Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 novembre 2008 la Corte di appello di Roma rigettava gli appelli ritenendo autentica la firma apposta sul contratto di pegno dei titoli di M.M.F. stipulato il 2 ottobre 1997 a garanzia di un finanziamento concesso dal Banco di Brescia s.p.a. il 2 ottobre 1997 ad una società di cui la garante deteneva una partecipazione ed incamerati il 18 novembre 1998 a scomputo del debito della società finanziata – sulla base del confronto con le firme di scritture legalmente riconosciute, con quelle dei contratti bancari, con quelle rilasciate nel primo e secondo saggio di comparazione, diverse tra loro, e perciò confermava sia il rigetto della domanda di consegna di tali titoli avanzata da P.M.A. nei confronti del Banco, vendutigli dalla M. con atto pubblico del settembre 1998, inopponibile all’istituto di credito, sia l’accoglimento della domanda di quegli nei confronti della M. di risoluzione del contratto di vendita per evizione e di p risarcimento del danno corrispondente all’ammontare del capitale alla scadenza dei titoli, oltre agli interessi. Ricorre per cassazione M.M. F. cui resiste il Banco di Brescia s.p.a. che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato cui resiste la ricorrente principale. Le parti hanno depositato memoria. P.M. A. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo sub a) la M. deduce: "Violazione degli artt. 215 e 217 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" per avere la Corte di merito fondato il suo convincimento di autenticità della scrittura di pegno su elementi estranei al procedimento di verificazione come ad esempio la condotta delle parti.

La censura, avulsa dalla ratio decidendi e priva del requisito – forma del quesito di diritto, a norma dell’art. 36 bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, è inammissibile.

1.B) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c." e conclude richiamando la C.T.U. secondo cui "la firma apposta in verifica e le scritture di comparazione non appartengono alla stessa mano" e " detta firma in verifica, deve considerarsi quindi falsa". La censura, che non sintetizza le ragioni poste a fondamento del decisum e non ne indica l’illogicità, incongruità, contraddittorietà, ma si limita a richiamare le conclusioni dell’ausiliare, valutate e disattese, è inammissibile.

1.1 – Con la terza censura lamenta: "Violazione degli artt. 215 e 217 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" per avere la Corte di merito fondato il suo convincimento su circostanze estranee al procedimento di verificazione e cioè: a) non aver la M. contestato la conclusione dei contratti bancari di acquisto e prenotazione dei titoli di cui è causa pur avendo tentato tardivamente di disconoscere l’autenticità delle sottoscrizioni; b) il riferimento espresso nel contratto di vendita dei titoli al P. ai corrispondenti contratti bancari; c) il ricevimento della raccomandata nel novembre 1997 contenente la triplice copia del contratto di pegno dei titoli senza contestazione alcuna.

La censura, evidentemente volta a privilegiare le conclusioni del C.T.U., è manifestamente infondata essendosi la Corte di merito uniformata al costante principio secondo il quale in tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, il giudice del merito, ancorchè abbia disposto una consulenza grafica sull’autografia dellaC sottoscrizione disconosciuta, stante la limitata consistenza probatoria della stessa, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sull’autenticità o apocrificità della sottoscrizione dell’atto sulla base di ogni altro elemento di prova acquisito al processo e obiettivamente conferente, comprese le presunzioni semplici e il comportamento processuale delle parti, senza esser vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità (Cass. 3009/2002, 9631/2004, 9523/2007, 8881/2005, 2579/2009).

Pertanto il ricorso principale va respinto.

Il ricorso incidentale condizionato del Banco di Brescia S. Paolo CAB s.p.a. per " nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 a fronte dell’omessa pronuncia della Corte di appello su specifiche eccezioni preliminari fatte valere dal Banco di Brescia in secondo grado", è assorbito.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si deve provvedere sulle spese nei confronti dell’intimato P.M.A. poichè non ha espletato attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente a pagare al Banco di Brescia Euro 15.200, di cui Euro 15.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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