T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-11-2011, n. 2695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava i decreti indicati in epigrafe con cui era stato disposto l’annullamento del permesso di soggiorno in precedenza accordato poiché il passaporto posseduto dal ricorrente era stato considerato falsificato con conseguente rigetto della richiesta di rinnovo del permesso medesimo.

Il primo dei tre motivi di ricorso eccepisce la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241\90 in quanto non era stata fornita al ricorrente nessuna comunicazione di avvio del procedimento con impossibilità da parte sua di fornire alcun contributo istruttorio.

Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto l’Ambasciata della Nigeria in Roma aveva rilasciato un nuovo passaporto dal quale risultava la regolarità del passaporto sequestrato in aeroporto al momento del suo rientro in Italia.

Il terzo motivo contesta l’eccesso di potere per manifesta illogicità poiché non si è tenuto in alcun conto il grado di inserimento sociale del ricorrente.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13.4.2010 veniva accolta l’istanza cautelare tenuto conto dell’attestazione dell’Ambasciata di Nigeria e del fatto che l’amministrazione non aveva ottemperato all’ordine di produrre i documenti da cui risultassero le ragioni per cui aveva ritenuto falso il passaporto sequestrato al ricorrente.

Il ricorso è fondato.

La produzione documentale del ricorrente del nuovo passaporto attesta la regolarità anche del precedente documento sottoposto a sequestro.

Viene pertanto meno il presupposto su cui si fondano gli atti impugnati che dovranno essere annullati affinchè l’amministrazione si pronunci sull’istanza di rinnovo del permesso a suo tempo presentata dal ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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