzatorio per lo svolgimento delle attività aventi ad oggetto l’esecuzione di prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, recepisce integralmente l’art.20 della legge n.l086/1971, per cui, stante l’indubbia valenza legislativa di tale ultima disposizione, ne consegue che la stessa valenza deve essere riconosciuta anche al menzionato art.59.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, anche il secondo motivo di doglianza deve essere rigettato.

Inammissibile deve essere dichiarato, invece, il terzo motivo di ricorso.

Con esso sono state impugnate le disposizioni di cui alle sopra citate circolari, atteso che:

a) è stabilito, per coloro che avevano ottenuto la prescritta autorizzazione antecedentemente alla pubblicazione delle circolari stesse sulla Gazzetta Ufficiale, l’obbligo di adeguarsi, entro 12 mesi, alle prescrizioni contenute nelle circolari medesime;

b) le menzionate prescrizioni "appaiono chiaramente ledere i G eologi sottraendo a tali soggetti compiti e funzioni ad essi riconosciuti ope legis" (pag.29 del ricorso).

I n merito è palese che l’interesse che ha giustificato l’impugnazione delle circolari de quibus si fonda sul presupposto che il ricorrente abbia conseguito la richiesta autorizzazione sulla base dell’avvenuta formazione del. silenzio assenso in ordine alla propria istanza inoltrata nel settembre del 2009. Ora, poichè, giusta quanto sopra evidenziato, la formazione del silenzioassenso è stato escluso, ne consegue che l’attuale istante non ha interesse all’impugnativa delle circolari de quibus;

c) inoltre, per la parte in cui si prospettano lesioni per le competenze dei geologi derivanti dalle prescrizioni delle circolari di cui trattasi, le censure, in quanto mosse avverso disposizioni di carattere generale da un singolo professionista (e non da un organo rappresentativo della categoria) appaiono prive di interesse attuale in riferimento alla mancanza di atti applicativi di immediata lesività per il ricorrente;

d) da ultimo, le contestate disposizioni (con le quali vengono stabiliti limiti temporali delle autorizzazioni e requisiti dimensionali e di qualificazione del laboratorio e del personale allo stesso addetto, nemmeno appaiono ictu oculi illegittime per irragionevolezza e difetto di proporzionalità, avuto riguardo alle esigenze di interesse generali che informano la materia).

Ciò premesso, il proposto gravame in parte deve essere rigettato ed in parte deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento a favore del resistente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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