T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-11-2011, n. 8621 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 15 settembre 2000 e depositato il successivo 13 ottobre il sig. A.D.R. ha chiesto l’accertamento del proprio diritto soggettivo all’attribuzione della qualifica di dirigente di ricerca ex art. 36 del Regolamento organico del personale di cui al D.M. 2 giugno 1998, con decorrenza anteriore al 30 dicembre 1987 ovvero, in subordine, da tale data, con ogni conseguenziale statuizione in ordine al relativo trattamento retributivo e previdenziale, rivalutazione di legge, interessi legali e anatocismo. Ha altresì chiesto l’annullamento della nota dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 5 settembre 2000 n. 10616, recante rigetto dell’istanza dell’8 maggio 1991, adottata a seguito dell’atto di diffida a pronunciare sull’istanza notificata il 10 agosto 2000.

Espone, in fatto, di essere primo ricercatore dell’ISPESL e di essere coordinatore della III Unità Funzionale Emissioni Chimiche del Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale dal marzo 1985. Il successivo 1 dicembre 1988 è stato nominato coordinatore dell’Unità Funzionale Laboratorio Agenti Chimici del Dipartimento Igiene del lavoro. Era in possesso anche dei requisiti per il conferimento degli incarichi nel 1993.

Con istanza dell’8 maggio 1991 ha chiesto di essere inquadrato nelle fasce differenziate del ruolo della ricerca, ai sensi del ROP dell’ ISPESL. Su tale istanza l’Istituto ha omesso di provvedere sono alla diffida inoltrata il 10 agosto 2000. In tale occasione ha respinto l’istanza con l’impugnata nota n. 106161 del 5 settembre 2000.

2. Per l’accertamento del proprio diritto al’inquadramento e per l’annullamento dell’impugnata nota n. 106161 del 5 settembre 2000 il ricorrente è insorto deducendo l’illegittimità dell’omesso inquadramento nella qualifica di dirigente di ricerca ex art. 36 del Regolamento organico del personale di cui al D.M. 2 giugno 1998, con decorrenza anteriore al 30 dicembre 1987 ovvero, in subordine, da tale data, essendo in possesso di tutti i requisititi per ottenere quale qualifica.

L’impugnato diniego è dunque illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del ROP e 18 D.P.R. n. 619 del 1980 – Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illogicità – Violazione art. 97 Cost..

3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), per resistere al ricorso.

Con atto depositato il 12 gennaio 2011 l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata l’interruzione del giudizio, essendo stato l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), soppresso con D.L. n. 78 del 2010 e le sue competenze trasferite all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L).

4. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L), al quale il ricorso è stato notificato in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 2634 del 24 marzo 2011, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame.

5. All’udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza n. 2634 del 24 marzo 2011 questa Sezione ha già superato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’I.N.A.I.L. nel costituirsi in giudizio a seguito della notifica del ricorso, con la conseguenza che il Collegio, al quale è precluso un nuovo esame delle stesse, rinvia alle argomentazioni svolte per disattenderla.

2. Il Collegio rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), come anticipato alle parti nell’udienza di discussione (vedi verbale di udienza), ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

Con ordinanza di questa Sezione n. 2634 del 24 marzo 2011, rilasciata al ricorrente lo stesso 24 marzo, è stata disposta l’estensione del contraddittorio all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L). Tale incombente avrebbe dovuto essere espletato depositando la prova dell’avvenuta notifica entro dieci giorni dal suo perfezionamento.

Tale deposito dell’adempimento è avvenuto tardivamente, e cioè solo il 17 maggio 2011, ben oltre quindi il termine di dieci giorni decorrente dal 4 maggio 2011, data in cui l’I.N.A.I.L. afferma di aver ricevuto la notifica del ricorso e non smentita dal ricorrente, il quale non ha depositato in atti la cartolina che comprova la data dell’avvenuta notifica, nonostante il rinvio dell’udienza, già fissata per il 21 giugno 2011, proprio per consentire tale adempimento.

3. Peraltro, quand’anche fosse possibile prescindere dalle questioni in rito innanzi definite, il ricorso dovrebbe essere dichiarato anche irricevibile per tardività. Ed invero, posto che è affermazione insistente negli scritti difensivi del ricorrente, afferenti sia al ricorso in esame che a quello (n. 15151/2000) portato alla medesima udienza, è che "già dalla data del 23 luglio 1987 egli era in possesso di tutti i requisiti necessari alla nomina a dirigente di ricerca", avrebbe dovuto impugnare il provvedimento n. 216 del 1991 che, in netto contrasto con detta affermazione e sulla base dei titoli da lui posseduti e del giudizio sugli stessi reso, lo inquadrava invece nella minore qualifica di primo ricercatore.

Era quella, infatti, l’occasione per far valere la sua pretesa alla qualifica superiore, con la conseguenza che non è assecondabile il tentativo di riproporre la questione a distanza di dieci anni mediante il ricorso contro il provvedimento che, in replica alla sua diffida, motivatamente rigettava la sua istanza.

4. Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite, in ragione del tempo decorso per la sua definizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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