Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 10-10-2011, n. 36495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 17 maggio 2007 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Udine, appellata da N. H., H.S. e H.M., condannate, all’esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, la prima e la terza alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, e la seconda a quella di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto responsabili del reato continuato di cui agli artt. 372 e 368 cod. pen., per avere, deponendo come testimoni davanti al Tribunale di Udine il giorno 28 maggio 2004, nel procedimento a carico di S. H. e H.O., falsamente affermato di avere visto nella serata del 1 marzo 1998 transitare innanzi alla loro abitazione un’autovettura di colore rosso condotta da H. O. nella quale si trovava seduto sul sedile posteriore H.S. il quale aveva lanciato senza scendere dal veicolo una bottiglia incendiaria contro il muro dell’abitazione.

2. Osservava la Corte di appello che la falsità delle dichiarazioni delle imputate, e quindi della loro volontà calunniosa, derivava sia dalle incertezze dei ricordi e dalla inverosimiglianza del racconto (dato che esse avevano affermato di conoscere le persone da loro accusate o di conoscerle appena e che il fatto era subitaneamente avvenuto di notte) sia, soprattutto per le dichiarazioni rese dal teste m.llo CC Z.L., il quale aveva riferito di avere visto, passando per caso per quella strada, una persona, che per età e corporatura non corrispondeva a H.S., lanciare una bottiglia contro il muro dell’abitazione dopo essere uscita da un’auto e non dall’interno di essa, come invece riferito alle imputate, e inoltre di non avere visto altre persone nè sulla strada nè affacciate alle finestre.

3. Ricorrono per cassazione le imputate, a mezzo del difensore avv. Emilio Chiodi, il quale, con un primo motivo, denuncia il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove sulla responsabilità penale, essendosi illogicamente fatto leva su una qualche incertezza dei ricordi delle imputate che però erano state concordi nel riconoscimento dell’attentato incendiario, avendo esse anche precisato che il pomeriggio del giorno precedente al fatto esse erano state oggetto di minacce dai due uomini; e non essendovi motivo di accreditare come sicuramente più aderenti allo svolgimento dei fatti le dichiarazioni del teste Z..

Con un secondo denuncia la mancanza di motivazione circa la mancata sospensione condizionale della pena con riferimento a N. H., che era incensurata.

Motivi della decisione

1. I ricorsi appaiono fondati.

2. E’ stato accertato, anche attraverso le dichiarazioni del teste Z., che effettivamente, come denunciato dalle imputate, una persona giunta con un veicolo condotto da altro soggetto, aveva lanciato contro il muro della casa vicina una bottiglia incendiaria.

Le imputate hanno dichiarato di avere riconosciuto le persone che erano arrivate a bordo dell’automobile ( O. e S. H.); e questa parte del loro racconto non è stata ritenuta veritiera perchè contrastante con quanto riferito dal teste Z., sicuramente attendibile sia per la sua qualità (m.llo dei CC;) sia perchè disinteressato ai fatti, cui aveva assistito solo perchè nel momento del lancio della bottiglia incendiaria stava per caso transitando per quella via.

Stando a tale ultima fonte di prova, chi aveva lanciato la bottiglia incendiaria l’aveva fatto non dall’interno dell’auto ma dopo essere sceso dal veicolo; e le sue descrizioni circa le fattezze fisiche dell’attentatore non rispondevano a quelle di H.S..

Ora, posto che il lancio della bottiglia incendiaria avvenne effettivamente contro il muro dell’abitazione nei pressi della quale si trovavano le imputate, nel giorno e nell’ora notturna dalle stesse riferiti, e ad opera di una persona giunta a bordo di un veicolo, descritto esattamente di colore rosso, e considerato quindi che le imputate verosimilmente vi assistettero, non è stato chiarito quale influenza possa avere sulla credibilità del loro racconto il particolare circa le modalità del lancio (dall’interno del veicolo, secondo le imputate; ad opera di una persona che era appena scesa dal veicolo secondo lo Z.). Una simile discrepanza, infatti, sarebbe stata rilevante ove fosse stato accertato che l’attentato non fosse in realtà accaduto; mentre, una volta appurato il contrario, non si vede quale interesse avrebbe dovuto muovere le imputate ad alterare il racconto su questo marginale dettaglio.

Quanto alla discrepanza tra le fattezze fisiche della persona incolpata dalle imputate ( U.S.) e quelle descritte dallo Z. con riferimento all’autore del lancio dell’ordigno incendiario, la Corte di appello non ha affatto preso in considerazione l’ipotesi che ciò potesse trovare spiegazione nell’ora notturna (23,30) in cui avvenne l’attentato, consumatosi in pochi istanti; particolari che ben potevano avere alterato la percezione del teste. Il tutto, tenendo conto che, come riconosce il giudice di primo grado, la descrizione dell’autore dell’attentato fatta dal m.llo Z. era stata "alquanto approssimativa", essendo "vaga" la descrizione dell’età (in un primo tempo indicata in 35-40 anni, e successivamente in 25-30) e anche quella della corporatura ("non così robusta come quella dell’ U. S.").

3. Le descritte incongruenze e lacune ricostruttive impongono l’annullamento della sentenza impugnata, dovendo altra sezione della Corte di appello di Trieste, all’esito di nuovo giudizio, rivalutare con più approfondita motivazione la consistenza degli elementi di accusa a carico delle imputate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *