Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 11-10-2011, n. 36555 Sequestro conservativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 4.12.2010, su istanza della parte civile R. D., il Tribunale di Alessandria dispose il sequestro conservativo delle quote della Bellaria S.r.l., nel procedimento penale a carico di F.C. per il reato di truffa, a fronte della ritenuta sussistenza del fumus boni iuris conseguente alla proposizione di appello della parte civile avverso l’assoluzione per insussistenza del fatto intervenuta in primo grado.

Avverso tale provvedimento l’imputato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Alessandria, giudice del riesame per i provvedimenti cautelari reali, con ordinanza del 27.12.2010, la respinse.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge in relazione all’art. 317 cod. proc. pen. difettando i presupposti del sequestro conservativo; il fumus è stato ravvisato solo nella proposizione ad opera della parte civile dell’atto di appello avverso l’assoluzione; ma sia l’appello della parte civile che quello del P.M. non sarebbero che la ripetizione di quanto già da costoro sostenuto in primo grado, sicchè non sarebbero un fatto nuovo; il 3.11.2010 il Tribunale del riesame di Alessandria aveva revocato il precedente sequestro preventivo; nel caso in esame sarebbe da escludere un accordo fiduciario;

2. violazione di legge in quanto era stato emesso un primo provvedimento, poi revocato il 3.11.2010 dal Tribunale del riesame ed il successivo provvedimento di sequestro poi confermato, avrebbe comportato una sorta di processo nel processo.

Con memoria depositata il 3.6.2011 il difensore della parte civile segnalava che il reato per cui si procede non è prescritto e che il primo motivo di ricorso deduce l’insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, i quali nulla avrebbero a che fare con l’art. 317 cod. proc. pen. e che comunque sussisterebbero, mentre il secondo motivo di ricorso neppure indica quale norma si assume violata. Segnala infine che il procedimento penale era fissato innanzi alla Corte d’appello di Torino per l’udienza 1.7.2011.

Con nota pervenuta il 22.9.2011, il difensore della parte civile ha comunicato che la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la responsabilità di F. C. e F.D..

Motivi della decisione

Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

Non essendo divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione di primo grado nulla vietava l’adozione o il mantenimento del sequestro conservativo.

Ciò premesso la sussistenza delle condizioni che legittimano il sequestro non possono essere oggetto di censura in questa sede se non sotto il profilo della violazione di legge, ma nel caso in esame vengono invece dedotte questioni di merito sulla configurabilità di tali condizioni che sono estranee alla cognizione di questa Corte.

Il fatto nuovo valutato dal Tribunale non era la mera proposizione dell’appello ad opera della parte civile, ma la ritenuta fondatezza dell’impugnazione proposta.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione, a favore della parte civile R. D., delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A.).

Infatti in sede di liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non possono essere attribuiti all’avvocato cassazionista i diritti per l’attività eventualmente svolta come procuratore (dovendo il relativo compenso ritenersi conglobato negli onorari) nè le spese inerenti alla trasferta del predetto difensore dal suo luogo di residenza, in quanto, unico essendo su tutto il territorio nazionale l’albo speciale per gli avvocati che possono assumere il patrocinio davanti ai giudici superiori, non opera la previsione della tariffa civile applicabile soltanto in caso di difesa esplicata dal professionista fuori della propria residenza davanti ai giudici di merito. (Cass. Sez. 5 Civile, Sentenza n. 19370 del 15.7.2008 rv 604241).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione, a favore della parte civile R.D., delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A..
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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