Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3947 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 settembre 2008 la Corte di appello di Perugia accoglieva parzialmente l’appello di M.P. nei confronti della s.c.a.r.l. Trinci condannandola a risarcirgli i danni – liquidati equitativamente – per il mancato uso di un accesso ad uno dei suoi locali situato su piazza del (OMISSIS), derivato dalla persistenza della recinzione ivi apposta dalla società Trinci per l’esecuzione di lavori di cui era appaltatrice senza concessione dal settembre 1992 non avendo provato di averne ottenute altre, dopo tale data come era suo onere, e fino alla cessazione dell’occupazione avvenuta nell’aprile 1996.

Ricorre per cassazione la s.c.a.r.l. Trinci in liquidazione cui resiste M.P.. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato la motivazione semplificata. Deduce la ricorrente: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" per avere la Corte di merito riconosciuto l’esistenza del danno sulla base delle dichiarazioni assunte in istruttoria secondo cui fino al dicembre 1990 i locali erano stati affittati – gennaio – febbraio 1992 – e cioè nel periodo di occupazione legittima del suolo pubblico da parte della s.c.a.r.l.

Trinci – un agente immobiliare non aveva potuto locare l’immobile a causa dei lavori antistanti, senza considerare che:" a distanza di anni (fine 2002-inizio 2003, allorchè il C.T.U. accedeva sul luogo ai locali) dalla rimozione della recinzione (e quindi dalla cessazione della pretesa abusiva occupazione) i locali erano in stato di abbandono e di fatiscenza tale da essere praticamente considerati inagibili, il che dimostra all’evidenza che la ritenuta appetibilità commerciale dell’immobile non sussisteva affatto visto che in caso contrario il bene sarebbe senz’altro stato locato, non sussistendo più le asserite limitazioni al totale e redditizio suo godimento".

Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta l’omessa considerazione di tale circostanza poichè invece la Corte di merito ne ha escluso la rilevanza "atteso che questa constatazione è intervenuta a distanza di anni dall’epoca alla quale è riferibile l’illecito imputabile alla Trinci": pag. 13, secondo cpv della motivazione, logica e congrua, ed è inammissibile nella parte in cui richiede alla Corte una diversa valutazione dell’inferenza induttiva.

Il ricorso è perciò da rigettare.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il ricorso alla s.p.a. la Bonifica è stato notificato come litis denuntiatio e quindi non si deve provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare a M.P. le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 2.300 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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