Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 10-10-2011, n. 36494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza in data 3 dicembre 2008 del Tribunale di Genova, appellata, tra l’altro, da B.M. nella parte relativa all’affermazione della responsabilità del medesimo in ordine ai reati di favoreggiamento personale e omissione di denuncia, determinando la pena inflitta, a seguito di assoluzione per il concorrente reato di falso in atto pubblico, ferme restando le riconosciute attenuanti generiche, in mesi undici di reclusione; pena condizionalmente sospesa.

2. Riteneva la Corte di appello che le prove acquisite dimostravano che il B., assistente di polizia di Stato, in concorso con il cognato B.G., dopo che a seguito di attentato esplosivo era stata danneggiata ad opera di ignoti l’autovettura intestata alla suocera S.M.M., ma in suo uso, ostacolava le investigazioni dell’Autorità su detto fatto ritardando nell’inviare la relazione di servizio e comunque escludendo che il fatto potesse essere dovuto a un attentato dinamitardo; ed inoltre che l’imputato avesse omesso di denunciare il danneggiamento dell’autovettura, di cui aveva avuto notizia per essersi trovato sul luogo del fatto (in (OMISSIS)).

Al riguardo osservava che il B., contrariamente a quanto da lui affermato, non poteva non avere avvertito il forte boato provocato dalla esplosione dell’autovettura, avvenuto alle ore 4 del mattino, dato che l’auto era parcheggiata nei pressi della sua abitazione e che molti vicini erano scesi in strada, come del resto anche egli e suo cognato fecero, pur essendo ciò stato negato nelle dichiarazioni rese ai superiori e al pubblico ministero. D’altro canto il rumore della esplosione e i conseguenti danni riportati dal veicolo, che aveva il pianale deformato, non potevano far pensare, come asserito, a una accidentale esplosione di uno pneumatico. Dopo l’esplosione, dall’auto, infatti, si era sollevato un forte fumo e si era avvertito nell’aria un odore di solvente.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Giannino Guiso, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata osservando che essa si basava su mere illazioni e dicerie circa la riconducibilità a un attentato della esplosione che aveva interessato l’autovettura, senza che tale ipotesi fosse avvalorata da accertamenti specifici.

In ogni caso, posto che secondo l’accusa il favoreggiamento sarebbe stato integrato dalla mancata denuncia di reato, questa ultima fattispecie era assorbita nella prima.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare solo parzialmente fondato.

2. Non risulta affetta da alcun vizio logico o giuridico la valutazione dei giudici di merito secondo cui, date le caratteristiche della forte esplosione, avvenuta sotto casa dell’imputato a tarda notte, i danni riportati dal veicolo (subito dopo trasportato dal coimputato B.G., cognato del B., in un capannone) e il marcato odore di solvente che si era sparso intorno, non era dubitabile che si fosse trattato di un attentato ad opera di ignoti.

L’imputato, si osserva correttamente, aveva negato contro ogni evidenza tali risultanze, affermando, al contrario di quanto riferito dagli altri abitanti del luogo, di non avere udito alcuna esplosione, così ponendo in essere un atteggiamento reticente oggettivamente idoneo a ostacolare le indagini sugli autori del fatto.

3. E’ invece fondato il secondo motivo.

Effettivamente la condotta di favoreggiamento è consistita nella omessa denuncia dell’attentato da parte dell’imputato, sicchè la fattispecie di cui all’art. 361 cod. pen. risulta assorbita in quella di cui all’art. 378 cod. pen..

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 361 cod. pen., con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione.

Il ricorso, per quanto detto, va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 361 cod. pen. in quanto assorbito nel reato di cui all’art. 378 cod. pen. ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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